Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 118
Sentenza
14 febbraio 2025
Sentenza
14 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti ROBERTA Parte_1
FIORITO e ZACCARO CIRO presso cui è elettivamente domiciliato e , Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti NUNZIO MAZZOCCHI e ANNA DARIA
PROVITERA, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da atti e verbali di causa. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2024 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 27.05.2016; - che dallo stesso non sono nati figli;
- che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
2
Comparse personalmente all'udienza del 10.01.2025, le parti dichiaravano di voler eliminare la condizione del ricorso secondo cui “la NOa rinuncia espressamente ad ogni Parte_2
domanda per differenza retributiva, ferie, festività, trattamento fine rapporto, straordinario e tutte le spettanze che potrebbero derivare dal lavoro svolto durante il periodo in cui ha detenuto la quota sociale” e chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il