Trib. Rieti, sentenza 07/03/2024, n. 144

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 07/03/2024, n. 144
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 144
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 642 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:
F2 SE SN (00928340579) rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO PARONCILLI per delega in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
REGIONE LAZIO (80143490581) rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELA MARIANI per delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la F2
SE SN ha convenuto in giudizio la REGIONE LAZIO, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
-[…] nel merito: in via principale accertare e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto, accertando la buona fede contrattuale tenuta dall'opponente ingiunta nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non essendo stato l'immobile oggetto di causa disponibile per lo svolgimento dell'attività commerciale per il quale lo stesso era stato locato;
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- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la F2 Rappresentanze S.n.c. di LI IO ha subito un danno patrimoniale di € 21.864,04 a causa della mala fede contrattuale tenuta dalla Regione
Lazio nel rapporto di locazione intercorso, si chiede condannarsi quest'ultima al risarcimento a favore dell'opponente della somma come sopra quantificata o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
- in via subordinata, accertati e dichiarati i rispettivi diritti di natura patrimoniale delle parti, disporre in via equitativa e quantificare l'eventuale importo dovuto dall'una all'altra delle parti processuali;
-in ogni caso, con vittoria di spese e diritti di avvocato oltre accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, formulando le seguenti conclusioni:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis,
a) in via pregiudiziale mutare il rito;

b) nel merito respingere in toto la domanda attrice nei confronti della Regione Lazio in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata […]. Con vittoria di spese competenze, onorari del giudizio ed oneri riflessi in favore dell'avvocato pubblico”.
La causa, istruita con produzioni documentali, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, respinte le istanze istruttorie della parte opponente, perché ritenute inammissibili le prove orali ed irrilevante l'ordine ex art.
210 c.p.c.
, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/12/2022 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle ultime difese scritte.
La Regione Lazio ha richiesto ed ottenuto un decreto di ingiunzione nei confronti della
F2 Rappresentanze s.n.c., per il pagamento di complessivi euro 30.909,69 a titolo di canoni di locazione dell'immobile di sua proprietà, concesso in sub-locazione alla odierna opponente, maggiorati degli interessi maturati al momento della proposizione della domanda.
La parte opponente ha eccepito l'inadempimento della locatrice, sostenendo che
l'immobile oggetto della locazione era stato riconsegnato alla proprietaria il 05/09/2019,
e che a tale data, come risultava dal verbale di riconsegna, l'impianto idrico e termico erano stati disattivati dalla Regione a causa di infiltrazioni di acqua dal piano superiore, nell'immobile erano i segni di numerose infiltrazioni di acqua, ed il muro divisorio era danneggiato per lavori di ristrutturazione eseguiti per riparare i danni da infiltrazioni
d'acqua. La opponente ha anche contestato che, eseguito l'accesso agli atti della Regione
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Lazio, era venuta
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