Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 3894
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Testo completo
N. R.G. 13683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 4.12.2024;
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSIMO GOTI
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Come da ricorso per parte ricorrente: “previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 riconoscimento della protezione speciale ex 19 comma 1.2., D.lgs. n. 286/98 e per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso e conseguentemente ordinare alla Questura di il rilascio in suo favore del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale, con espressa previsione di conversione in permesso per lavoro. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”;
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 29.11.2023 avverso il decreto n. 47/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di in data 2.11.2023 e notificato in pari data, CP_1 premesso che in data 3 novembre 2022 il ricorrente ha avanzato al Questore della Provincia di CP_1 domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Commissione Territole per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze in data 27/06/2023 ha deciso di esprimere parare non favorevole ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. 286/1998, e il Questore di Prato ha emesso Decreto di rigetto;
il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 286/98 – art. 32, comma
III, T.U.I. alla luce della riformulazione dell'art. 19 T.U.I. operata dal D.L. 130/2020, sostenendo di aver provato un reale percorso di integrazione in Italia, tale da far ritenere, invece, ravvisabili i presupposti dell'art. 19, comma 1.1, nella formulazione introdotta dal D.
L. 130/2020. Il ricorrente ha infatti dedotto che, a fronte di un sostanziale sradicamento dal paese di provenienza, nel corso della permanenza sul territorio nazionale egli ha realizzato un significativo inserimento sociale, sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Pertanto, il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, avrebbe determinato una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU;
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
6/12/2023;
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il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 7.12.2023;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott.ssa Caterina Condò Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Umberto Castagnini Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 4.12.2024;
nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MASSIMO GOTI
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Come da ricorso per parte ricorrente: “previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 riconoscimento della protezione speciale ex 19 comma 1.2., D.lgs. n. 286/98 e per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso e conseguentemente ordinare alla Questura di il rilascio in suo favore del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale, con espressa previsione di conversione in permesso per lavoro. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”;
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 29.11.2023 avverso il decreto n. 47/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di in data 2.11.2023 e notificato in pari data, CP_1 premesso che in data 3 novembre 2022 il ricorrente ha avanzato al Questore della Provincia di CP_1 domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Commissione Territole per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze in data 27/06/2023 ha deciso di esprimere parare non favorevole ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. 286/1998, e il Questore di Prato ha emesso Decreto di rigetto;
il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 286/98 – art. 32, comma
III, T.U.I. alla luce della riformulazione dell'art. 19 T.U.I. operata dal D.L. 130/2020, sostenendo di aver provato un reale percorso di integrazione in Italia, tale da far ritenere, invece, ravvisabili i presupposti dell'art. 19, comma 1.1, nella formulazione introdotta dal D.
L. 130/2020. Il ricorrente ha infatti dedotto che, a fronte di un sostanziale sradicamento dal paese di provenienza, nel corso della permanenza sul territorio nazionale egli ha realizzato un significativo inserimento sociale, sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Pertanto, il forzato allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente interruzione del percorso di integrazione intrapreso, avrebbe determinato una lesione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU;
l'istanza di sospensiva è stata accolta dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
6/12/2023;
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il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 7.12.2023;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di
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