Trib. Caltanissetta, sentenza 08/11/2024, n. 450
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Testo completo
R.G. Trib. n. 174/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 07/11/2024 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Pisacane 77, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto C.F._1
Cutaia, (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso CodiceFiscale_2 l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore (C.F. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), con domicilio digitale P.IVA_2 eletto presso l'indirizzo PEC Email_2
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 14/02/2024, il sig.
[...]
a esposto: Parte_1
- di essere un docente a tempo indeterminato, immesso in ruolo nell'a.s. 2023/2024;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 Cont
(di seguito, per brevità, anche solo ”), sempre in qualità di docente, in
[...] forza di plurimi contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici:
➢ a.s. 2019/2020 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 02/10/2019 fino al 30/06/2020;
➢ a.s. 2020/2021 - contratto annuale dal 06/10/2020 fino al 31/08/2021;
➢ a.s. 2021/2022- contratto annuale dal 07/09/2021 fino al 31/08/2022;
➢ a.s. 2022/2023 contratto annuale dal 01/09/2022 fino al 31/08/2023;
- di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
1
a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di € 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta della c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa);
somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015;
Cont Poste tali premesse, il ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato. Cont Il si è costituito in giudizio in data 17/10/2024, chiedendo la reiezione del ricorso e in particolare ha articolato le seguenti difese:
- ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
;
[...]
- ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art.
2948 c. 1 n. 4 cc;
- ha rilevato l'inammissibilità della domanda tesa ad onere il pagamento di
<somme di denaro a titolo di bonus docente, atteso che la normativa in questione non prevede il riconoscimento del diritto a una somma di denaro, ma il riconoscimento del diritto a essere tenuto indenne, con modalità predeterminate ed entro certi limiti temporali, da spese sostenute per la propria formazione professionale. In ragione del quadro normativo sopra richiamato e delle specifiche esigenze ad esso sottese, non è ammissibile la domanda diretta ad ottenere la mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario, rispetto ai docenti di ruolo>>;
- ha dedotto altresì l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla carta docente con le modalità previste per gli insegnanti di ruolo, poiché parte ricorrente non documenta né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
- ha infine messo in evidenza l'infondatezza di una eventuale domanda risarcitoria laddove non vengano comprovate e documentate le spese di formazione ovvero l'impossibilità di erogare l'importo di € 500 annui qualora gli esborsi si collochino sotto tale soglia. In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
La causa è risulta matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali in atti. Nel corso dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha confermato che il ricorrente è inserito nell'organizzazione scolastica in quanto immesso in ruolo.
La vertenza è stata poi discussa oralmente dal difensore di parte ricorrente, che ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso.
2. In via preliminare, va dichiarata l'estraneità alla lite dell'
[...]
, Controparte_5 trattandosi di mere articolazioni periferiche del prive di soggettività CP_1 giuridica.
2
Infatti, “l'art. 16, lett. f), del d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile 1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, dei r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente” (Cass., 16 maggio 2016 n. 9998;
Cass., 26 marzo 2008, n. 7862;
Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342).
I D.P.R. di organizzazione del succedutisi nel tempo, pur richiamando CP_1 la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n.
165/2001, certamente non hanno dotato di personalità giuridica né l' Controparte_5
né tantomeno l' .
[...] Controparte_6
Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali e provinciali restano articolazioni interne al (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743) e unico soggetto CP_1 legittimato passivo nel presente giudizio è il . Controparte_1
3. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati. È documentalmente provato (v. contratti di lavoro prodotti in atti) che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docente, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso e con le seguenti modalità:
➢ a.s. 2019/2020 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 02/10/2019 fino al 30/06/2020;
➢ a.s. 2020/2021 - contratto annuale dal 06/10/2020 fino al 31/08/2021
➢ a.s. 2021/2022- contratto annuale dal 07/09/2021 fino al 31/08/2022;
➢ a.s. 2022/2023 contratto annuale dal 01/09/2022 fino al 31/08/2023;
È altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione Cont del ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato nei periodi oggetto di causa. È altresì documentalmente provato che il ricorrente non è “uscito dal sistema scolastico”, atteso che il sig. è stato assunto in ruolo con decorrenza Parte_1 dall'a.s. 2023/2024 e presta tuttora attività lavorativa a tempo indeterminato.
4. La carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
<121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
3 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_7
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale