Trib. Avellino, sentenza 11/04/2024, n. 388
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.501/ 2021 a cui è riunita la controversia iscritta al
R.G. n. 1713/2022 introdotta
D A
già (p.iva Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. SANTANIELLO ORLANDO;
-ricorrente/opponente-
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. TORTORELLA ESPOSITO CORRADO;
-resistente/opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva
l'intestato Tribunale, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 33/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino e notificato all'opponente in data 28.1.2021, al fine di: “I. revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (R.G. n. 45/2021;
D.I. n. 33/2021)
1 emesso dal Tribunale di Avellino, Ill.mo Giudice del lavoro dott.ssa Marotta, in data
25-28 gennaio 2021 e notificato in data 28.1.2021, previa sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di opposizione l.n. 92/2012 pendente innanzi al G.L. del Tribunale di Avellino, dott.ssa
Beatrice, fissato per l'udienza del 26.3.2021, RG. n.3196/2020;
II. in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e revocare l'opposto D.I. n. 33/2021,RG. n.45/202, per infondatezza in fatto e diritto III. in via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto delle suesposte eccezioni e formulazioni, ammettere CTU contabile per la esatta determinazione del petitum;
IV. condannare lo stesso sig.
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Controparte_1
con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente deduceva che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento da essa intimato nei confronti del sig. CP_1
il Tribunale di Avellino, con ordinanza n. 15344/2020 del 2.12.2020,
[...]
accertava l'illegittimità del recesso per giusta causa e condannava la parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo maggiorati degli interessi nella misura legale.
Avverso detta ordinanza, la parte datoriale proponeva opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012 innanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3196/2020).
Ciononostante, nelle more del giudizio di opposizione, il lavoratore , CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ponendo a fondamento delle proprie domande la predetta ordinanza n. 15344/2020 ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 33/2021, con Organi il quale il ingiungeva alla parte datoriale il pagamento, a titolo di indennità risarcitoria, della somma di “Euro 15,874,24, maggiorato di interessi legali, dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, nonché la differenza delle spese legali ammontanti complessivamente ad Euro 819,42 oltre spese del presente procedimento
2 che si liquidano in complessivi Euro 450,00 oltre spese di contributo unificato (se dovuto), spese generali IVA e CPA come per legge ”.
Pertanto, in questa sede, il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 33/2021 e deduceva la necessità di sospendere il presente giudizio, dovendosi previamente decidere la controversia di cui al n. r.g. 3196/2020, in quanto questione pregiudiziale.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del procedimento monitorio de quo per carenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito accertato con l'ordinanza n.
15344/2020. Contestava l'ammontare delle somme ingiunte e precisava che il lavoratore aveva erroneamente calcolato le stesse tenendo conto di voci occasionali
(es. indennità di trasferta) che, diversamente, dovevano essere espunte dal calcolo e, sempre erroneamente, aveva calcolato le somme al lordo, pur avendo il GDL, nell'ordinanza n. 15344/2020, condannato la parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali. Infine, eccepiva la legittimità del licenziamento e contestava la sussistenza a monte di un obbligo risarcitorio nei confronti del . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze e precisava che il legislatore nell'introdurre il rito di cui alla legge 92/2012 aveva voluto garantire al lavoratore una tutela rapida ed immediata. Di conseguenza, l'ordinanza adottata all'esito della prima fase del rito Fornero, quanto ad efficacia, doveva equipararsi ad una sentenza, la quale pure poteva essere riformata nei gradi successivi di giudizio. L'assenza di una pronuncia con efficacia di giudicato, quindi, non escludeva la possibilità che la stessa venisse subito posta in esecuzione o che fosse posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, come era stato effettuato nella specie. Escludeva, inoltre, la sussistenza di una causa obbligatoria di sospensione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'ordinanza.
Quanto ai calcoli effettuati, l'opponente precisava di aver provveduto a determinare
l'indennità sulla base delle buste paga, considerando solo gli elementi imprescindibili della retribuzione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e chiedeva che
l'opponente venisse condannato per lite temeraria.
