Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 176

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 176
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 176
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7231/2021 promossa da
IE DO (C.F. [...])
ID HE DO (C.F. [...])
BI AR (C.F. MRBNC44M58E667A)
IE DO (C.F. [...]) tutti rappresentati e difesi dall'abg. Giada Giuliani e dall'avv. Gaia Giuliani, entrambe del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE- contro
SS - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GA (C.F. e P. IVA
03775660982), in persona del direttore generale pro tempore
MASSIMO UGGERI (C.F. [...]) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Pasetto, del Foro di Verona
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.5.2024)
PER PARTE ATTRICE: “In via principale e nel merito:
ACCERTATA E DICHIARATA la responsabilità dell'SS del GA, nonché del Primario Dr. M.
ER personalmente, ad ogni senso di legge per quanto disposto dagli artt. 1218 cc, 2043 cc e 2059 cc, per tutti i fatti, gli eventi ed i motivi meglio descritti in atti, condannare la SS del GA e il Dr.
M. ER personalmente, tra loro in solido, a corrispondere:
(i) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di PERDITA DI CHANCES, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice, anche a seguito delle risultanze processuali, in via equitativa come per legge;

(ii) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO BIOLOGICO, nella misura di €.131.859,00 come risultante dalle tabelle milanesi, oltre all'applicazione della massima personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(iii) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO PATRIMONIALE, nella somma di €.6.473,50 come risultante dai documenti prodotti in atti;

(iv) in favore di LI AD, in qualità di sorella non convivente della defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.117.680,40 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(v) in favore di IE AD, in qualità di fratello convivente con la defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.137.293,80 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(vi) in favore di NC MA, in qualità di congiunta convivente con la defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.127.487,10 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(vii) in favore di OR AD, in qualità di nipote non più convivente con la defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE, nella misura di €.98.067,00 come previsto dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(viii) in favore di OR AD il risarcimento del DANNO PATRIMONIALE iure proprio per
€.100,00 come documentato in atti;
2 (ix) in favore di tutti gli attori, per quanto e nella misura che risulterà di diritto, il risarcimento dei danni a titolo di LUCRO CESSANTE, secondo la modalità della maggiorazione dell'intero danno
(patrimoniale e non) che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutazione e l'applicazione degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;

(x) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, per le rispettive quote, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate;

In via subordinata e nel merito:
ACCERTATA E DICHIARA la responsabilità dell'SS del GA, nonché del Primario Dr. M.
ER personalmente, ad ogni senso di legge per quanto disposto dagli artt. 1218 cc, 2043 cc e 2059 cc, per tutti i fatti, gli eventi ed i motivi meglio descritti in atti, condannare la SS del GA a corrispondere:
(a) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di PERDITA DI CHANCES, nella misura che sarà ritenuta dal Giudice, anche a seguito delle risultanze processuali, in via equitativa come per legge;

(b) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO BIOLOGICO, nella misura di €.131.859,00 come risultante dalle tabelle milanesi, oltre all'applicazione della massima personalizzazione, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(c) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, il risarcimento dei danni iure hereditatis a titolo di DANNO PATRIMONIALE, la somma di €.6.473,50 come risultante dai documenti prodotti in atti;

(d) in favore di LI AD, in qualità di sorella non convivente della defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.117.680,40 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(e) in favore di IE AD, in qualità di fratello convivente con la defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura di €.137.293,80 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(f) in favore di NC MA, in qualità di congiunta convivente con la defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE, nella misura
3 di €.127.487,10 come risultante dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(g) in favore di OR AD, in qualità di nipote non più convivente con la defunta, il risarcimento dei danni iure proprio a titolo di DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO
PARENTALE, nella misura di €.98.067,00 come previsto dalle tabelle milanesi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta dal Giudice, a seguito delle risultanze istruttorie e processuali;

(h) in favore di OR AD il risarcimento del DANNO PATRIMONIALE iure proprio per
€.100,00 come documentato in atti;

(i) in favore di tutti gli attori, per quanto e nella misura che risulterà di diritto, il risarcimento dei danni
a titolo di LUCRO CESSANTE, secondo la modalità della maggiorazione dell'intero danno
(patrimoniale e non) che sarà liquidato, ovvero attraverso la rivalutazione e l'applicazione degli interessi legali su tutte le voci di danno che saranno liquidate, ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;

(l) in favore di tutti gli attori eredi legittimi, in parti uguali tra loro, la refusione delle competenze legali stragiudiziali, come meglio specificate in atti, nella misura di €.4.500,00 oltre accessori di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà, per tutte le ragioni meglio superiormente indicate;

In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di indicare mezzi di prova entro i termini di legge.
In ogni caso:
Vittoria di spese e competenze di causa, oltre gli accessori di legge e successive occorrende”.
PER PARTE CONVENUTA:
“QUANTO ALLA RICHIESTA DI DANNI IURE HEREDITATIS:
- dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva di MA NC e OR AD in quanto non eredi;

- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;

- in via subordinata, limitarsi la liquidazione ai soli danni risarcibili in conseguenza della condotta dei sanitari escludendo i nocumenti derivanti dalla patologia pregressa della sig.ra NA
AD.
QUANTO ALLA RICHIESTA DI DANNI IURE PROPRIO:
- dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva di MA NC, OR AD e LI
AD per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione;

- respingersi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;

4
- in via subordinata, liquidarsi in via equitativa il danno, tenuto conto della ridotta spettanza di vita relativa allo stato di salute della paziente anteriore alle cure già compromesso da varie importanti patologie cronico-degenerative accertate dai CTU.
Respinta ogni altra richiesta.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario 15%, cpa 4%, Iva 22%”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e
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