Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 453
TRIB Brescia
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 8798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8798 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
AN, UD, UE TT e SE NI, opponenti, con gli Avv.ti Antonio Prati e Stefano Buzi
Contro
BELVEDERE SPV S.r.L, rappresentata dalla procuratrice speciale GUBER BANCA S.p.A, opposta, con l'Avv. Renato Sardi.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto introduttivo e memoria integrativa n.1 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1832/2024, R.G. n. 4053/2024, in data 13 marzo 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto agli opponenti - IA, UD e NU RA e PI
ES - in qualità di fidejussori omnibus, il pagamento in solido della somma di Euro 390.944,39, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, corrispondente al residuo per pagina 1 di 4
il mancato pagamento dei due contratti di mutuo a lungo termine, l'uno del 29.12.2003 rep. n. 19808 racc. n. 4287, l'altro del 11.10.2010 rep. N. 101247 racc. n. 17048, al netto della somma già distribuita ai creditori nelle more della procedura esecutiva immobiliare.
Avverso tale decreto proponevano opposizione gli opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da BE S.r.l., e chiedendo, in sintesi: i) in via preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva in capo a BE;
ii) in via principale,
l'accertamento della nullità dei contratti di fidejussione per violazione della normativa antitrust e la decadenza del termine ex art. 1957 c.c.;
iii) in via subordinata, l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
iv) l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di mutuo, con conseguente rideterminazione degli interessi ed, infine, v) in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione delle somme ingiunte.
BE si costituiva in giudizio per il tramite della procuratrice speciale Guber BA s.p.a. (di seguito, per semplicità, Guber), contestando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 8798 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
AN, UD, UE TT e SE NI, opponenti, con gli Avv.ti Antonio Prati e Stefano Buzi
Contro
BELVEDERE SPV S.r.L, rappresentata dalla procuratrice speciale GUBER BANCA S.p.A, opposta, con l'Avv. Renato Sardi.
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2025 e perciò, per parte opponente, come da atto introduttivo e memoria integrativa n.1 e, per parte opposta, come da conclusioni in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1832/2024, R.G. n. 4053/2024, in data 13 marzo 2024 il giudice des. del
Tribunale di Brescia ha ingiunto agli opponenti - IA, UD e NU RA e PI
ES - in qualità di fidejussori omnibus, il pagamento in solido della somma di Euro 390.944,39, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, corrispondente al residuo per pagina 1 di 4
il mancato pagamento dei due contratti di mutuo a lungo termine, l'uno del 29.12.2003 rep. n. 19808 racc. n. 4287, l'altro del 11.10.2010 rep. N. 101247 racc. n. 17048, al netto della somma già distribuita ai creditori nelle more della procedura esecutiva immobiliare.
Avverso tale decreto proponevano opposizione gli opponenti, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da BE S.r.l., e chiedendo, in sintesi: i) in via preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva in capo a BE;
ii) in via principale,
l'accertamento della nullità dei contratti di fidejussione per violazione della normativa antitrust e la decadenza del termine ex art. 1957 c.c.;
iii) in via subordinata, l'accertamento della intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
iv) l'accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di mutuo, con conseguente rideterminazione degli interessi ed, infine, v) in via ulteriormente subordinata, la rideterminazione delle somme ingiunte.
BE si costituiva in giudizio per il tramite della procuratrice speciale Guber BA s.p.a. (di seguito, per semplicità, Guber), contestando
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