Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 631
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Testo completo
N. R.G. 1917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1917/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Commodo Stefano e Commodo Sara, virtù di procura in CP_1 atti
e
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Claudia, in virtù di procura in atti Controparte_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2
CANTOIRA il 04/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTOIRA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 5.11.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 18.11.2022.
pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 24/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 25.10.2024 le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alla sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino.
Con le note scritte d'udienza depositate il 29.10.2024 le parti hanno congiuntamente dato atto che il ha mantenuto il domicilio presso la Caserma Emanuele TO di Savoia duca d'Aosta, sede CP_1 della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte in Torino, Corso IV Novembre n. 40 fino a tutto il mese di gennaio 2024 e, pertanto, al momento del radicamento della presente procedura, il domicilio del signor era in Torino e la competenza territoriale risultava essere quella del Foro di Torino CP_1 adito.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare la competenza territoriale dell'adito Tribunale, alla luce della conforme motivazione fornita dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e CP_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1917/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Commodo Stefano e Commodo Sara, virtù di procura in CP_1 atti
e
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Claudia, in virtù di procura in atti Controparte_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2
CANTOIRA il 04/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTOIRA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 5.11.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 18.11.2022.
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Con ricorso depositato il 24/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 25.10.2024 le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alla sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino.
Con le note scritte d'udienza depositate il 29.10.2024 le parti hanno congiuntamente dato atto che il ha mantenuto il domicilio presso la Caserma Emanuele TO di Savoia duca d'Aosta, sede CP_1 della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte in Torino, Corso IV Novembre n. 40 fino a tutto il mese di gennaio 2024 e, pertanto, al momento del radicamento della presente procedura, il domicilio del signor era in Torino e la competenza territoriale risultava essere quella del Foro di Torino CP_1 adito.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare la competenza territoriale dell'adito Tribunale, alla luce della conforme motivazione fornita dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e CP_1
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