Trib. Rovereto, sentenza 03/12/2024, n. 350
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Testo completo
N. R.G. 771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Claudio n. 5, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bruni C.F._1
( ), fax 0463/723073 e pec: presso il cui Studio C.F._2 Email_1
in Cles, Viale Degasperi n. 25, è elettivamente domiciliato giusta procura depositata telematicamente con il ricorso introduttivo
RICORRENTE/ATTORE contro
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Ilaria Deflorian, C.F. , (pec – fax 0464 C.F._4 Email_2
430318), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
pagina 1 di 16 con l'intervento di sede CP_2
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis:
Nel merito:
1. emettere sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
26.04.2008 in Nocera Inferiore (SA) dai signori e , con ogni Parte_1 Controparte_1
conseguente trascrizione;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, previa verifica della piena capacità e competenza della stessa ad accudire il figlio in ragione del comprovato precario stato di salute di quest'ultima;
3. in via subordinata, laddove la madre risultasse essere non totalmente idonea all'accudimento del figlio in ragione delle proprie condizioni di salute, disporsi il collocamento abitativo e la residenza del minore presso il padre, valutando nell'interesse del minore, la miglior condizione di affidamento dello stesso (condiviso o esclusivo);
4. In caso di conferma del collocamento del minore presso la madre: - confermarsi il protocollo di visite al padre secondo quanto stabilito nel corso del giudizio di separazione - revocarsi il contributo di € 500,00 mensili posto a carico del padre a titolo di contributo nel pagamento del canone di locazione e quindi porsi a carico del padre un assegno di mantenimento per complessivi € 1.700,00 (di cui in favore della madre € 1.350,00, ed in favore del figlio € 350,00);
5. In caso di collocamento del minore presso il padre: - Protocollo di visite madre - figlio secondo le modalità più rispondenti agli interessi e alle esigenze tanto della madre, quanto del figlio.
Indicativamente: A week-end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua
e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di
Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni. - Revoca con decorrenza immediata dell'assegno di mantenimento attualmente dovuto da parte del signor in favore Pt_1 della signora o, in via subordinata, determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 CP_1 pagina 2 di 16 mensili, o in quella diversa, minore, che verrà ritenuta di giustizia. - Revoca con decorrenza immediata della somma di € 500,00 mensili attualmente dovuta dal dottor alla signora per il Pt_1 CP_1 pagamento degli oneri relativi al canone di locazione di quest'ultima. - Revoca del contributo al mantenimento del figlio attualmente dovuto da parte del signor in misura di € Per_1 Pt_1
350,00 mensili;
6. In ogni caso: Obbligo in capo ai genitori di concorrere in misura del 50% ciascuno alle varie spese straordinarie necessarie per il benessere e l'educazione del figlio , come previste e Per_1
disciplinate da protocollo CNF, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione.”
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.04.2008 dai sigg.
e con ogni conseguente trascrizione, alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
1. confermare il collocamento prevalente di con la madre con cui continuerà a Persona_1
risiedere stabilmente;
2. confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
3. stabilire l'assegno divorzile a carico di ed in favore di in € Parte_1 Controparte_1
1.349,00/mensili (si tratta della somma di € 1.200,00/mensili stabilita in sentenza di separazione semplicemente rivalutata con ISTAT ad aprile 2024), da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
4. in ragione delle capacità reddituali del padre emerse in causa, aumentare l'assegno di mantenimento in favore di ed a carico del padre (da versarsi mensilmente a Per_1 Controparte_1 entro il 5 di ogni mese) ad € 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
5. in ragione delle capacità reddituali di emerse in causa, riconoscere a Parte_1 CP_1
una somma mensile di € 380,00 a titolo di “contributo affitto” a far data dall'esibizione di
[...]
contratto di locazione ad uso abitativo;
6. stabilire che tutti gli aiuti pubblici, statali/regionali/provinciali e comunque di qualsiasi natura, spettino a ;
Controparte_1
7. confermare che le spese straordinarie per vengano suddivise in ragione del 75% a carico Per_1
di e del 25% a carico di ;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 16
8. accettare e dichiarare il diritto di di ottenere da quota parte Controparte_1 Parte_1 del TFR al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannare a Parte_1
versare a quanto di diritto;
Controparte_1
9. confermare il protocollo di visita padre-figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle
10:00 alla domenica alle 20:30 con eliminazione delle visite infrasettimanali (mai godute dal padre).
Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio 1 settimana in giugno e altre due Per_1 settimane nei mesi successivi”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.08.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Cava De' Tirreni (SA) il 28 aprile 2008 deducendo: che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio ;
che in data 02.02.2018 il Tribunale di Trento aveva Per_1
pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, con addebito a carico del signor Pt_1 disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, il versamento a favore della signora di un assegno mensile pari a euro 1.200,00, CP_1
unitamente al versamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al canone di locazione, oltre al versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del signor
e del 25% a carico della signora La decisione veniva impugnata dal signor Pt_1 CP_1
e successivamente confermata con sentenza di data 04.04.2019 della Corte d'Appello Pt_1
di Trento. Da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. il ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato:
- l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, Per_1
previa verifica della capacità della stessa di occuparsi del figlio e, in via subordinata, il collocamento del figlio presso il padre;
Per_1
pagina 4 di 16
- nel caso di collocamento presso la madre, la revoca dell'obbligo di versamento di euro
500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la previsione dell'obbligo di versamento di euro 1.350,00 mensili in favore della resistente a titolo di assegno divorzile e del versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- nel caso di collocamento del figlio presso il padre, che le visite della madre Per_1
seguano le esigenze del figlio e che indicativamente seguano il seguente schema: a week- end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni.
- sempre nel caso di collocamento del figlio presso il padre, la revoca dell'obbligo Per_1
di versamento di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la revoca dell'assegno nei confronti della convenuta o, in via subordinata, la determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 mensili, oltre che la revoca dell'assegno a titolo di contributo del mantenimento del figlio;
- la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura
del 50% in capo a ciascun coniuge;
1.2 La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta in data 11.11.2022;
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto:
- confermare l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente del figlio minore
presso la madre;
Per_1
- confermare il protocollo di visita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Claudio n. 5, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bruni C.F._1
( ), fax 0463/723073 e pec: presso il cui Studio C.F._2 Email_1
in Cles, Viale Degasperi n. 25, è elettivamente domiciliato giusta procura depositata telematicamente con il ricorso introduttivo
RICORRENTE/ATTORE contro
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Ilaria Deflorian, C.F. , (pec – fax 0464 C.F._4 Email_2
430318), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
pagina 1 di 16 con l'intervento di sede CP_2
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis:
Nel merito:
1. emettere sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
26.04.2008 in Nocera Inferiore (SA) dai signori e , con ogni Parte_1 Controparte_1
conseguente trascrizione;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, previa verifica della piena capacità e competenza della stessa ad accudire il figlio in ragione del comprovato precario stato di salute di quest'ultima;
3. in via subordinata, laddove la madre risultasse essere non totalmente idonea all'accudimento del figlio in ragione delle proprie condizioni di salute, disporsi il collocamento abitativo e la residenza del minore presso il padre, valutando nell'interesse del minore, la miglior condizione di affidamento dello stesso (condiviso o esclusivo);
4. In caso di conferma del collocamento del minore presso la madre: - confermarsi il protocollo di visite al padre secondo quanto stabilito nel corso del giudizio di separazione - revocarsi il contributo di € 500,00 mensili posto a carico del padre a titolo di contributo nel pagamento del canone di locazione e quindi porsi a carico del padre un assegno di mantenimento per complessivi € 1.700,00 (di cui in favore della madre € 1.350,00, ed in favore del figlio € 350,00);
5. In caso di collocamento del minore presso il padre: - Protocollo di visite madre - figlio secondo le modalità più rispondenti agli interessi e alle esigenze tanto della madre, quanto del figlio.
