Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2024, n. 87
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Testo completo
N. R.G. 1607/2021 (ivi riunito r.g. 3039/23)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A M Presidente dott. M B Giudice Relatore dott. F A Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2021 con OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e regolamento della responsabilità genitoriale promossa da:
Persona_1
Con l'avv. M M ATTORE contro
Controparte_1
Con l'avv. G S
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 parte ricorrente adiva il Tribunale di
Alessandria deducendo di aver avuto una relazione con , da cui è nata una Controparte_1
1
bambina, che tuttavia parte ricorrente non ha ancora potuto riconoscere per mancanza di consenso da parte della madre. Parte ricorrente quindi chiedeva “autorizzare l'esponente in luogo del consenso mancante al riconoscimento della figlia assumendo i Per_2 provvedimenti opportuni in ordine all'affidamento e al mantenimento ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nell'atto di nascita del minore ai sensi dell'art.
49, comma 1 lett k) del DPR 396/2000”.
Radicatosi il contraddittorio, parte resistente non si opponeva al riconoscimento di parte ricorrente quale padre della figlia minore, nata a Genova il 26 Persona_3
maggio 2020, atto iscritto ai registri dello Stato Civile di Mornese anno 2020, parte I serie
A n.
1. Parte resistente contestava poi per il resto quanto dedotto da controparte circa i rapporti tra gli stessi intercorrenti e gli scambi di comunicazione avvenuti in relazione alla nascita della minore, e chiedeva in punto di regolamentazione dei rapporti padre-figlia
l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, visite padre- figlia due pomeriggi a settimana presso la casa della mamma alla presenza della mamma o dei nonni materni, senza pernottamenti;
parte resistente chiedeva poi il pagamento di quanto speso dalla madre per il mantenimento pregresso della minore nonché la corresponsione di euro 400 mensili per il contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In sede di udienza del 17 novembre 2021 le parti chiedevano sentenza ex art. 250 c.c. con riconoscimento della paternità del ricorrente e la sostituzione del cognome della minore con il cognome del padre, . Per_1
Il Tribunale quindi con sentenza del 21 dicembre 2021 disponeva in ordine al riconoscimento della minore da parte del padre, al cognome ed in ordine ad una prima regolamentazione dei rapporti genitori-figlia con incarico ai SS territorialmente competenti
(sia Genova che . CP_2
Nelle more (archiviazione del 6 novembre 2022) veniva trasmesso per competenza il fascicolo aperto avanti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova riguardante il nucleo (la madre in allora era domiciliata in Genova).
Nel corso del procedimento si verificavano alcuni riavvicinamenti tra i genitori (con periodi di coabitazione) ed in particolare dalla di loro relazione nasceva in data 13.01.2023
, riconosciuto dal padre, e la madre tornava in Mornese per giovarsi dell'aiuto dei Per_4
2
di lei genitori (ricorso r.g. 3039/23 per la regolamentazione dei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A M Presidente dott. M B Giudice Relatore dott. F A Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1607/2021 con OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e regolamento della responsabilità genitoriale promossa da:
Persona_1
Con l'avv. M M ATTORE contro
Controparte_1
Con l'avv. G S
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021 parte ricorrente adiva il Tribunale di
Alessandria deducendo di aver avuto una relazione con , da cui è nata una Controparte_1
1
bambina, che tuttavia parte ricorrente non ha ancora potuto riconoscere per mancanza di consenso da parte della madre. Parte ricorrente quindi chiedeva “autorizzare l'esponente in luogo del consenso mancante al riconoscimento della figlia assumendo i Per_2 provvedimenti opportuni in ordine all'affidamento e al mantenimento ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nell'atto di nascita del minore ai sensi dell'art.
49, comma 1 lett k) del DPR 396/2000”.
Radicatosi il contraddittorio, parte resistente non si opponeva al riconoscimento di parte ricorrente quale padre della figlia minore, nata a Genova il 26 Persona_3
maggio 2020, atto iscritto ai registri dello Stato Civile di Mornese anno 2020, parte I serie
A n.
1. Parte resistente contestava poi per il resto quanto dedotto da controparte circa i rapporti tra gli stessi intercorrenti e gli scambi di comunicazione avvenuti in relazione alla nascita della minore, e chiedeva in punto di regolamentazione dei rapporti padre-figlia
l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, visite padre- figlia due pomeriggi a settimana presso la casa della mamma alla presenza della mamma o dei nonni materni, senza pernottamenti;
parte resistente chiedeva poi il pagamento di quanto speso dalla madre per il mantenimento pregresso della minore nonché la corresponsione di euro 400 mensili per il contributo al mantenimento ordinario della minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In sede di udienza del 17 novembre 2021 le parti chiedevano sentenza ex art. 250 c.c. con riconoscimento della paternità del ricorrente e la sostituzione del cognome della minore con il cognome del padre, . Per_1
Il Tribunale quindi con sentenza del 21 dicembre 2021 disponeva in ordine al riconoscimento della minore da parte del padre, al cognome ed in ordine ad una prima regolamentazione dei rapporti genitori-figlia con incarico ai SS territorialmente competenti
(sia Genova che . CP_2
Nelle more (archiviazione del 6 novembre 2022) veniva trasmesso per competenza il fascicolo aperto avanti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova riguardante il nucleo (la madre in allora era domiciliata in Genova).
Nel corso del procedimento si verificavano alcuni riavvicinamenti tra i genitori (con periodi di coabitazione) ed in particolare dalla di loro relazione nasceva in data 13.01.2023
, riconosciuto dal padre, e la madre tornava in Mornese per giovarsi dell'aiuto dei Per_4
2
di lei genitori (ricorso r.g. 3039/23 per la regolamentazione dei
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