Trib. Foggia, sentenza 12/04/2024, n. 1040
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Testo completo
N. 630 /2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. A B Presidente dott.ssa M M C Giudice dott.ssa S I Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 630 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
17.01.2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Foggia al Viale Ofanto n. 171, presso lo studio dell'avv. Volpe Carmela (C.F. ), dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Foggia al Corso Roma n. 71, presso lo studio dell'avv. Scarimboli Maria (C.F. ), C.F._4
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE –
E
PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: All'udienza del 17.01.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “nota di trattazione scritta”: in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del
19.01.2024: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 06.02.2020 – Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con
[...]
in Foggia in data 14.08.2004, trascritto agli atti del CP_1
predetto Comune (atto n. 383, parte II, serie A - anno 2004), da cui si era separata con sentenza non definitiva n. 2811/2017 del
Tribunale di Foggia, passata in giudicato, e che dalla loro unione erano nati i figli (nt. il 24.09.2005), (nt. il Per_1 CP_2
12.05.2008) e (nt. il 13.08.2013), minori – chiedeva CP_3 all'intestato Tribunale: 1) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento stabile presso la stessa e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità
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più consone alla tutela delle condizioni psicologiche dei minori;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva pari ad €
800,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
4) porre a carico del resistente un assegno divorzile da corrispondere in favore della ricorrente.
La ricorrente deduceva che il in quanto affetto da CP_1
problemi di natura psichiatrica tali da averlo indotto in passato ad un tentativo di suicidio oltre che ad un trattamento sanitario obbligatorio, ad oggi è sottoposto a costanti cure quotidiane che prevedono l'assunzione di psicofarmaci;
nonostante la terapia medica prescritta il non ha raggiunto ancora uno stato di CP_1
autocontrollo continuando ad assumere atteggiamenti autolesivi tali da arrecare pregiudizio all'educazione ed alla salute psicofisica della prole motivo per la quale nel giudizio di separazione, ancora pendente dinanzi a Codesto Tribunale, era stato disposto in via provvisoria ed urgente l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno previo affidamento dei minori alla nonna paterna.
Deduceva altresì la ricorrente che il dopo essersi CP_1
trasferito in un'altra città, rientrava a Foggia, senza ripristinare con i minori alcun rapporto determinando come conseguenza il rifiuto da parte degli stessi che, oltre a non volerlo incontrare, subivano anche le problematiche di carattere psicologico che avevano già compromesso il loro equilibrio psico-fisico in una delicatissima fase di crescita;
in particolare, il figlio ricoverato presso la Per_1 struttura di neuropsichiatria infantile dell' di Org_1
Foggia, in quanto effetto da “singoli episodi depressivi” in trattamenti farmacologici, manifestava la chiara volontà di non voler avere contatti con il padre anche telefonici.
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Si costituiva in giudizio il resistente il quale Controparte_1
non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente in quanto, oltre ad essere dotata di un proprio reddito, conviveva stabilmente con tale Persona_2
ex marito della sorella, con la quale era prossima a
[...]
contrarre nuove nozze. Contestava altresì il resistente la richiesta di mantenimento formulata per i figli minori in considerazione della propria situazione economica rimettendosi alle determinazioni del
Tribunale chiedendo inoltro lo svincolo dei buoni fruttiferi postali intestati ai minori per far fronte alle necessità degli stessi.
In riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente non si opponeva chiedendo all'uopo disporsi un percorso di sostegno alla genitorialità diretto al riavvicinamento dei minori al padre oltre al ripristino degli incontri protetti interrotti da oltre un anno.
Il resistente deduceva che, nel giudizio di separazione, dopo la sospensione degli incontri padre-figli, venivano disposti gli incontri protetti ma a causa delle asserite denigrazioni della gli Pt_1
stessi non proseguivano nonostante avesse ripreso i contatti con il
Dipartimento di salute mentale di Foggia1 e stesse seguendo le prescrizioni del medico incaricato.
Con ordinanza riservata del 18.04.2021 il Presidente – preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione – adottava
i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava i figli minori e in via esclusiva alla Per_1 CP_2 CP_3
madre collocandoli presso la ricorrente, a cui assegnava anche la casa coniugale;
regolamentava il diritto di visita paterno in modalità protetta delegando all'uopo i Servizi Sociali del Comune
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di Foggia a svolgere indagine sul nucleo famigliare;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente l'assegno mensile di € 360,00 (€ 120,00 per ciascuno dei tre figli), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative nelle quali reiteravano le proprie conclusioni. Parte ricorrente, in particolare, chiedeva il risarcimento del danno endofamiliare subito mentre il resistente dichiarava la propria disponibilità alla trasformazione del giudizio in consensuale alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale.
Con sentenza non definitiva n. 534/2022 del 23.02.2022 questo
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle questioni accessorie e per lo svolgimento dell'istruttoria.
Con ordinanza del 02.02.2023 l'odierno Giudice Istruttore rigettava le superflue richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sollecitando i servizi sociali delegati ad adempiere a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale.
All'udienza del 17.01.2024 le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore che rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando