Trib. Locri, sentenza 28/03/2024, n. 197
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Lilia Marra Giudice dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 57/2024 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza straordinaria domiciliare del 20.3.2024 vertente
TRA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Locri;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
MA PA LI (C.F. [...]), nata a [...] il
28/09/1944 ed ivi residente a[...];
RESISTENTE
avente per oggetto: revoca dell'interdizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 24 gennaio 2024, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri avanzava richiesta di revoca dell'interdizione pronunciata nei confronti di
SO US MI. Esponeva, in particolare: che la SO, dopo essere stata dichiarata interdetta con sentenza n. 345/1983 emessa dal Tribunale di Locri il 10.6.1983 era stata, altresì, destinataria della misura di protezione giuridica dell' amministrazione di sostegno, aperta in suo favore con decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Locri il 30.9.2019, a conclusione del giudizio, pendente, iscritto al N.R.G.V.G. 931/2019;
che il G.t. del procedimento da ultimo menzionato con decreto del 30.12.2023 evidenziava l'opportunità di revocare l'interdizione pendente nei confronti della SO, stante la contemporanea pendenza dei due strumenti di tutela, disponendo, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le
determinazioni di competenza.
Instaurato il contraddittorio con i soggetti indicati dall'art. 473 bis. 52 C.P.C., a seguito del rinvio dell'udienza del 6.3.2024, (disposto in ragione della mancata comparizione della tutelata) a quella straordinaria domiciliare del 20.3.2024, - per come richiesto dall'amministratore di sostegno stante
l'intrasportabilità dell'amministrata - la predetta, invitata dal giudice designato a declinare le proprie generalità nulla rispondeva;
pertanto, constatata l'evidenza delle condizioni personali della tutelata, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso e richiamato, la domanda di revoca dell'interdizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
I due strumenti giuridici di tutela (interdizione ex art. 414 c.c. ed amministrazione di sostegno ex artt.
404 e 405 c.c.) adottati nei confronti della SO non possono coesistere;
pertanto, ad avviso del
Collegio non è utile mantenere la dichiarazione di interdizione pronunciata in data 10.6.1983, potendo
i suoi interessi essere adeguatamente tutelati attraverso la misura