Trib. Genova, sentenza 13/02/2024, n. 468

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 13/02/2024, n. 468
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 468
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 6567/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6567/2021 promossa da:
BB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. 11086830962), con il patrocinio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO e dell'avv. BONAMICO ANTONELLA
([...]) VIA CAVALLI GIOVANNI CARLO, 30 10138 TORINO;
elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. USSEGLIO MIN ENRICO
ATTORE/I contro
BANCA CARIGE S.P.A. (C.F. 03285880104), con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI ROBERTO
NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA LIGURIA, 3/11 16121 GENOVA presso il difensore avv. CASSINELLI ROBERTO NICOLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda dell'attrice deve essere rigettata per i seguenti motivi.
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La BB RL (di seguito per brevità BB) ha chiesto la condanna di Banca Carige alla stipula di contratto di conto corrente a lei intestato, oltre al risarcimento del danno “determinato in conseguenza del rifiuto ad ottemperare alla richiesta di apertura di conto corrente intestato all'esponente”.
Esponeva di essersi rivolta il 25.6.2020 alla Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia spa, filiale di Monza – per chiedere l'apertura del contratto di conto corrente, senza nascondere che sul nominativo dell'amministratore risultavano esservi delle pregiudiziali in seguito ad un fallimento del 2011 chiuso nel 2019, oltre alla segnalazione quale soggetto a rischio su CRIF ed
EURISC. Solo dopo numerosi solleciti, il 17.08.2020, un funzionario della filiale di Monza aveva comunicato telefonicamente che la banca non era interessata ad aprire un conto corrente. Pur avendo inviato l'attrice una doglianza all'Ufficio Reclami di Banca Carige, la banca ribadiva che non intendeva intrattenere alcun rapporto contrattuale.
La BB riteneva esservi un obbligo a contrarre in capo alla banca e riteneva che il suo rifiuto fosse ingiustificato nonchè causa di danni poiché non aveva potuto avviare le pratiche di noleggio a lungo termine di un autoveicolo di media/piccola cilindrata indispensabile per la sua attività né aveva potuto acquistare strumentazione varia, anch'essa necessaria.
La Banca convenuta si costituiva negando sussistesse un obbligo a contrarre.
Pur avendo richiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., parte attrice non depositava nessuna memoria, così come non depositava né comparsa conclusionale né memorie di replica.
***
I fatti sopra riportati non sono contestati ed è oggetto di lite la condotta tenuta dalla banca che ha rifiutato di contrarre con l'attrice.
Non può affermarsi che sussista nel nostro ordinamento nei confronti degli istituti bancari – come invece affermato dalla convenuta – alcun obbligo a contrarre e quindi neppure un correlato diritto del privato ad avere un conto corrente.
L'attività bancaria non è certamente un'attività pubblicistica e neanche la BB ha individuato una norma che indicasse tale natura. Il D. Lgs. n. 385/1993, all'art. 10, comma 1 prevede che: “La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa”;
quindi all'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993 dispone: “le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia”.
Essendo un'attività di tipo privatistico non può ravvisarsi nessun obbligo a contrarre, essendo
l'iniziativa economica privata libera ex art. 41 Cost. Non possono applicarsi né l'art. 2597 c.c., nè l'art.
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1679 c.c., non essendosi né in una situazione di monopolio di diritto (il sistema bancario vede più soggetti ai quali BB può rivolgersi) né di monopolio di fatto (non è neppure stata allegata una eventuale intesa tra tutti gli istituti di credito per escludere BB dal sistema creditizio). Appare ultroneo l'esame di meri disegni di legge indicati dall'attrice, che non possono essere certamente considerati al fine di trarre principi di diritto applicabili al caso di specie.
La difesa dell'attrice ha citato una direttiva CE: “Proprio sotto tale aspetto, è rilevante la direttiva 2014/92/UE in cui, nelle premesse, viene esplicitamente affermato che è opportuno evitare di discriminare in relazione alla richiesta di aprire un conto di pagamento o all'accesso al conto all'interno dell'Unione, con l'aggiunta precisazione per la quale è opportuno che gli Stati membri garantiscano l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base a prescindere dalle condizioni finanziarie dei consumatori, ad esempio il loro status professionale, il livello reddituale, la solvibilità o il fallimento, laddove, il richiamo esplicito a elementi quali la
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