Trib. Pescara, sentenza 05/12/2024, n. 608
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Testo completo
n. 235/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. DI Parte 1 (C.F.
IORIO MARCELLO ANGELO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIERANGELO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Bonus Carta docente.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, attualmente in servizio presso l'Istituto Omnic. diParte 1 و
Controparte 2 giusta contratto con decorrenza dal 1°.09.2024 al 30.06.2025, conveniva
dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1 per ivi sentir accertare
e dichiarare il suo diritto, quale docente non di ruolo assunta con contratti a tempo determinato dall'Amministrazione convenuta per gli A.S.2019/2020.2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, a percepire la c.d. carta docente per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Lamentava la ricorrente la illegittimità della normativa di cui all'art. 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015 nella parte in cui escludeva dalla platea dei destinatari di detta carta i docenti titolari di supplenza annuale (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30 giugno) in quanto lesiva del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tenuto conto del fatto che docenti di ruolo e docenti non di ruolo svolgono le stesse mansioni ed hanno diritto alla medesima formazione professionale. Peraltro, a detta della ricorrente, la normativa nazionale contrasterebbe anche con i principi sanciti dalla
Direttiva CE n. 1999/70 e dell'Accordo Quadro ad essa allegato come di recente affermato e chiarito dalla giurisprudenza comunitaria.
Controparte_1 il qualeSi costituiva con rituale comparsa difensiva il contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Sosteneva, infatti, il CP 1 la piena legittimità del proprio modus operandi in quanto perfettamente rispettoso del dettato normativo che non includeva tra i destinatari del beneficio de quo i docenti a tempo determinato: elemento questo giustificato dal ritorno in termini di miglioramento della qualità dell'offerta formativa in un'ottica di lungo periodo soltanto da parte del personale a tempo indeterminato il quale, appunto, garantisce la prestazione dell'attività lavorativa senza soluzione di continuità.
La causa, di natura prettamente documentale e vertente su mere questioni di diritto, veniva decisa all'udienza del 5/12/2024, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La Carta docente è un bonus di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente previsto dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 il quale così recita: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...]
Controparte_3 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte 4 e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Dunque, in attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 il quale all'art. 2 comma 1 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il Controparte 1 ha, poi, emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali
a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
Successivamente è stato introdotto il D.P.C.M. 28 novembre 2016 il quale al suo art. 3 comma 1 prevede “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui
all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Dunque, dall'esame del dettato normativo appena richiamato emergono due dati fondamentali: la legge riserva il bonus de quo in via esclusiva al personale docente “di ruolo"
(escludendo, pertanto, i precari ovvero i docenti che prestano servizio in virtù di incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche);
l'importo di € 500,00 viene attribuito quale sostegno alla didattica al solo personale di ruolo, in ragione d'anno e per anno scolastico (elemento questo che denota una stretta connessione tra "tale sostegno alla formazione e didattica calibrandolo in ragione di tale periodo di durata"). È chiaro, inoltre, che attraverso l'introduzione di tale strumento, il legislatore abbia voluto garantire un incremento della professionalità del personale docente e un miglioramento della qualità della didattica.
D'altronde, il diritto alla formazione professionale del personale docente è previsto espressamente anche dalle norme della contrattazione collettiva di settore ed in particolare dagli artt. 63 e 64 del CCNL 2007. L'art. 63 dispone, a riguardo, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane>>;
la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»>;
precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». Dall'analisi delle previsioni appena richiamate, emerge in modo inequivoco che, contrariamente alla disposizione di cui all'art. 1 comma 121 cit., le disposizioni contrattual-collettive non facciano alcuna distinzione ai fini del diritto alla formazione e
all'aggiornamento professionale tra personale di ruolo e personale non di ruolo.
È stato, pertanto, osservato che l'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 contrasta in modo inequivoco con il principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva CE 1999/70 e dalla
clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro alla stessa allegato. Con pronuncia del 18/05/2022, infatti, la Corte di Giustizia, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa