Trib. Rovereto, sentenza 12/12/2024, n. 360
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2022 e promossa con ricorso depositato in data
13/12/2022 da:
(c.f. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Dro (TN) e residente in [...];
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorsi, dalle avv.te Claudia
De Scolari Bonatti e Lara Marcabruni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IV de Garda, v.le dei Tigli n. 14;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
Garda e ivi residente in [...];
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
25.06.2024, dall'avv. Arianna Fiorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio della nuova difensora in Arco, v.le delle Monache, n. 6;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“In via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al signor
CP_1
1
2. disporre l'assegnazione della casa familiare (in P.T.5440, p.ed. 3114 pp.m.18, 32
e 49 C.C. IV), con il relativo arredo, sita in IV del Garda (TN) Luigi Pigarelli n.
40 in favore della sig.ra in quanto di proprietà di Parte_1
Per_ quest'ultima nonché in qualità di genitore collocatario dei figli e Per_2
maggiorenni ma ancora conviventi.
L'immobile risulta catastalmente così identificato:
- p.ed. 3314 sub 18 Foglio 33 – pm 18 – Zona Cens. 2 – Cat. A/2 classe 5
- p.ed. 3314 sub 32 Foglio 33 – pm 32 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3
- p.ed. 3314 sub 49 Foglio 33 – pm 49 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3;
3. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale coniuge economicamente più debole, per il Parte_1 proprio mantenimento la somma mensile di € 3.000,00, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale contributo per il mantenimento di entrambi Parte_1 figli, la somma mensile di €. 1.000,00 per ciascun figlio, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del dott. nella CP_1 misura del 100%, con applicazione delle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF.
6. Disporre che eventuali benefici fiscali e sussidi di ogni natura relativi ai figli siano posti e restino a favore della sig.ra ;
per il caso in cui Parte_1
eventuali benefici venissero incassati dal signor in quanto correlati alla CP_1 busta paga, disporsi l'obbligo del medesimo a riversare gli importi ricevuti alla NO entro il mese successivo a quello di incasso;
Parte_1
7. Ordinarsi ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria la NO conclude in conformità alle memorie ex art. Parte_1
183 VI co. c.p.c. n. 2 e 3 c.p.c., come di seguito trascritte:...” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 19.07.2024);
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: in via principale (come in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, co. 6, n 1. c.p.c.):
- rigettare la domanda di addebito della separazione personale proposta dalla NO perché inammissibile, infondata e non provata;
Parte_1
- revocare l'obbligo in capo al signor di versamento dell'assegno di CP_1
Per_ mantenimento in favore della NO e della figlia ;
Parte_1
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
assegno di mantenimento, in difetto dei presupposti di legge;
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
Per_ assegno di mantenimento per i figli e nonché le domande ad esse Per_2
collegate relative al pagamento delle spese straordinarie e al riconoscimento dei benefici fiscali e altri sussidi, in quanto infondate, posto che gli stessi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% spese generali, cpa e successive occorrende.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancata accoglimento delle conclusioni principali voglia l'Ill.mo Tribunale riconoscere in capo al dott. CP_1
l'obbligo di contribuire:
- al mantenimento della NO con un assegno mensile di Parte_1
400,00 euro al mese;
Per_
- al mantenimento della figlia con un assegno mensile di 300,00 euro soggetto a rivalutazione Istat;
Per_
- con ripartizione delle spese straordinarie della figlia in parti uguali tra i genitori.
3 In via istruttoria: (come nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.): si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c….” (cfr. note del 20.07.2024);
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto depositato il 29.07.2024).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/12/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 27.03.2023 ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione con addebito al marito, il riconoscimento a proprio
[...] favore di un assegno di mantenimento ammontante ad € 3.000,00, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dei figli nato il Per_2
Per_ 18.09.1997 di 27 anni, e nata il [...] di 25 anni, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 1.000,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie, il tutto con condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2023 e successivo atto di costituzione integrativo depositato il 06.06.2023 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, pur associandosi alla domanda di separazione, si è opposto alla
[...]
domanda di addebito e alle ulteriori richieste economiche di controparte, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento tanto
a favore della coniuge quanto dei figli maggiorenni, insistendo altresì per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.
3. All'udienza del 16.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito senza esito il tentativo di riconciliazione e di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del
28.03.2023, con cui:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ha assegnato la casa familiare alla ricorrente;
4
- ha stabilito che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne l'importo di € 600,00 mensili, oltre ad accollarsi il 70% delle spese straordinarie necessarie per la ragazza;
- ha posto a carico di un contributo per il mantenimento di pari a € CP_1 Parte_1
1.200,00 mensili.
3.1. Con ordinanza del 24.01.2024 gli importi riconosciuti in sede presidenziale sono stati ridotti, rispettivamente, ad € 1.000,00 ed € 500,00 a fronte della nascita, in data
23.08.2023, di ulteriore figlio del resistente.
4. Con sentenza non definitiva n. 241/2023, pubblicata il 01.09.2023, il Tribunale di
Rovereto ha pronunciato la separazione fra i coniugi, uniti in matrimonio il
08.12.1995 con rito concordatario a Drò, ordinando altresì le annotazioni di legge e disponendo la rimessione dalla causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande in atti.
5. Tanto premesso quanto alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va esaminata la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1
confronti di CP_1
5.1. Parte ricorrente fonda la propria istanza sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale, attesa la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con altra donna, dalla quale ha avuto un figlio, sulla violazione dell'obbligo di coabitazione, avendo abbandono il tetto coniugale in data 27.02.2022 e sulla violazione degli CP_1
obblighi di assistenza familiare da parte del coniuge che, dal mese di marzo 2022, per i successivi dieci mesi, avrebbe integralmente omesso di contribuire al mantenimento di moglie e figli, trattenendo interamente per sé il proprio sostanzioso stipendio di dirigente medico e nonostante le esigue entrate di (pari a circa Parte_1
€ 666 mensili netti).
5.2. Parte resistente, pur non negando la relazione extraconiugale e l'allontanamento dalla casa familiare, contesta tuttavia la sussistenza di nesso causale fra la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione da un lato e la crisi matrimoniale dall'altro, sostenendo che la relazione coniugale fra le parti sarebbe sempre stata conflittuale, tant'è vero che già all'inizio del matrimonio i coniugi avrebbero intrapreso un percorso di coppia a Padova che tuttavia non aveva sortito l'effetto sperato. La
5
relazione matrimoniale sarebbe entrata ancora più in crisi in occasione dell'incidente in bicicletta nel quale è stato coinvolto in data 22.05.2021 e del lungo CP_1
percorso di riabilitazione resosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2022 e promossa con ricorso depositato in data
13/12/2022 da:
(c.f. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Dro (TN) e residente in [...];
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorsi, dalle avv.te Claudia
De Scolari Bonatti e Lara Marcabruni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IV de Garda, v.le dei Tigli n. 14;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
Garda e ivi residente in [...];
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
25.06.2024, dall'avv. Arianna Fiorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio della nuova difensora in Arco, v.le delle Monache, n. 6;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“In via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al signor
CP_1
1
2. disporre l'assegnazione della casa familiare (in P.T.5440, p.ed. 3114 pp.m.18, 32
e 49 C.C. IV), con il relativo arredo, sita in IV del Garda (TN) Luigi Pigarelli n.
40 in favore della sig.ra in quanto di proprietà di Parte_1
Per_ quest'ultima nonché in qualità di genitore collocatario dei figli e Per_2
maggiorenni ma ancora conviventi.
L'immobile risulta catastalmente così identificato:
- p.ed. 3314 sub 18 Foglio 33 – pm 18 – Zona Cens. 2 – Cat. A/2 classe 5
- p.ed. 3314 sub 32 Foglio 33 – pm 32 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3
- p.ed. 3314 sub 49 Foglio 33 – pm 49 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3;
3. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale coniuge economicamente più debole, per il Parte_1 proprio mantenimento la somma mensile di € 3.000,00, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale contributo per il mantenimento di entrambi Parte_1 figli, la somma mensile di €. 1.000,00 per ciascun figlio, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del dott. nella CP_1 misura del 100%, con applicazione delle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF.
