Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 391
TRIB Napoli
Sentenza
14 gennaio 2025
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Testo completo
R.G. 12585/2020
REPUBBLICA IANA IN NOME DEL POPOLO IANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12585/2020 R.G.
TRA
ET LA rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO GIOVANNI, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
ER IA SP ( Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada), rappresentato e difeso dall'avv. SAPORITO SIMONA, come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale – appello sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la Generali TA S.p.A., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesione cagionati da un incidente stradale verificatosi il giorno 2 giugno 2015 e stimati nella misura di euro 3.767,49, oltre danno morale ed interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Si è costituita Generali TA S.p.a resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace, con sentenza n.
43878/2019, ha rigettato la domanda attorea.
L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione deducendo , con svariate argomentazioni, l'erroneità dell'appellata pronuncia.
Generali TA S.p.A., tempestivamente costituitasi, ha chiesto, con argomentazioni variamente articolate, il rigetto del gravame con condanna alle spese.
Il giudizio originariamente pendente sul ruolo di altro giudicante è stato posto per la prima volta al vaglio di Questo Magistrato all'udienza del 11.05.2022.
All'udienza dell'11 settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Lette le memorie depositate il giudizio è deciso con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Tale statuizione di merito, in omaggio al principio della ragione più liquida, assorbe le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2
Giova ricordare che, in forza del dettato di cui all'art. 116, comma 1, c.p.c. il giudice, fatte salve le specifiche ipotesi di prova legale, valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo altro limite che quello di indicare in motivazione gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento. Invero, “nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (ex multiis,
Cass., Sez. IV, ord. n. 5560/21).
Ebbene, Questo Giudice ritiene che la sentenza appellata abbia operato una corretta, seppur sintetica, valutazione del materiale istruttorio ed una ragionevole considerazione della attendibilità di ogni fonte probatoria, della sua credibilità e concludenza.
In proposito la sentenza di primo grado, sulla base della prova testimoniale espletata, ha ritenuto sussistere svariate incongruenze nel materiale probatorio.
Si tratta di statuizione che, nel giudizio di merito e pur rilevando l'estrema sintesi della decisione appellata, questo giudice di appello ritiene del tutto condivisibile.
Va notato che il teste DE UC riferiva che l'appellante
REPUBBLICA IANA IN NOME DEL POPOLO IANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12585/2020 R.G.
TRA
ET LA rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO GIOVANNI, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
ER IA SP ( Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada), rappresentato e difeso dall'avv. SAPORITO SIMONA, come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale – appello sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la Generali TA S.p.A., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesione cagionati da un incidente stradale verificatosi il giorno 2 giugno 2015 e stimati nella misura di euro 3.767,49, oltre danno morale ed interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari. Si è costituita Generali TA S.p.a resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace, con sentenza n.
43878/2019, ha rigettato la domanda attorea.
L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione deducendo , con svariate argomentazioni, l'erroneità dell'appellata pronuncia.
Generali TA S.p.A., tempestivamente costituitasi, ha chiesto, con argomentazioni variamente articolate, il rigetto del gravame con condanna alle spese.
Il giudizio originariamente pendente sul ruolo di altro giudicante è stato posto per la prima volta al vaglio di Questo Magistrato all'udienza del 11.05.2022.
All'udienza dell'11 settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Lette le memorie depositate il giudizio è deciso con la presente sentenza.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Tale statuizione di merito, in omaggio al principio della ragione più liquida, assorbe le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2
Giova ricordare che, in forza del dettato di cui all'art. 116, comma 1, c.p.c. il giudice, fatte salve le specifiche ipotesi di prova legale, valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo altro limite che quello di indicare in motivazione gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento. Invero, “nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (ex multiis,
Cass., Sez. IV, ord. n. 5560/21).
Ebbene, Questo Giudice ritiene che la sentenza appellata abbia operato una corretta, seppur sintetica, valutazione del materiale istruttorio ed una ragionevole considerazione della attendibilità di ogni fonte probatoria, della sua credibilità e concludenza.
In proposito la sentenza di primo grado, sulla base della prova testimoniale espletata, ha ritenuto sussistere svariate incongruenze nel materiale probatorio.
Si tratta di statuizione che, nel giudizio di merito e pur rilevando l'estrema sintesi della decisione appellata, questo giudice di appello ritiene del tutto condivisibile.
Va notato che il teste DE UC riferiva che l'appellante
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