Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 672
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Testo completo
N. R.G. 7820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7820/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
22/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 953 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...], il [...];
e Persona_1 [...]
ata a Torino (TO), il 27/05/2004;
Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7820/2024 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. BERNARDI ANTOLINI LORENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
22/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 953 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...], il [...];
e Persona_1 [...]
ata a Torino (TO), il 27/05/2004;
Per_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
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