Trib. Milano, sentenza 09/05/2024, n. 4879

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 09/05/2024, n. 4879
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 4879
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

R.G. n. 17977 /2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell' Org_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. E K Presidente rel. dott. F L S Giudice dott. F M Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da
nata il 02/04/1999 a Berta (Albania), domiciliata in Monza, Via Donatori di Parte_1 Sangue n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. S C del Foro di Monza,
-ricorrente- contro

, in persona del Ministro pro temporeControparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano,
[...] via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -


1. Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto il 5 maggio 2023 , cittadina albanese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale la questura di Monza ha rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'articolo 5 d.lgs. 150/2011 il tribunale ha assunto inaudita altera parte un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto
(questo provvedimento non è tuttavia stato confermato alla successiva udienza, fissata sia ai fini della conferma della sospensiva pronunciata fuori udienza, sia ai fini della trattazione del merito). Il decreto di fissazione udienza unitamente al ricorso è stato regolarmente notificato da parte ricorrente all'amministrazione convenuta, che si è costituita in data 11/09/2023.
L'udienza è stata celebrata il 21 settembre 2023 alla presenza della sola parte ricorrente, rappresentata dal suo difensore, mentre nessuno è comparso per parte resistente. All'esito dell'udienza è stata assegnato a parte ricorrente un termine per il deposito dei documenti citati nel corso della discussione, ma non ancora validamente allegati agli atti. tali docuemnti sono stati depositati in data 02/10/2023 e la causa è stata trattenuta per la decisione.
1

2. Motivi di ricorso

I motivi di contestazione del provvedimento adottato dalla questura sono relativi alla ritenuta titolarità del diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale in quanto la ricorrente avrebbe maturato un livello di integrazione sufficiente sul territorio nazionale, ove peraltro risiedono suoi familiari, con i quali conviveva: la sorella, il di lei marito e le due nipoti. Le circostanze fattuali rilevanti in questo giudizio possono essere così riassunte:
- nel maggio 2021 ha fatto ingresso in Italia;
secondo il ricorso l'ingresso è Parte_1 avvenuto il 21/05/2021, senza specificazione della regolarità o meno di esso, indicando essere avvenuto «mediante passaporto n. rilasciato dalle competenti autorità Numero_1 dell'Albania, con validità fino al 20.5.2025»;
nel provvedimento del Prefetto di Monza del 08/03/2022 invece è indicato che l'ingresso è avvenuto in data 05/08/2021 (doc. 5 ricorso);

- nel mese di agosto 2021, ha inviato a mezzo kit postale l'istanza di rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per coesione familiare con la sorella;

- in data 08/03/2021 la Questura di Monza e ha notificato alla odierna ricorrente il provvedimento di improcedibilità dell'istanza di ricongiungimento familiare e, contestualmente, il decreto di espulsione n. prot. 123079/2022 (doc. 5 ricorso);

- il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha ordinato la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione presso la Questura nella giornata del martedì (doc. 6 ricorso);

- tale misura alternativa al trattenimento è stata convalidata dal Giudice di Pace di Monza (doc.
7 ricorso).
- il decreto di espulsione è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di Monza;
il ricorso è stato tuttavia dichiarato l'inammissibile in quanto depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica (doc. 8 ricorso);

- successivamente, il 09/02/2023 la ricorrente ha formalizzato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ottenendo il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio (doc. 2 ricorso)
- in data 04/05/2023 è stato notificato il rigetto ed esso è stato impugnato tempestivamente, con ricorso depositato il giorno seguente;

- all'udienza del 21/09/2023 il procuratore della ricorrente ha dato atto che la ricorrente è stata allontanata dal territorio dello Stato e che l'espulsione è stata «eseguita tra fine maggio e inizio giugno».


3. La disciplina della protezione speciale

Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione speciale, si premette innanzitutto che la modifica apportata alla previsione di cui all'art. 19 d.lgs. 286/1998 con il d.l. 20/2023 conv. in l. 50/2023 - ossia l'abrogazione del terzo e quarto periodo del c. 1.1 - non trova applicazione nel caso di specie poiché la riforma ha fatto espressamente salva la disciplina previgente «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» (vale a dire, l'11/03/2023). infatti, non v'è dubbio che l'istanza di protezione speciale sia stata avanzata in data 21/11/2022 (come evincibile dal provvedimento oggi impugnato)
Ricostruendo dunque la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si osserva che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n.
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