Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2024, n. 2164
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6397/2022 RGAL TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1
FRANCESCA COLISTRA
ricorrente E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. MASSIMO URSO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 in giudizio l'impresa , deducendo di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 09.06.2021 al 31.08.2022, formalmente assunto con contratto a tempo parziale di apprendistato professionalizzante per 24 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedì al sabato) ed inquadrato nel V livello CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio. Esponeva di aver sempre lavorato per sei giorni la settimana disimpegnando le proprie prestazioni per nove ore al giorno, svolgendo prevalentemente attività di cassiere. Lamentava, quindi, di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità del lavoro prestato e concludeva chiedendo una condanna del datore di lavoro a corrispondergli l'importo complessivo di euro 26.048,05, a titolo di differenze sulla retribuzione, mensilità aggiuntive indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
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Si costituiva la , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso per infondatezza, negando che il ricorrente avesse mai svolto attività di lavoro oltre l'orario pattuito. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
all'esito era disposta una consulenza tecnico - contabile. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con termine per il deposito delle note alla data del 28.11.2024. Le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 28.11.2024.
Si premette che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94;
più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”;
Cass, Sez. L. n. 16150/2018). Ebbene, ritiene il Tribunale che l'assunto attoreo abbia trovato idonei riscontri all'esito della svolta istruttoria. Ha dichiarato la teste già collega di lavoro del ricorrente: “Ho Testimone_1 lavorato alle dipendenze del dal 27 agosto 2019 fino a fine giugno Controparte_1
2022 con mansioni di barista banconista”. Capitolo 1: “Il ricorrente ha lavorato da giugno 2021 fino ad agosto 2022. Preciso di conoscere la data di cessazione del rapporto di lavoro per averla conosciuta dal ricorrente, in quanto io a giugno 2022 2 avevo già cessato il mio rapporto di lavoro. Ricordo che il ricorrente lavorava per sei giorni a settimana in genere dal lunedì al sabato, ma poteva capitare che lavorasse la domenica.” Capitolo 2: “Io lavoravo solo di mattina dalle ore 05:00 alle ore 09:00. So che il ricorrente svolgeva attività in turni diversi;
a volte in parte i nostri turni coincidevano nel senso che iniziavamo a lavorare entrambi alle ore 05:00. Lavorava fino alle 14:00, ma l'orario di cessazione del turno lo conosco per averlo saputo nell'ambiente e dallo stesso ricorrente. Posso dire, ma per conoscenza indiretta, che a volte