Trib. Latina, sentenza 14/11/2024, n. 1260

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 14/11/2024, n. 1260
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1260
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro V A ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 534 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti B A, G P_1
I e F F.
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dalla dr.ssa B E.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14;
in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).

2. Con ricorso depositato in data 17.02.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere pagamento di € 500,00 per singolo anno scolastico 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 quale contributo alla formazione del ricorrente, cosi come decritto dalla legge 107/2015 e atti successivi per gli anni scolastici e quelli successivi sino alla conclusione del presente giudizio”.


Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

3. Si costituiva tardivamente in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa CP_1 ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

4. Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta) decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.

5. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito concisamente esplicitati.

6. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.

7. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico (cfr. documentazione allegata alle note del 13.11.2024), in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 (cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.

8. Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
[...] al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_1 operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione unicamente ai docenti di ruolo, escludendo, invece, i docenti a tempo determinato. Le disposizioni in esame, quindi, prevedono coerentemente tra loro l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, espungendo dall'alveo dei possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il tenore dell'indicata normativa induce quindi a ritenere, in
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