Trib. Cassino, sentenza 10/06/2024, n. 553
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1961/2019, vertente
TRA
ED D'ST SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore
D'GO IO, nonché D'ST NI, elettivamente domiciliati in Cassino, Piazza Labriola n.37, presso lo studio dell'avv. Luigi
Atrei Garofalo, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti
OPPONENTI-RICORRENTI
E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite i propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Frosinone, alla Piazza D. Ferrante n. 1,
OPPOSTO-RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2019 IO D'GO ed IL
D'GO RL hanno esposto in punto di fatto che:
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- in data 29/07/2015 gli è stato notificato verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n.2015/64257/PCON-1 del
27/07/2015-protocollo 19907 del 28/07/15, emesso dalla
Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone a norma dell'art.13 del d.lgs. 124/2004 e degli artt.14 e 35 comma 7 legge 689/1984.
- a mezzo di tale verbale, sono stati contestati agli opponenti le seguenti violazioni (asseritamente accertate in data 11/03/2015 giusta verbale di accesso ispettivo): 1) violazione dell'art.3 DL
12/2002 comma 3 modif.dall'art.4 legge 183/2010 “per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro…”;
lavoratori: De SA TO occupato dal 11/03/2015 per 2 giornate;
SE RA occupato dal 9/03/2015 per 3 giornate;
Di OL BI occupato dal 9/03/2015 per 3 giornate;
2) violazione dell'articolo 4 bis comma 2 Dlgs 181/00 introdotto dall'art.6 comma 1 Dlgs 297/02 “per non aver consegnato ai lavoratori, prima dell'immissione al lavoro, la prescritta dichiarazione contenente i dati occupazionali, all'atto del verificarsi dell'assunzione avvenuta per De SA TO il 11/03/2015, per
SE RA il 9/03/2015, per Di OL BI il 9/03/2015”.
- gli opponenti hanno, dunque, dedotto di aver ottemperato al pagamento della sanzione erogata in sede amministrativa, versando la somma complessiva di euro 3.703,60 (euro 1.753,60 per il verbale di prescrizione, nonché euro 1.950,00 in riferimento al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale).
- ciononostante, in data 4.09.2019 gli è stata notificata Ordinanza
Ingiunzione n. 296/19, con la quale l'Ispettorato territoriale del
Lavoro di Frosinone ha ingiunto a D'GO IO ed alla IL
D'GO RL di pagare la somma di euro 13.720,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate.
Avverso tale ordinanza ingiunzione i suddetti hanno dunque proposto
l'odierna opposizione, sostenendo la sproporzione della sanzione in
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relazione alla modesta gravità dell'infrazione, affermando che si è trattato di un intervento di entità modestissima commissionato dal Comune di
Viticuso con affidamento “orale” d'urgenza e poi “regolarizzato” amministrativamente dall'ufficio preposto per l'importo complessivo
“simbolico” di Euro 550,00 iva compresa, dunque con evidente profilo di liberalità, allo scopo di rendere fruibile l'immobile ex scuola elementare, che, con il contributo della cittadinanza e degli artigiani locali, si stava trasformando in “museo della civiltà contadina e pastorale locale”.
Hanno inoltre dedotto la mancata e/o contraddittoria motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta ed il pagamento delle sanzioni per la diffida e per la sospensione dell'attività imprenditoriale.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo: “previa sospensione dell'esecutorietà della ordinanza di ingiunzione n. 296/19, procedere all'annullamento e revoca della ordinanza ingiunzione n.296/19 e di tutti gli atti presupposti ossia, verbale di primo accesso ispettivo n.41,43,46 del
11/03/2015, processo verbale n.2015-64257 del 27/07/2015 ed atti consequenziali e successivi, in quanto ingiusti ed illegittimi e dichiararli nulli
e privi di effetti giuridici. In subordine si ha fiducia che l'adito Tribunale voglia annullare le sanzioni in riferimento agli indicati De SA TO e Di OL
BI e/o ridurre le sanzioni sino a ricomprenderle nella misura minima edittale, riparametrando le stesse alla effettiva modesta portata delle violazioni, e tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Vittoria di spese
e competenze”.