6. Disporre che eventuali benefici fiscali e sussidi di ogni natura relativi ai figli siano posti e restino a favore della sig.ra ;
per il caso in cui Parte_1
eventuali benefici venissero incassati dal signor in quanto correlati alla CP_1 busta paga, disporsi l'obbligo del medesimo a riversare gli importi ricevuti alla NO entro il mese successivo a quello di incasso;
Parte_1
7. Ordinarsi ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria la NO conclude in conformità alle memorie ex art. Parte_1
183 VI co. c.p.c. n. 2 e 3 c.p.c., come di seguito trascritte:...” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 19.07.2024);
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: in via principale (come in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, co. 6, n 1. c.p.c.):
- rigettare la domanda di addebito della separazione personale proposta dalla NO perché inammissibile, infondata e non provata;
Parte_1
- revocare l'obbligo in capo al signor di versamento dell'assegno di CP_1
Per_ mantenimento in favore della NO e della figlia ;
Parte_1
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
assegno di mantenimento, in difetto dei presupposti di legge;
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
Per_ assegno di mantenimento per i figli e nonché le domande ad esse Per_2
collegate relative al pagamento delle spese straordinarie e al riconoscimento dei benefici fiscali e altri sussidi, in quanto infondate, posto che gli stessi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% spese generali, cpa e successive occorrende.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancata accoglimento delle conclusioni principali voglia l'Ill.mo Tribunale riconoscere in capo al dott. CP_1
l'obbligo di contribuire:
- al mantenimento della NO con un assegno mensile di Parte_1
400,00 euro al mese;
Per_
- al mantenimento della figlia con un assegno mensile di 300,00 euro soggetto a rivalutazione Istat;
Per_
- con ripartizione delle spese straordinarie della figlia in parti uguali tra i genitori.
3 In via istruttoria: (come nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.): si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c….” (cfr. note del 20.07.2024);
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto depositato il 29.07.2024).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/12/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 27.03.2023 ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione con addebito al marito, il riconoscimento a proprio
[...] favore di un assegno di mantenimento ammontante ad € 3.000,00, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dei figli nato il Per_2
Per_ 18.09.1997 di 27 anni, e nata il [...] di 25 anni, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 1.000,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie, il tutto con condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2023 e successivo atto di costituzione integrativo depositato il 06.06.2023 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, pur associandosi alla domanda di separazione, si è opposto alla
[...]
domanda di addebito e alle ulteriori richieste economiche di controparte, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento tanto
a favore della coniuge quanto dei figli maggiorenni, insistendo altresì per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.
3. All'udienza del 16.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito senza esito il tentativo di riconciliazione e di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del
28.03.2023, con cui:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ha assegnato la casa familiare alla ricorrente;
4
- ha stabilito che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne l'importo di € 600,00 mensili, oltre ad accollarsi il 70% delle spese straordinarie necessarie per la ragazza;
- ha posto a carico di un contributo per il mantenimento di pari a € CP_1 Parte_1
1.200,00 mensili.
3.1. Con ordinanza del 24.01.2024 gli importi riconosciuti in sede presidenziale sono stati ridotti, rispettivamente, ad € 1.000,00 ed € 500,00 a fronte della nascita, in data
23.08.2023, di ulteriore figlio del resistente.
4. Con sentenza non definitiva n. 241/2023, pubblicata il 01.09.2023, il Tribunale di
Rovereto ha pronunciato la separazione fra i coniugi, uniti in matrimonio il
08.12.1995 con rito concordatario a Drò, ordinando altresì le annotazioni di legge e disponendo la rimessione dalla causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande in atti.
5. Tanto premesso quanto alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va esaminata la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1
confronti di CP_1
5.1. Parte ricorrente fonda la propria istanza sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale, attesa la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con altra donna, dalla quale ha avuto un figlio, sulla violazione dell'obbligo di coabitazione, avendo abbandono il tetto coniugale in data 27.02.2022 e sulla violazione degli CP_1
obblighi di assistenza familiare da parte del coniuge che, dal mese di marzo 2022, per i successivi dieci mesi, avrebbe integralmente omesso di contribuire al mantenimento di moglie e figli, trattenendo interamente per sé il proprio sostanzioso stipendio di dirigente medico e nonostante le esigue entrate di (pari a circa Parte_1
€ 666 mensili netti).
5.2. Parte resistente, pur non negando la relazione extraconiugale e l'allontanamento dalla casa familiare, contesta tuttavia la sussistenza di nesso causale fra la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione da un lato e la crisi matrimoniale dall'altro, sostenendo che la relazione coniugale fra le parti sarebbe sempre stata conflittuale, tant'è vero che già all'inizio del matrimonio i coniugi avrebbero intrapreso un percorso di coppia a Padova che tuttavia non aveva sortito l'effetto sperato. La
5
relazione matrimoniale sarebbe entrata ancora più in crisi in occasione dell'incidente in bicicletta nel quale è stato coinvolto in data 22.05.2021 e del lungo CP_1
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