Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 44
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5471 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
OL NA, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Baglivo
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castel San Lorenzo alla via
P. Carafa n. 166;
- RICORRENTE -
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella,
Alvaro Saporito e Consiglia Serena Alfano e coi quali è elettivamente
domiciliato in Salerno alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l'Ufficio X - Ambito
Territoriale di Salerno - Ufficio legale e del contenzioso;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.10.2024 IO AN esponeva di
essere dipendente, per l'anno scolastico 2023/2024, del Ministero
dell'Istruzione e del Merito nel profilo di docente con contratto di lavoro a tempo
determinato presso l'Istituzione scolastica “ASSTEAS” di Buccino;
di aver
stipulato sempre contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del
convenuto Ministero.
Lamentava che per gli anni scolastici sopradetti, in quanto precaria, non le era
stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad €
500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle
competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n.
107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015),
ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei
docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con
gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di
categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza
alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo
indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo
Accordo Quadro Europeo.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto
con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del Ministero dell'Istruzione e del
Merito ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai commi 121-122-123
dell'art 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 pari ad € 2.500,00, oltre accessori di
legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Ministero
dell'Istruzione e del Merito eccependo, anzitutto, l'intervenuta prescrizione
quinquennale del credito nonché l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della
domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione
scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando
sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla IO è soltanto parzialmente fondato e va,
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza
delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili
di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e
dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato
dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione
dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale
assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non
trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna
la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso
per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle
risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno
scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita
all'atto della cessazione dal servizio.”;
sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno
scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio
finanziario in cui ha inizio ciascun anno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5471 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
OL NA, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Baglivo
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Castel San Lorenzo alla via
P. Carafa n. 166;
- RICORRENTE -
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella,
Alvaro Saporito e Consiglia Serena Alfano e coi quali è elettivamente
domiciliato in Salerno alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l'Ufficio X - Ambito
Territoriale di Salerno - Ufficio legale e del contenzioso;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento della carta elettronica docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.10.2024 IO AN esponeva di
essere dipendente, per l'anno scolastico 2023/2024, del Ministero
dell'Istruzione e del Merito nel profilo di docente con contratto di lavoro a tempo
determinato presso l'Istituzione scolastica “ASSTEAS” di Buccino;
di aver
stipulato sempre contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del
convenuto Ministero.
Lamentava che per gli anni scolastici sopradetti, in quanto precaria, non le era
stata riconosciuta la cd. “Carta elettronica del docente”, di importo pari ad €
500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle
competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n.
107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015),
ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei
docenti cd. Precari.
Eccepiva la natura discriminatoria della normativa predetta per contrasto con
gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con gli articoli 63 e 64 del CCNL di
categoria che prevedono la centralità della formazione del docente, senza
alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo
indeterminato e la violazione dell'art. 4 della Direttiva 1999/70 e del relativo
Accordo Quadro Europeo.
Chiedeva, pertanto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto
con la Direttiva 1999/70/CEE, la condanna del Ministero dell'Istruzione e del
Merito ad erogare, in suo favore, il beneficio di cui ai commi 121-122-123
dell'art 1 della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 pari ad € 2.500,00, oltre accessori di
legge.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Ministero
dell'Istruzione e del Merito eccependo, anzitutto, l'intervenuta prescrizione
quinquennale del credito nonché l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della
domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione
scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando
sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla IO è soltanto parzialmente fondato e va,
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui a indicare.
Occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza
delineatasi nella fattispecie che ci occupa.
L'art 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta
di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili
di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e
dei benefici collegati alla Carta medesima.”
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e
con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato
dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione
dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale
assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “
1. I docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non
trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna
la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi
della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo
importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso
per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente
all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle
risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno
scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita
all'atto della cessazione dal servizio.”;
sub art. 3 che “
1. Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno
scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando
quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio
finanziario in cui ha inizio ciascun anno
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