Trib. Padova, sentenza 05/03/2024, n. 540

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 05/03/2024, n. 540
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 540
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

N° 3101/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei
seguenti Magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3101/2022 r.g. promossa con ricorso depositato in data
18.05.2022 da
, con l'avv. LORENZIN FRANCESCO, come da mandato in atti, Parte_1

- ricorrente -

nei confronti di
, con l'avv. PERUZZO SILVIA, come da mandato in atti, CP_1
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte dei coniugi:
“1) dichiarare la separazione legale dei coniugi e ;
CP_1 Parte_1
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di trasferire la propria residenza ove riterrà più
opportuno, concedendosi il reciproco permesso al rilascio ed
al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento idoneo all'espatrio e all'iscrizione delle minori sugli
stessi;

Per_ 3) disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori ed con collocazione prevalente Per_1
presso la residenza della madre impegnandosi la madre a comunicare prontamente al padre ogni successiva
pagina 1 di 9


Per_ variazione di residenza ed in particolare a favorire i rapporti fra l padre e la figlia maggiore Eentrambi i
coniugi condivideranno ogni decisione riguardante la loro crescita ed educazione.
Vista l'età della figlia maggiore di anni 17, disporsi che la figlia possa vedere liberamente il padre previo Per_1
accordo con lo stesso e nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore;

Per_ 4) disporsi che il padre, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici della minore
possa vedere la figlie quando vorrà, in particolare il padre potrà avere con sé la figlia a fine settimana alterni, dal
venerdì sera ovvero dal sabato mattina alla domenica sera sino ad ore 21.00
Per_ La madre si impegna a garantire comunicazioni telefoniche fra il padre e la figlia minore in particolare a
garantire due telefonate infrasettimanali nelle settimane dove il weekend sarà di competenza della madre ed
almeno una chiamata settimanale nei weekend di competenza del padre indicativamente nelle giornate di lunedì e
giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Il padre potrà avere con sé le figlie per più giorni consecutivi: per 15 giorni durante le vacanze estive da
concordare possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno, per 6 giorni durante le vacanze natalizie alternando di
anno in anno il giorno di Natale ed il 31.12. e per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il
giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, festività che le figlie trascorreranno alternativamente un anno con la
madre e l'anno successivo con il padre, come pure il giorno del loro compleanno, mentre potranno trascorrere con
ciascun genitore il giorno dei compleanni dei suddetti.
5) dichiarare che il SI. contribuisca al mantenimento delle minori provvedendovi direttamente nel CP_1
tempo in cui le terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla SI.ra entro il giorno 05 di ciascun Parte_1
Per_ mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori ed la Per_1
Org somma mensile di € 300,00= per ogni figlia (tot. € 600,00=), annualmente rivalutabile secondo gli indici
della provincia di Padova, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenere
concordemente necessarie/utili per le minori da definirsi e qualificarsi secondo le indica zioni del Protocollo di
intesa del Tribunale di Padova e 2017 del CNF, ed il cui rimborso conseguirà entro 15 gg. dalla Org_2
comunicazione della relativa documentazione attestante la spesa da fornirsi in formato cartaceo o altro idoneo e
comunque in forma integrale e completa.
6) il SI. provvederà al pagamento del rateo sino all'estinzione del finanziamento accesso con CP_1
per l'acquisto dell'autovettura modello fiat 500 in uso alla SI.ra ;
Organizzazione_3 Parte_1
7) Entrambi i genitori si impegnano a prendere appuntamento presso un centro servizi ed a fornire tutta la
necessaria documentazione reddituale e patrimoniale per aggiornare ogni anno la domanda di assegno unico
universale con proprio isee;
pagina 2 di 9
8) dare atto che la SI.ra ha provveduto ad asportare dalla ex casa coniugale tutti i propri effetti personali Pt_1
con i relativi arredi e nulla ha da pretendere;
assegnare alla SI.ra , quale collocataria delle figlie minori Pt_1
Per_ ed gli arredi compresa la cucina ed il divano della nuova abitazione acquistati dai coniugi;
Per_1
9) dare atto e dichiarare che le somme contenute nel conto corrente N. 2627 4957 acceso presso la Org_4
già cointestato ai coniugi ed estinto, per la parte di spettanza del SI. sono state tutte lasciate alla CP_1
Per_ Per_ SI.ra a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori ed per il periodo dal gennaio Pt_1
2021 al giugno 2022 compresi, nonché per rifusione 50% spese straordinarie 2021 ed anticipo sulle stesse per il
2022;

10) nessun obbligo di carattere economico a titolo di reciproco mantenimento in quanto i coniugi sono entrambi
economicamente autosufficienti
11) spese e competenze di lite integralmente compensate fra le parti”
Per il P.M.: “Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 18.05.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, allegando che avevano contratto matrimonio a Correzzola (PD) in data 08.09.2007, trascritto
[...]
nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 4, parte I, anno 2007;

- allegava che dall'unione erano nate due figlie, nata in data [...], ad [...]
oggi diciassettenne, e nata il [...], ad [...] minorenne. Persona_4
- attesa la profonda crisi coniugale, adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti
conclusioni:
“A) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;

B) autorizzare i coniugi a
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi