Trib. Torino, sentenza 17/12/2024, n. 6390

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 17/12/2024, n. 6390
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6390
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7654/2021 R.G. promossa da:
AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 SAS, P. Iva 12246240019, elettivamente domiciliata in
Orbassano, presso e nello studio dell'avv. BASSI ROMINA, che la rappresenta e difende per delega in calce dell'atto di citazione
- ATTRICE -
-

contro

-
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA., P. Iva 00774430151, elettivamente domiciliata in
Torino, presso e nello studio dell'avv. EMANUELA PROPERZI e rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO STRATTA, per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
OGGETTO: Indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Respinta ogni istanza eccezione e deduzione e previa eventuale nomina di CTU
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Condannare ITALIANA ASSICURAZIONI al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in qualità di cessionaria del credito di tutti i danni materiali subiti dal veicolo della sig.ra LL FI nell'occorso delli 21/12/2020 quantificati in € 5.606,86 già dedotto lo scoperto del 15% contrattualmente previsto, o a quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria;

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Con il favore delle spese ed onorari di giudizio e di patrocinio, oltre a spese forfetarie, iva e cpa da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Spese di CTU e CTP a carico della compagnia .”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, opponendosi a qualsivoglia eventuale ulteriore eccezione e/o richiesta e/o istanza avversaria e con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in riferimento ad eventuali eccezioni e/o domande e/o conclusioni nuove ex adverso formulate nei suoi confronti,
1) IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per il mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla polizza assicurativa In 1a Classe n. 2020/416336, stipulata tra la sig.ra FI MA e la Italiana Assicurazioni S.p.A. (cfr. doc. 3, pagina 62) e/o l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
2) IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Autoservizi e Noleggi
2 s.a.s. per i motivi tutti esposti in atti, nonché la carenza di legittimazione passiva in capo alla Italiana Assicurazioni S.p.A. per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
3) IN VIA ISTRUTTORIA A. A parziale revoca delle ordinanze del 7 febbraio 2022 e del 9 luglio 2024, ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante “pro tempore” di Autoservizi e Noleggi 2 s.a.s. (sui capi di prova dal n. 1 al n. 4 compresi, dal n. 10 al n. 17 compresi, dal n. 19 al n. 22 compresi, n. 27, dal n. 34 al n. 48 compresi, nn. 50 e 51, dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 28 ottobre 2021) e per testi, in materia diretta e contraria, sui capi di prova tutti dedotti nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., datata 28 ottobre 2021, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, tolte le eventuali espressioni generiche e valutative, con testi i signori:
- Perito Mario Schiafone, V. Chambery n. 61 - 10142 Torino: sui capi di prova dal n. 1 al n. 17 compresi, dal n. 19 al n. 22 compresi, n. 27, dal n. 32 al n. 51 compresi, ivi dedotti;

- legale rappresentante “pro tempore” o chi per esso di Overland Investigazioni s.r.l., c/o Overland Investigazioni s.r.l., Via Giotto n. 1 - 20040 Cambiago (MI): sui capi di prova dal n. 1 al n. 4 compresi, dal n. 10 al n. 22 compresi, n. 27, dal n. 32 al n. 38 compresi, dal n. 49 al n. 51 compresi, ivi dedotti;

- MO Santo, c/o Overland Investigazioni s.r.l., Via Giotto n. 1 - 20040 Cambiago (MI): sui capi di prova dal n. 1 al n. 4 compresi, dal n. 10 al n. 22 compresi, n. 27, dal n. 32 al n. 38 compresi, dal n. 49 al n. 51 compresi, ivi dedotti;

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- legale rappresentante “pro tempore” o chi per esso di Ulisse L.A. S.r.l., c/o Ulisse L.A. S.r.l., Piazza IV Novembre n. 4 - 20124 Milano: sui capi di prova dal n. 32 al n. 38 compresi, ivi dedotti;

- RE Luca, c/o Ulisse L.A. S.r.l., Piazza IV Novembre n. 4 - 20124 Milano: sui capi di prova dal n. 32 al n. 38 compresi, ivi dedotti;

- legale rappresentante “pro tempore” o chi per esso di Nero TK s.r.l., c/o Nero TK s.r.l., Via Vittime 11 Settembre 2001 n. 25L - 41049 Sassuolo (MO): sui capi di prova dal n. 32 al n. 38 compresi, ivi dedotti. B. Si richiamano tutte le opposizioni, le eccezioni e le contestazioni formulate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 18 novembre 2021 e nei verbali d'udienza, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nella memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, n. 3), c.p.c., datata 18 novembre 2021, da intendersi qui integralmente trascritte. 4) NEL MERITO In via principale Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A., in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, o, comunque, non provate. Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa. In via subordinata Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice convenuta, dichiarare la Italiana Assicurazioni S.p.A. tenuta a corrispondere solo quanto rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto degli scoperti contrattuali considerati i minimi, delle franchigie e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro il massimale e nei limiti del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa In 1a Classe n. 2020/416336, stipulata dalla sig.ra FI MA con la Italiana Assicurazioni S.p.A., con applicazione, ai sensi di polizza, del deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo sul prezzo delle parti sostituite, tenuto conto dell'adeguamento automatico del valore assicurato e della insufficienza assicurativa, considerate tutte le condizioni di assicurazione (cfr. doc. 3). Con compensazione integrale delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.3.2021, AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2
SAS, cessionaria del credito indennitario vantato dalla Signora LL FI, titolare di copertura assicurativa sul veicolo BMW ACTIVE TOURER, targato EX785XG, danneggiato in data 21.12.2020, in un arco temporale identificabile tra le 4:10 e le
19:45 circa, a causa di atti vandalici compiuti da ignoti, ha convenuto in giudizio la compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. presso la quale la cedente era assicurata contro tale categoria di danni in forza della polizza in 1 Classe n. 2020/416336.
Parte attrice, in particolare:
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. ha sottolineato la natura contrattuale dell'azione promossa, in quanto avente fondamento nel contratto di assicurazione stipulato tra LL FI e
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A;

. ha riferito che l'onere probatorio di cui è onerata attiene esclusivamente alla prova del verificarsi dell'evento contrattualmente previsto, ed ha pertanto allegato copia della denuncia contro ignoti presentata nell'immediatezza del fatto dal sig. NE
NI che aveva in uso il veicolo all'epoca del fatto (cfr. doc. 1 fasc. attoreo);

. ha dichiarato che l'atto di cessione del credito per cui è causa veniva sottoscritto dalla sig.ra MA a favore di AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2, la quale notificava, ex art.
1264 c.c.
, alla compagnia di assicurazioni l'atto di cessione di credito debitamente sottoscritto dalle parti, allegandolo alla lettera di messa in mora;

. ha quantificato il danno nella somma di € 6.590,30, al lordo della franchigia contrattualmente prevista, richiamando la documentazione fotografica, il preventivo e la fattura prodotti in giudizio (cfr. doc. 3, 4 e 5 fasc. attoreo) e sottolineando che i danni indicati nel preventivo risultano essere perfettamente compatibili con la dinamica descritta.
AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 SAS ha, quindi, chiesto la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma di € 5.606,86 (€ 6.590,30 Iva inclusa, come da ricevuta fiscale, emessa dalla medesima carrozzeria e prodotta al doc. 4 fascicolo parte attrice) già al netto dello scoperto contrattuale del 15%, a titolo di indennizzo assicurativo, oltre ad interessi di legge e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., con comparsa di costituzione e risposta del 13.07.2021, eccependo:

1. in via preliminare, in rito, l'improcedibilità della domanda giudiziale sia per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art.5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, sia per il mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla polizza assicurativa (art.

3.32 CGA);

2. in via preliminare, nel merito, la carenza di legittimazione attiva in capo a
AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 SAS in conseguenza della nullità della cessione del credito intervenuta con la sig.ra MA sia per la genericità e l'indeterminatezza degli
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elementi costitutivi del contratto (nella cessione non è indicata l'Agenzia, il numero di polizza, non è identificato con precisione il debitore ceduto e non è quantificata la cifra della riparazione che risulta ontologicamente inesistente) e sia in quanto la cessione ha avuto ad oggetto non un credito attuale e determinato bensì una mera aspettativa di fatto del presunto cedente, dunque, un credito futuro ed indeterminato;

3. sempre in via preliminare, nel merito, la carenza di legittimazione attiva in quanto la AUTOSERVIZI E NOLEGGI 2 SAS, alla luce degli esiti delle ricerche condotte dall'accertatore Ulisse L.A.
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