Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 638

TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 638
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 638
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12349/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA
EO SE, con l'Avv. Francesco Cannavò;
- Opponente -
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Santo Spagnolo;

- Opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 19.12.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1284/2022 del 5.11.2022 (proc. n. 10421/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di “…contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché… contributi minimi soggettivi ed integrativi per gli anni 2016 e 2017,… contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e… contributo di maternità per gli anni dal 2016 al 2021, oltre interessi e sanzioni, nonché… sanzioni per il mancato invio delle dichiarazioni
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reddituali relative agli anni 2019 e 2020 (modd. 5/20 e 5/21)”, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la “Nullità della notifica” del ricorso e del decreto ingiuntivo;
l'insussistenza dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo poiché “…il presunto credito vantato dalla Cassa Nazionale Forense non è né certo né liquido né esigibile”; l'intervenuta “…prescrizione del presunto credito”;
l'erronea determinazione del quantum poiché “…il presunto credito è comunque di gran lunga inferiore a quello esposto”.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato nel merito le seguenti conclusioni
“…revocare e/o annullare, con ogni statuizione, il decreto ingiuntivo opposto, perché notificato privo dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di notifiche a mezzo pec e privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; nel merito, dichiarare il presunto credito prescritto, almeno per gli anni 2015, 2016, 2017; in subordine, dichiarare non dovuta la somma di €. 23.638,27, di cui alla “rottamazione del 2017, e la somma di €. 33.963,85, di cui alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del
2019. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria difensiva depositata in data 30.10.2023, si è costituita in giudizio la
Cassa opposta svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, nel merito le seguenti conclusioni: “…in via principale – ritenere e dichiarare infondati i motivi di opposizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1284/2022 del 04/11/2002, con consequenziale condanna dell'avv.
Sebastiano Leonardi al pagamento della somma di Euro 176.686,30, oltre interessi e rivalutazione, spese del procedimento monitorio e del presente giudizio;
in via subordinata
– in ipotesi di annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare legittimo e non prescritto il credito della Cassa,
e, per l'effetto, condannare l'avv. Sebastiano Leonardi al pagamento delle somme ad oggetto del decreto ingiuntivo, pari a complessivi Euro 176.686,30, ovvero a quella maggiore o minore somma reputata dovuta, oltre interessi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo, in favore della Cassa Nazionale di Assistenza e
Previdenza Forense, a titolo di contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché dei contributi minimi soggettivi ed integrativi per gli anni 2016 e 2017, dei contributi minimi soggettivi per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e del contributo di maternità per gli anni dal 2016 al
2021, oltre interessi e sanzioni, nonché delle sanzioni per il mancato invio delle
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dichiarazioni reddituali relative agli anni 2019 e 2020 (modd. 5/20 e 5/21), come da dichiarazione ex art. 635 c.p.c., resa dal Dirigente del competente Servizio dell'Ente. Con vittoria di spese e compensi del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

2. Merito.

2.1. Ciò posto, la presente opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

2.2. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'asserita nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.
Sotto tale profilo, in particolare, parte opponente ha dedotto che “…La notifica del ricorso e del decreto di ingiunzione è nulla per violazione degli art.li 3 bis e 11 della legge n. 53 del 1994 oltre che degli art.li 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies del d.l. n.
179/2012”, che “…Con messaggio pec del 10/11/2022, infatti, il procuratore della Cassa opposta ha trasmesso la relata di notifica, nella quale venivano indicati il ricorso e la procura firmati digitalmente (correttamente) e veniva, altresì, indicata la notifica del decreto emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania”, che “…il decreto di ingiunzione emesso dal Tribunale di Catania era ed è privo di firma digitale (diversamente da quanto attestato da controparte) e la copia notificata non corrisponde a quella estratta dal fascicolo telematico R.G. n. 10421/2022 (doc. n. 3)” e che “…La notifica, pertanto, è insanabilmente nulla e/o inesistente”.

2.2.1. L'assunto attoreo non appare fondato.
Al riguardo occorre infatti evidenziare che, per un verso, il decreto ingiuntivo notificato dalla Cassa opposta a parte opponente corrisponde a quello depositato – previa necessaria sottoscrizione telematica del giudice – nel procedimento per ingiunzione n.
10421/2022 R.G. di questo Tribunale (cfr. doc. n. 3 di parte opponente, doc. sub b di parte opposta e decreto ingiuntivo depositato nel proc. n. 10421/2022 R.G.); per altro verso, nella relata di notifica trasmessa dalla Cassa opponente risulta correttamente attestato ex artt. 16 bis co. 9 bis e 16 undecies D.L. 179/2012 conv. con mod. dalla l. 221/2012 – nella versione vigente ratione temporis – che “…l'atto allegato: decreto ingiuntivo, denominato
"EMESSO DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. 1284.2022.pdf", firmato digitalmente, è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico
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dal quale è stata estratta” (cfr. doc. n. 3 di parte opponente e doc. sub b di parte opposta, cit.).
Sotto tale profilo, infatti, il richiamato D.L. 179/2012 (nella versione vigente ratione temporis) prevede all'art. 16 bis co. 9 bis che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.
[…]”, mentre al successivo art. 16 undecies prevede che “…1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,
l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16- decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto”.

2.2.2. A prescindere da quanto sopra, nella specie l'asserito vizio di notifica del decreto ingiuntivo de quo può reputarsi sanato per raggiungimento dello scopo ex artt. 156
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e 160 c.p.c., stante la tempestiva proposizione della presente opposizione e non comportando lo stesso – in ogni caso – l'insistenza di tale notifica.
Come evidenziato dalla condivisa giurisprudenza, d'altronde, “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la circostanza che il creditore opposto abbia notificato il decreto medesimo, manchevole della parte iniziale, costituita dal ricorso
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