Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 4989
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45809/2021 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORE TIZIANA, con elezione di domicilio in Roma, VIA RAFFAELE
CALZINI,14 00159 ROMA presso l'avv.to FIORE TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...] con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN, con elezione di domicilio in Roma, VIA
CERVESATO 21 00159 ROMA, presso l'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/11/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021 la IG.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, IG. , con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
ROMA, in data 30/11/2005, deducendo: che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 2731, parte I, serie 01, anno 2005;
che prima del matrimonio erano nati i figli e in data 29.06.2001;
che l'ultima residenza Persona_1 Persona_2 comune dei coniugi era stata in Roma, via delle Liane 7, int. 14, dove i coniugi conducevano un immobile in locazione;
che dal 2006 i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la loro convivenza ormai da molti anni;
che il resistente viveva in un nucleo familiare a sé stante presso il Comune di Cassola
(VI) e non contribuiva ormai da tempo al sostentamento o alla cura del coniuge o dei figli della coppia i quali, pur se maggiorenni, erano economicamente non
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45809/2021 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORE TIZIANA, con elezione di domicilio in Roma, VIA RAFFAELE
CALZINI,14 00159 ROMA presso l'avv.to FIORE TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...] con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN, con elezione di domicilio in Roma, VIA
CERVESATO 21 00159 ROMA, presso l'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/11/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021 la IG.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, IG. , con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
ROMA, in data 30/11/2005, deducendo: che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 2731, parte I, serie 01, anno 2005;
che prima del matrimonio erano nati i figli e in data 29.06.2001;
che l'ultima residenza Persona_1 Persona_2 comune dei coniugi era stata in Roma, via delle Liane 7, int. 14, dove i coniugi conducevano un immobile in locazione;
che dal 2006 i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la loro convivenza ormai da molti anni;
che il resistente viveva in un nucleo familiare a sé stante presso il Comune di Cassola
(VI) e non contribuiva ormai da tempo al sostentamento o alla cura del coniuge o dei figli della coppia i quali, pur se maggiorenni, erano economicamente non
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