Trib. Messina, sentenza 06/12/2024, n. 2347
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 6 dicembre
2024, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1241/2024
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Sfravara, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
Ricorrente
E
E_
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dal Dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti, giusta procura generale alle liti
Resistenti
Oggetto: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 2 marzo 2024 premesso di essere inserito nelle Parte_1 graduatorie ex L.R. Sic. n. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Assessorato convenuto da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la qualifica di addetto mezzi meccanici, esponeva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività
lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
Richiamava il 2001 che all'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una CP_3
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Lamentava la disparità di trattamento tra OTI e OTD in violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Rilevava che dall' aprile del 2019 aveva lavorato per 38 mesi e che, pertanto, aveva diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di € 2.432,00 (64x38) e per il medesimo periodo parte resistente, sulle somme dovute avrebbe dovuto versare all' i contributi spettanti. CP_2
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto all'indennità professionale pari a €
4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16;
che, avendo già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio e che, conseguentemente, l' E_
venisse condannato al pagamento in suo favore
[...] E_ di quanto dovuto pari a € 22.432,00 (64x38) o di altra somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva, altresì, che la parte resistente venisse condannata al versamento in favore dell' dei contributi sulle somme riconosciute ed CP_2
entro i limiti della prescrizione quinquennale. Instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ 2.- L' costituendosi in giudizio, rilevava che il ricorrente è iscritto all'AGO – FPLD come lavoratore agricolo per le giornate di denuncia e per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.
Relativamente alla domanda volta ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione assicurativa, con il versamento dei contributi previdenziali maturati sulle pretese differenze retributive, rilevava che, a fronte dell'eventuale positivo scrutinio di quest'ultima, sussiste per un verso l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e per altro verso, a mente dell'art. 3 della L.
335/1995, il correlativo diritto di credito dell' che gestisce il FPLVD dell'AGO al quale gli CP_2
stessi confluiscono.
3.- La E_
, costituendosi in giudizio
[...]
contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande e che, per l'effetto, venisse accertato e dichiarato che nulla era dovuto dall'Amministrazione in favore della ricorrente;
in via subordinata, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc del credito avversario e che, per l'effetto, venisse accertato
e dichiarato che l'Amministrazione era tenuta al pagamento delle sole integrazioni limitatamente ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (prescrizione quinquennale);
che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso avversario nella parte in cui indicava in € 2.432,00 la somma asseritamente dovuta a titolo di indennità professionale e che, dunque venisse diminuito l'importo eventualmente dovuto tenuto conto dei giorni
e dei mesi di effettivo lavoro;
instava per le spese di lite.
4.- All'udienza odierna la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (ex multis, sent. nn. 649/2024;
2123/2023;
1094/2024).
5.- Ai fini della decisione della controversia occorre individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli
[...]
e dell'Azienda ” la Regione Controparte_4 Controparte_5
Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa
e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai