Trib. Paola, sentenza 16/02/2025, n. 186
TRIB Paola
Sentenza
16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 1340/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
Avv. RE QU AE (C.F. [...]),
RE EL EL (C.F. [...]),
RE ER ON NA (C.F. [...]), rappresentati e difesi dagli Avv. AE DE LUNA (C.F. [...]) e
QU AE RE (C.F. [...])
- attori -
contro
Avv. RE AN (C.F. [...]), rappresentata e difesa da sé medesima
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli QU AE
RE, EL EL RE e ER ON NA
RE hanno evocato in giudizio loro sorella AN RE per sentirla condannare al pagamento di € 20.000,00 in favore di EL EL
RE, € 26.660,00 in favore di QU AE RE ed €
40.000,00 in favore di ER ON NA RE o delle diverse somme ritenute di giustizia, a titolo di responsabilità extracontrattuale, quale risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. subiti in conseguenza della calunnia (o, in subordine, diffamazione aggravata ex art. 595, 2° comma, cod. pen.) commessa dalla convenuta con la denuncia-querela del 19.8.2016, indirizzata al
Procuratore della Repubblica di Paola (tramite il CC di Belvedere Marittimo) per i reati di violenza privata, estorsione ed atti persecutori.
Hanno dedotto che:
- il procedimento scaturito dalla predetta denuncia (n. 1744/16 R.G.N.R.) era stato definito con decreto di archiviazione del GIP di Paola del
28.5.2018 su richiesta del P.M. del 8.3.2018 non opposta dalla querelante;
- la denunciata condotta degli attori era consistita nell'approvazione di due delibere, aventi ad oggetto l'immobile di Bonificati destinato ad attività commerciale, denominato “Casina Rosa”, in comproprietà tra tutti i fratelli: l'una diretta alla realizzazione di lavori urgenti, con espressa previsione dell'accollo da parte degli attori della quota della convenuta in caso di sua opposizione e della rinuncia ad agire successivamente nei suoi confronti, l'altra funzionale alla stipula del contratto di affitto di azienda concernente il medesimo fabbricato e del contratto di comodato del terreno antistante (quest'ultimo oggetto di procedura di rideterminazione dei confini demaniali a seguito di erosione costiera);
2
- a tali delibere, impugnate dalla convenuta, era seguita soltanto la stipula del contratto di affitto con il suo consenso, con effettiva percezione, da parte della medesima, della sua quota di canoni;
- ciononostante la convenuta, aveva accusando gli attori di reati che, in virtù della professione di avvocato esercitata, ben sapeva non avevano commesso;
- gli attori avevano subito l'umiliazione dell'interrogatorio dai CC dei loro luoghi di residenza e, in particolare, l'Avv. Raffale RE quella supplementare di porsi come indagato dinnanzi ai magistrati della
Procura della Repubblica di Paola e del Tribunale di Paola con i quali interagisce quotidianamente nell'esercizio della sua attività professionale di avvocato iscritto presso il COA di Paola;
- per tale pregiudizio non patrimoniale spettava a ciascun attore, alla luce della tabella milanese per la diffamazione, la somma di € 20.000,00, aumentata di un terzo (per un totale di € 26.660,00) in favore dell'Avv.
QU AE RE per la descritta umiliazione supplementare e di € 20.000 (per un
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