3
Con successivo ricorso, depositato in data 31.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva nuovamente l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2022, adottato dal medesimo Tribunale e notificato all'opponente in data 4.5.2022, al fine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.501/ 2021 a cui è riunita la controversia iscritta al
R.G. n. 1713/2022 introdotta
D A
già (p.iva Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. SANTANIELLO ORLANDO;
-ricorrente/opponente-
CONTRO
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. TORTORELLA ESPOSITO CORRADO;
-resistente/opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva
l'intestato Tribunale, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 33/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino e notificato all'opponente in data 28.1.2021, al fine di: “I. revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo (R.G. n. 45/2021;
D.I. n. 33/2021)
1 emesso dal Tribunale di Avellino, Ill.mo Giudice del lavoro dott.ssa Marotta, in data
25-28 gennaio 2021 e notificato in data 28.1.2021, previa sospensione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di opposizione l.n. 92/2012 pendente innanzi al G.L. del Tribunale di Avellino, dott.ssa
Beatrice, fissato per l'udienza del 26.3.2021, RG. n.3196/2020;
II. in ogni caso, nel merito, rigettare integralmente e revocare l'opposto D.I. n. 33/2021,RG. n.45/202, per infondatezza in fatto e diritto III. in via del tutto subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di rigetto delle suesposte eccezioni e formulazioni, ammettere CTU contabile per la esatta determinazione del petitum;
IV. condannare lo stesso sig.
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, Controparte_1
con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente deduceva che, in accoglimento dell'impugnativa di licenziamento da essa intimato nei confronti del sig. CP_1
il Tribunale di Avellino, con ordinanza n. 15344/2020 del 2.12.2020,
[...]
accertava l'illegittimità del recesso per giusta causa e condannava la parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari a dodici mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepita nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo maggiorati degli interessi nella misura legale.
Avverso detta ordinanza, la parte datoriale proponeva opposizione ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012 innanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3196/2020).
Ciononostante, nelle more del giudizio di opposizione, il lavoratore , CP_1
proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ponendo a fondamento delle proprie domande la predetta ordinanza n. 15344/2020 ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 33/2021, con Organi il quale il ingiungeva alla parte datoriale il pagamento, a titolo di indennità risarcitoria, della somma di “Euro 15,874,24, maggiorato di interessi legali, dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, nonché la differenza delle spese legali ammontanti complessivamente ad Euro 819,42 oltre spese del presente procedimento
2 che si liquidano in complessivi Euro 450,00 oltre spese di contributo unificato (se dovuto), spese generali IVA e CPA come per legge ”.
Pertanto, in questa sede, il ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 33/2021 e deduceva la necessità di sospendere il presente giudizio, dovendosi previamente decidere la controversia di cui al n. r.g. 3196/2020, in quanto questione pregiudiziale.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del procedimento monitorio de quo per carenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito accertato con l'ordinanza n.
15344/2020. Contestava l'ammontare delle somme ingiunte e precisava che il lavoratore aveva erroneamente calcolato le stesse tenendo conto di voci occasionali
(es. indennità di trasferta) che, diversamente, dovevano essere espunte dal calcolo e, sempre erroneamente, aveva calcolato le somme al lordo, pur avendo il GDL, nell'ordinanza n. 15344/2020, condannato la parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali. Infine, eccepiva la legittimità del licenziamento e contestava la sussistenza a monte di un obbligo risarcitorio nei confronti del . CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, la quale eccepiva l'infondatezza delle avverse doglianze e precisava che il legislatore nell'introdurre il rito di cui alla legge 92/2012 aveva voluto garantire al lavoratore una tutela rapida ed immediata. Di conseguenza, l'ordinanza adottata all'esito della prima fase del rito Fornero, quanto ad efficacia, doveva equipararsi ad una sentenza, la quale pure poteva essere riformata nei gradi successivi di giudizio. L'assenza di una pronuncia con efficacia di giudicato, quindi, non escludeva la possibilità che la stessa venisse subito posta in esecuzione o che fosse posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, come era stato effettuato nella specie. Escludeva, inoltre, la sussistenza di una causa obbligatoria di sospensione tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'ordinanza.
Quanto ai calcoli effettuati, l'opponente precisava di aver provveduto a determinare
l'indennità sulla base delle buste paga, considerando solo gli elementi imprescindibili della retribuzione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e chiedeva che
l'opponente venisse condannato per lite temeraria.
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Con successivo ricorso, depositato in data 31.5.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva nuovamente l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2022, adottato dal medesimo Tribunale e notificato all'opponente in data 4.5.2022, al fine
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