Trib. Pistoia, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2464/2022 promosso da:
LE BR, C.F. [...], rappresentata e difesa dall'avv. MORANDI PAOLO;
- parte attrice - contro
UC ES, C.F. [...], ES GIAN-
LUCA, cod. fisc: [...]e ES LAURA, cod. fisc:
[...], rappresentata e difesa dall'avv. ES GIANLUIGI ;
- parte convenuta –
Oggetto: azione difesa proprietà.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace condannare i conve- nuti: a. a realizzare nel giardino di proprietà ER un diaframma in calcestruzzo com- pletamente interrato tale da realizzare un'adeguata barriera di contrasto alle radici delle piante poste in detta proprietà, mediante realizzazione di un diaframma in calcestruzzo che abbia una larghezza di almeno 10 cm e una profondità di almeno 80 cm e una lunghezza tale da intercettare tutte le radici provenienti dagli alberi posti nella proprietà ER e quindi una lunghezza di almeno 10 ml;
b. a versare all'attrice Sig.ra BB IL la som- ma di € 1.090,68;
condannare inoltre i convenuti Sigg.ri ER, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere all'attrice la somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre in base a tale norma, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti, in accogli- mento della domanda di cui al punto a), dalla sentenza emananda. Con vittoria di spese e compenso della presente causa e di quelli del citato procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
Conclusioni parte convenuta: “piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni istanza contraria - previa dichiarazione di nullità ed in subordine di improcedibilità della domanda, così come riassunta, a causa della mancata produzione dell'ordinanza d'incompetenza del Giudice di Pace in copia autentica o comunque con le dovute attestazio- ni circa la relativa estrazione, -respingere in quanto infondata sia in fatto che in diritto la spiegata domanda per i motivi dei quali in narrativa, e segnatamente: - circa la richiesta condanna alla realizzazione della barriera all'espansione radicale, poiché tale manufatto
1 risulta realizzabile nel fondo attoreo, con conseguente infondatezza della invocata misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.;
inoltre trattasi di facoltà esclusa dal novero di quelle ex art. 896 c.c.;
- circa la richiesta di condanna al pagamento della somma di danaro come ex adverso quantificata, a causa del concorso di colpa dell'attrice e degli arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, secondo i quali il rispetto della distanza consente che il proprietario degli alberi non risponda dei danni asseritamente cagionati dal- la caduta del fogliame sul fondo confinante. Il tutto con vittoria di spese e di onorari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di avere proposto ricorso per ATP precisando che i rami degli alberi presenti nella proprietà ER in prossimità del box di proprietà BB sporgevano nella sua proprietà e che le radici degli alberi ad alto fusto (liquidambar) ivi presenti si erano insinuate al di sotto del resede della stessa, giungendo fino alle fosse biologiche, ai tre pozzetti di ispezione ed anche i tubi di scarico di un bagno;
alla luce di ciò ha chiesto che, previo accertamento dell'esistenza e della causa di quanto lamentato, fossero individuati i lavori ne- cessari all'eliminazione di essi. Nel successivo giudizio di fronte al giudice di Pace di Pistoia, l'attrice aveva quindi chiesto che i convenuti venissero condannati a
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