Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 86

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 86
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 86
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, all'udienza del 15.1.2025 pronuncia la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2231/2023 promossa da:
FOODVINITALY S.R.L. (p.iva 0160852088), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. UGO COSTANZO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Catania, Via Isonzo n. 2;

OPPONENTE contro

CISAL S.R.L. (p.iva 00590860888), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti SEBASTIANO SALLEMI e SELIO SALLEMI, elettivamente domiciliata presso i difensori in Ragusa, via Roma n. 200;

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 656/2023 (R.G. 1582/2023) del 16.5.2023, notificato in data 31.5.2023.
Citazione in opposizione notificata in data 10.7.2023.
Decreto ingiuntivo basato su contratto di locazione e fatture;
importo ingiunto di € 2.174,98 più interessi e spese.
CONCLUSIONI

Per parte opponente:
- dichiarare: preliminarmente che la Foodvinitaly s.r.l. deve alla CISAL s.r.l. solo la somma di €
482,00 per le fatture n° 15, 23, 27, 48 e 26 (allegati al decreto ingiuntivo opposto) di cui la società opponente fa prontezza di pagamento;
- che nessuna somma deve per la fattura n° 105 di 614,00,

(allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto) perché come ben noto alla CISAL, al momento della proposizione del decreto ingiuntivo, la fattura del Comune di Ragusa n° 49755 del 15/12/2022 (da cui nasce il presunto credito) era in contestazione e l'Ente Comunale avendo accertato tramite verifica tecnica che nel contatore si era creata immissione d'aria e conseguentemente sarebbe stato ricalcolato il saldo idrico dovuto al 30/4/2023 con l'annullamento della fattura di € 614,00;
- che i canoni scaduti di marzo e aprile 2023 sono stati saldati, come inequivocabilmente documentato il

pagina 1 di 4 12/5/2023, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso il 16/5/2023, ben 4 giorni dopo il pagamento, e pertanto il difensore poteva telematicamente richiedere al Giudice la decurtazione di tali somme dal decreto ingiuntivo al fine di non gravare di ulteriori somme legali della procedura di ingiunzione la Foodvinitaly s.r.l.;
- che da quanto sopra detto e documentato il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere richiesto per la somma di € 2.174,98, ma solo esclusivamente per la somma di € 482,00 di cui la Foodvinitaly s.r.l. fa prontezza di pagamento. Con vittoria di spese e compensi.


Per parte opposta:
- in via preliminare: - concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto titolo limitatamente all'importo di € 626,98, oltre spese e compensi legali liquidati dal giudice, sussistendo all'uopo tutti i requisiti previsti dalla legge;
- si chiede venga emessa l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in relazione alle somme non oggetto di contestazione;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore distrattario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto
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