Trib. Marsala, sentenza 11/12/2024, n. 953

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 11/12/2024, n. 953
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 953
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 11.12.2024 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VASILE FRANCESCO
OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1 C.F._1
, , Controparte_2 C.F._2
Parte_2 C.F._3
, , Controparte_3 C.F._4
, , Controparte_4 C.F._5
, , Controparte_5 C.F._6
, , CP_6 C.F._7
, , Controparte_7 C.F._8
, , Controparte_8 C.F._9
, , Controparte_9 C.F._10
, , Parte_3 C.F._11
, CP_10 C.F._12
, , Controparte_11 C.F._13
, , Parte_4 C.F._14
, , Controparte_12 C.F._15
, , CP_13 C.F._16
, , CP_14 C.F._17
1
rappresentati e difesi dall'avv. CARACCI GIANNI
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il di , con distinti ricorsi, riuniti in data 25.9.2024, ha proposto Pt_1 Parte_1 opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Marsala su richiesta dei lavoratori indicati in epigrafe per il pagamento delle somme dovute per le prestazioni rese nell'ambito della realizzazione del “Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per
l'anno 2016” approvato con deliberazione di G.C. n. 465 del 22.12.2016.
L'odierna parte opponente - ritenendo l'indennità prevista dal suddetto Piano avente natura di trattamento retributivo accessorio e incentivante - ha eccepito l'inammissibilità dell'azione monitoria stante la mancata individuazione del Piano in oggetto nella contrattazione collettiva integrativa e la mancata quantificazione delle risorse ad esso destinate nel relativo fondo.
L'ente comunale ha quindi chiesto la revoca dei decreti ingiuntivi con vittoria di spese.
2. I lavoratori, con separate memorie, hanno contestato variamente la fondatezza del ricorso in opposizione e hanno chiesto la conferma dei decreti ingiuntivi opposti
quantomeno sotto il profilo gradato del diritto risarcitorio o, in via residuale, di arricchimento senza causa” con vittoria di spese.
3. Disposta la riunione delle opposizioni, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente osservato che con il procedimento monitorio viene in rilievo un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
La pretesa creditoria, nel caso di specie, trae origine dalla partecipazione dei lavoratori sopra indicati alla realizzazione del “Piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale per
l'anno 2016” approvato dalla Giunta comunale in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della L.R. n. 17/1990.
Tale disposizione prevede che “

1. Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli addetti è istituito nel bilancio della

Regione un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale.


2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell'

2 efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente
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