Trib. Catania, sentenza 04/07/2024, n. 3664
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Testo completo
N. R.G. 4734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20/6/2024 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4734/2021, promossa da
EP LI ST ([...]) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Salvatore Marco Spataro;
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588, – in persona del
Ministro pro tempore) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato nella persona dell'avvocato Eva Ferretti;
-resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/7/2021, la ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa della sospensione di due giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata in data 19.2.2019, deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni “...che l'On.le Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, disponga
l'annullamento dell'illegittima ed infondata sanzione disciplinare prot. n.1020/07/Ris del
21/03/2019, adottata dal D.S. dell'Istituto “Salvo Basso” di Scordia in danno alla ricorrente
e, altresì, ordini la corresponsione della retribuzione ingiustamente decurtata equivalente a due giorni lavorativi della contrattuale retribuzione, in via restitutoria per € 132.07 come emergenti dalla trattenuta effettuata sulla busta paga di giugno 2019, oltre accessori di Legge.
1 CONDANNANDO la resistente Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla predetta restituzione di € 132.07, come emergenti dalla trattenuta effettuata sulla busta paga di giugno 2019, oltre gli accessori come per Legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto l'incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare la misura afflittiva della sospensione dal servizio, la violazione dei principi di imparzialità e terzietà che dovrebbero informare il procedimento di contestazione disciplinare
e la violazione del principio della proporzionalità.
Fissata la prima udienza per la data del 20/10/2022, il Ministero dell'Istruzione e del
Merito si è costituito tardivamente in giudizio con memoria depositata in data 16/10/2022, chiedendo di “rigettare il ricorso perché infondato.”
All'esito dell'udienza di discussione del 20/6/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, risultando preliminare ed assorbente il rilievo di incompetenza del soggetto che ha adottato la sanzione impugnata.
2.1. Sulla questione della competenza del dirigente scolastico all'adozione della sanzione della sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione, ritiene il Tribunale di condividere, in quanto pienamente esaustive, le motivazioni già espresse dal medesimo Ufficio con sentenze n. 4472/2020 resa nel proc. R.G. n. 2762/2020 e n. 494/2024 resa nel proc. R.G.
n. 4485/2022, da richiamarsi anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 55 bis, co. 1 e 3, D.lgs. 165/2001, applicabile anche in ambito scolastico (v. Cass.
30 novembre 2018, n. 31086), nella formulazione conseguente alle modifiche di cui al D.lgs.
75/2017 prevede: "
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 20/6/2024 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4734/2021, promossa da
EP LI ST ([...]) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Salvatore Marco Spataro;
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588, – in persona del
Ministro pro tempore) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato nella persona dell'avvocato Eva Ferretti;
-resistente-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/7/2021, la ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa della sospensione di due giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata in data 19.2.2019, deducendone l'illegittimità e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni “...che l'On.le Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, disponga
l'annullamento dell'illegittima ed infondata sanzione disciplinare prot. n.1020/07/Ris del
21/03/2019, adottata dal D.S. dell'Istituto “Salvo Basso” di Scordia in danno alla ricorrente
e, altresì, ordini la corresponsione della retribuzione ingiustamente decurtata equivalente a due giorni lavorativi della contrattuale retribuzione, in via restitutoria per € 132.07 come emergenti dalla trattenuta effettuata sulla busta paga di giugno 2019, oltre accessori di Legge.
1 CONDANNANDO la resistente Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla predetta restituzione di € 132.07, come emergenti dalla trattenuta effettuata sulla busta paga di giugno 2019, oltre gli accessori come per Legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto l'incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare la misura afflittiva della sospensione dal servizio, la violazione dei principi di imparzialità e terzietà che dovrebbero informare il procedimento di contestazione disciplinare
e la violazione del principio della proporzionalità.
Fissata la prima udienza per la data del 20/10/2022, il Ministero dell'Istruzione e del
Merito si è costituito tardivamente in giudizio con memoria depositata in data 16/10/2022, chiedendo di “rigettare il ricorso perché infondato.”
All'esito dell'udienza di discussione del 20/6/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, risultando preliminare ed assorbente il rilievo di incompetenza del soggetto che ha adottato la sanzione impugnata.
2.1. Sulla questione della competenza del dirigente scolastico all'adozione della sanzione della sospensione disciplinare dal servizio e dalla retribuzione, ritiene il Tribunale di condividere, in quanto pienamente esaustive, le motivazioni già espresse dal medesimo Ufficio con sentenze n. 4472/2020 resa nel proc. R.G. n. 2762/2020 e n. 494/2024 resa nel proc. R.G.
n. 4485/2022, da richiamarsi anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 55 bis, co. 1 e 3, D.lgs. 165/2001, applicabile anche in ambito scolastico (v. Cass.
30 novembre 2018, n. 31086), nella formulazione conseguente alle modifiche di cui al D.lgs.
75/2017 prevede: "
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso
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