Trib. Lecco, sentenza 23/08/2024, n. 140
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Edmondo TOTA GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 28 giugno 2024 ed iscritta al n. 852
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Nino Castelli n. 6
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Lecco, Via Nino Castelli n. 6
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Agnese Massaro del foro di Lecco ed elettivamente
domiciliati presso lo studio della stessa sito in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56, giusta
delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 31.7.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 5
“Ill.mo Tribunale di Lecco, ritenuta la propria competenza, voglia, ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., dichiarare la
separazione consensuale dei SI.ri e , uniti in matrimonio concordatario contratto in Parte_1 Parte_2
Lecco il 01.07.2000 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Lecco al n. 68, parte 2, serie A, anno 2000 alle
seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio presso Persona_1 Persona_2
l'abitazione coniugale sita in Lecco – Via Nino Castelli nr. 6, di proprietà del SI. Parte_1
3. Resta inteso che le decisioni di maggiore interesse peri figli (in via esemplificativa, ma non esaustiva: quelle riguardanti
istruzione, educazione e salute) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
4. Il SI. e la SI.ra potranno vedere e tenere con sé i figli, (18 anni) e Parte_1 Parte_2 Persona_1
(14 anni), senza particolari vincoli, tenuto conto della età di entrambi i figli e della situazione di dialogo e Persona_2
collaborazione al riguardo, esistente fra gli stessi e i genitori.
5. Il SInor si impegna corrispondere alla SI.ra a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli Pt_1 Pt_2
e , fino all'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile di € 280,00 (duecentoottanta/00) a figlio, Per_1 Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 12 (dodici) di
ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora da appoggiarsi sul seguente IBAN Pt_2