Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 2853

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 2853
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2853
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 11.04.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 2649/ 2023 R.G.
TRA IN LU, nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti SANTOCHIRICO SARA e FAGGIANO
ALESSANDRO
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10.02.2023, il ricorrente esponeva che in data 23.02.2021 aveva inoltrato all'Istituto convenuto una domanda finalizzata all'ottenimento dei benefici economici invalidi civili e che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non gli era stato comunicato l'esito della domanda amministrativa;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio, dott.ssa Iacobelli, aveva riconosciuto la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile soltanto a decorrere dal febbraio 2022;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia della dott.ssa M. W Iacobelli, per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data di inoltro della domanda amministrativa del 23.02.2021, ed inoltre l'accertamento del requisito sanitario proprio della pensione di inabilità civile a far data dal marzo 2022, con la condanna dell'INPS al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione alla udienza del 11.04.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dallo scambio di note, il giudice ritenuto necessario, attesi i motivi di opposizione, di avvalersi di consulente munito di più idonea specializzazione in ortopedia, ha nominato quale C.T.U il dott. Paolo
Marchesano, in sostituzione della dott. ssa Iacobelli, già incaricata per la precedente fase..


All'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale la parte ricorrente ha depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile soltanto a partir dal febbraio 2022.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre
l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, giova richiamare che la parte ricorrente in opposizione ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Pare opportuno indicare che i motivi di opposizione devono essere specifici ed idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU;
la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul
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