Indicativamente: A week-end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua
e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di
Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni. - Revoca con decorrenza immediata dell'assegno di mantenimento attualmente dovuto da parte del signor in favore Pt_1 della signora o, in via subordinata, determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 CP_1 pagina 2 di 16 mensili, o in quella diversa, minore, che verrà ritenuta di giustizia. - Revoca con decorrenza immediata della somma di € 500,00 mensili attualmente dovuta dal dottor alla signora per il Pt_1 CP_1 pagamento degli oneri relativi al canone di locazione di quest'ultima. - Revoca del contributo al mantenimento del figlio attualmente dovuto da parte del signor in misura di € Per_1 Pt_1
350,00 mensili;
6. In ogni caso: Obbligo in capo ai genitori di concorrere in misura del 50% ciascuno alle varie spese straordinarie necessarie per il benessere e l'educazione del figlio , come previste e Per_1
disciplinate da protocollo CNF, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione.”
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.04.2008 dai sigg.
e con ogni conseguente trascrizione, alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
1. confermare il collocamento prevalente di con la madre con cui continuerà a Persona_1
risiedere stabilmente;
2. confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
3. stabilire l'assegno divorzile a carico di ed in favore di in € Parte_1 Controparte_1
1.349,00/mensili (si tratta della somma di € 1.200,00/mensili stabilita in sentenza di separazione semplicemente rivalutata con ISTAT ad aprile 2024), da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
4. in ragione delle capacità reddituali del padre emerse in causa, aumentare l'assegno di mantenimento in favore di ed a carico del padre (da versarsi mensilmente a Per_1 Controparte_1 entro il 5 di ogni mese) ad € 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
5. in ragione delle capacità reddituali di emerse in causa, riconoscere a Parte_1 CP_1
una somma mensile di € 380,00 a titolo di “contributo affitto” a far data dall'esibizione di
[...]
contratto di locazione ad uso abitativo;
6. stabilire che tutti gli aiuti pubblici, statali/regionali/provinciali e comunque di qualsiasi natura, spettino a ;
Controparte_1
7. confermare che le spese straordinarie per vengano suddivise in ragione del 75% a carico Per_1
di e del 25% a carico di ;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 16
8. accettare e dichiarare il diritto di di ottenere da quota parte Controparte_1 Parte_1 del TFR al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannare a Parte_1
versare a quanto di diritto;
Controparte_1
9. confermare il protocollo di visita padre-figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle
10:00 alla domenica alle 20:30 con eliminazione delle visite infrasettimanali (mai godute dal padre).
Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio 1 settimana in giugno e altre due Per_1 settimane nei mesi successivi”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.08.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Cava De' Tirreni (SA) il 28 aprile 2008 deducendo: che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio ;
che in data 02.02.2018 il Tribunale di Trento aveva Per_1
pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, con addebito a carico del signor Pt_1 disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, il versamento a favore della signora di un assegno mensile pari a euro 1.200,00, CP_1
unitamente al versamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al canone di locazione, oltre al versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del signor
e del 25% a carico della signora La decisione veniva impugnata dal signor Pt_1 CP_1
e successivamente confermata con sentenza di data 04.04.2019 della Corte d'Appello Pt_1
di Trento. Da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. il ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato:
- l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, Per_1
previa verifica della capacità della stessa di occuparsi del figlio e, in via subordinata, il collocamento del figlio presso il padre;
Per_1
pagina 4 di 16
- nel caso di collocamento presso la madre, la revoca dell'obbligo di versamento di euro
500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la previsione dell'obbligo di versamento di euro 1.350,00 mensili in favore della resistente a titolo di assegno divorzile e del versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- nel caso di collocamento del figlio presso il padre, che le visite della madre Per_1
seguano le esigenze del figlio e che indicativamente seguano il seguente schema: a week- end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni.
- sempre nel caso di collocamento del figlio presso il padre, la revoca dell'obbligo Per_1
di versamento di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la revoca dell'assegno nei confronti della convenuta o, in via subordinata, la determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 mensili, oltre che la revoca dell'assegno a titolo di contributo del mantenimento del figlio;
- la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura
del 50% in capo a ciascun coniuge;
1.2 La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta in data 11.11.2022;
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto:
- confermare l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente del figlio minore
presso la madre;
Per_1
- confermare il protocollo di visita
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