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro si è costituito tempestivamente in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione, ribadendo la legittimità del proprio operato e sottolineando la correttezza del procedimento e la proporzionalità della sanzione.
In particolare, con riferimento alla asserita nullità dell'ordinanza di ingiunzione per carenza della motivazione, ha asserito la pretestuosità di tale eccezione, affermando che si è trattato nel caso di specie di violazioni di legge provate dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi, alla luce delle quali emerge che i
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lavoratori sono stati trovati intenti al lavoro senza essere stati regolarizzati, che hanno dato luogo a sanzioni predeterminate dalla legge e comunque applicate al minimo edittale. Peraltro, ha precisato che l'opponente non ha provveduto al pagamento della diffida ex art. 13 del d.lgs. 124/2004 e, pertanto, è decaduto dall'applicazione della sanzione minima. Ha, inoltre, aggiunto che non è stato proposto alcun ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nelle sedi opportune, con ciò determinando acquiescenza agli esiti dell'accertamento.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita in via documentale, e mediante l'escussione di testimoni, sentiti alle udienze del 23.03.2022, 14.09.2022 e 28.02.2023.
All'esito della successiva udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, la causa
è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Con l'opposizione in oggetto le parti opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità, o comunque l'illegittimità o inefficacia, dell'ordinanza ingiunzione
n. 296/2019 notificata in data 4.09.2019, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone gli ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro
13.720,00, per le violazioni indicate in premessa, e dunque per avere impiegato i lavoratori De SA TO, SE RA e Di OL BI rispettivamente per due giornate il primo e tre giornate gli altri due, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato in violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73 del 2002 e senza aver consegnato ai lavoratori, prima dell'immissione al lavoro, la prescritta dichiarazione contenente i dati occupazionali in violazione dell'articolo 4 bis comma 2 d.lgs. 181/00 introdotto dall'art.6 comma 1 d.lgs. 297/02.
Con riferimento ai motivi di opposizione, gli opponenti hanno contestato la compiutezza della motivazione così come l'indicazione degli elementi di prova alla base delle sanzioni irrogate, sostenendo comunque la
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sproporzione della stessa con riferimento all'esiguità dei fatti, oltre a contestare la prova dell'effettiva sussistenza delle violazioni contestate.
Va dunque esaminata la fattispecie nel merito, verificando se sia stata resa in giudizio prova dei fatti posti alla base dell'ordinanza opposta e dunque delle violazioni contestate, e in particolare dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i soggetti citati per il periodo oggetto di contestazione.
Deve, infatti, dirsi che il giudizio di opposizione in questione non ha natura di mera impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento (analogo al giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente.
Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'Ispettorato opposto la prova dei presupposti sostanziali alla base della sanzione irrogata, tra cui figura la natura subordinata del rapporto di lavoro fatto valere in giudizio. Infatti, la qualificazione del rapporto costituisce il presupposto dell'applicazione della normativa di diritto pubblico invocata e posta alla base dell'ordinanza ingiunzione, che prevede precisi obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro. Tali obblighi risultano dunque esigibili esclusivamente per i soggetti che rivestono tale qualità, e con riferimento a rapporti di lavoro subordinato, in relazione ai quali sorge l'esigenza di tutelare quei diritti indisponibili a cui pure fa riferimento la parte opposta, mentre le omissioni contestate non hanno rilevanza di illeciti amministrativi nel contesto di rapporti privi delle caratteristiche proprie e degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
L'Ispettorato ha, infatti, contestato, con l'ordinanza n. 296/2019, la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 convertito dalla L. n. 73 del
2002 e dell'articolo 4 bis comma 2 d.lgs. 181/00 introdotto dall'art.6 comma
1 d.lgs. 297/02.
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Testualmente, l'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 dispone che: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per
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