Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 48

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 48
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 48
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 18094 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 18094 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 12 dicembre 2024 sulle
conclusioni precisate come in atti alla udienza del giorno 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
RB DA (cf [...]), elettivamente domiciliato in Roma, via
Alessandria n. 129 presso lo studio dell'avv. Alessandro Onofri che lo rappresenta e
difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado
ATTORE
E
Anas s.p.a. (cf 80208450587) in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Salvatore Pincherle n. 24 presso lo studio dell'avv.
Michele Scazziota che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla
comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni
precisate dalle parti come in atti alla udienza del10 ottobre 2024. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. IE ha convenuto in giudizio la società
Anas s.p.a. al fine di sentire accertare in via principale la responsabilità della società per
omessa custodia ed insidia in relazione ai danni subiti per effetto della caduta avvenuta il
giorno 6 dicembre 2018 alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K
1600 targato EM34757 la strada statale Adriatica in direzione Ortona all'altezza del km
474,800 a causa della presenza della presenza di olio non visibile sull'asfalto e per l'effetto
condannare la stessa, ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti, a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del
motoveicolo ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra
riportando danni su tutta la fiancata sinistra.
L'incidente era stato rilevato da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri che aveva redatrto il
relativo verbale.
Nell'incidente, al quale avevano assistito due motoveicoli di passaggio, il motoveicolo
aveva riportato danni per euro 5.587 come da preventivo ed aveva richiesto il risarcimento
del danno alla società Anas che non aveva accolto la richiesta ritenendo che il fatto
dovesse essere ascritto al caso fortuito.
Ritenendo sussistere la responsabilità della società Anas per omessa custodia e per
l'insidia ha introdotto il presente giudizio, ritenendo che il sinistro fosse stato determinato
dalla condotta colposa dell'Ente preposto al controllo ed alla manutenzione della strada.,
limitando la richiesta risarcitoria ad euro 5.000 all'interno della competenza per valore del
giudice adito.
Non si era costituita la società Anas s.p.a. venendo dichiarata contumace
.
RGAC 15298 ANNO 2021 Pag. 2 di 14 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Escusso un teste la causa è stata decisa dal Giudice di pace con sentenza 2004/2024, con
la quale ha respinto la domanda non risultando provata la esistenza di resposabilità a
carico dell'Anas ritenendo che con la attenzione richiesta nella guida la macchia oleosa era
visibile.
Avverso a detta sentenza ha proposto appello il RB che ha lamentato la erroneità della
decisione del giudice di primo grado in quanto costituendo l'articolo 2051 una ipotesi di
responsabilità oggettiva era il custode a dover provare che il fatto avvenuto era estrerno al
bene custodito mentre il convenuto non aveva fornito alcuna prova di ciò né lo aveva
contestato.
D'alrtra parte il teste aveva indicato che nei pressi vi era un cantiere stradale, circostanza
che rendeva ragionevole che si trattasse di materiali caduti dak transito dei veicoli, macchia
che con adeguata diligenza avrebbe potuto essere rimossa prima del passaggio dell'attore.
Ha errato, inoltre, l'attore nell'interpretare quanto dichiarato dal teste escusso ritenendo che
dalla stessa si evincesse che la insidia era visibile e, quindi, evitabile, dovendosi ritenere
che quanto dichiarato dal teste dove3sse intendersi nel senso che la macchia d'olio la
aveva vista solo dopo incidente quando, dopo aver visto scivolare il motoveicolo che lo
precedeva si era fermato per prestare assistenza.
Inoltre, il rilievo effettuato dai Carabinieri aveva evidenziato che la traccia oleosa
attraversava trasversalmente la carreggiata rendendo, quindi, inevitabile il transito sulla
stessa.
Ha contestato anche il fatto che non fossero valutabili i danni sulla base della
documentazione fotografica allegata al verbale dei Carabinieri e del preventivo prodotto e
che il motoveicolo era stato rivenduto dopo l'incidente, benché fossero trascorsi solo due
mesi dall'acquisto ad un importo di 6.900 euro inferiore.
RGAC 15298 ANNO 2021 Pag. 3 di 14 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società Anas s.p.a. chiedendo il rigetto dell'appello in quanto, come
risultava chiaramente dal verbale redatto dai Carabinieri l'incidente era statop determinato
da dalle condizioni del manto stradale in se' considerato, ma a causa della presenza di una
traccia oleosa lunga più di sedici metri, traccia chiaramente lasciata da un veicolo in
transito senza che fosse stato provato che la macchia oleosa fosse presente sulla strada
dal tempo necessario a rilevarne la presenza ed a disporre l'intervento.
Ha evidenziato che dalle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri sull'incidente era
visibile la striscia oleosa presente sulla strada e di colore diverso rispetto all'asfalto,
circostanza confermata anche dalla deposizione del teste escusso in giudizio.
Di conseguenza correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto interrotto il nesso di
causalità ritenendo che la traccia fosse visibile e quindi, l'incidente fosse prevenibile con la
ordinaria attenzione richiesta ai conducenti di veicoli, tenuto conto che la traccia oleosa si
trovava al centro della carreggiata e seguiva l'andamento della curva e quindi era possibile
evitare di passarvi sopra.
Ha contestato anche la fondatezza della censura relativa alla prova dei danni deducendo
che correttamente il giudice avesse ritenuto di non disporre la ctu al fine di ricostruire la
dinamica dell'incidente anche considerando che non era stata richiesta la CTU per la
quantificazione dei danni ma meramente esplorativa.
Ha in ogni caso evidenziato che era stato depositato silo un preventivo di riparazione senza
la prova della tipologia dei danni riportati dal motoveicolo che non risultava riparato e
venduto ad un valore di 6.900 euro, considerato che al momento della rivendita l'IVA
pagata per l'acquisto costituiva una tassa e non entrava nel valore del bene venduto.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
L'odierno attore ha agito in giudizio per ottenere la condanna della società Anas s.p.a. al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6 dicembre 2018
alle ore 16 circa mentre percorrendo a bordo del motociclo BMW K 1600 targato EM34757
la strada statale Adriatica in direzione Ortona all'altezza del km 474,800 a causa della
presenza della presenza di olio non visibile sull'asfalto e per l'effetto condannare la stessa,
ritenuta responsabile dell'incidente, al risarcimento dei danni subiti.
Infatti a causa della presenza della macchia oleosa aveva perso il controllo del motoveicolo
ed era caduto mentre il motoveicolo aveva urtato il guard rail sulla destra riportando danni
su tutta la fiancata sinistra, ponendo a base della domanda la omissione di custodia e la
insidia di cui all'articolo 2043 cc.
Occorre, dunque, verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista
dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella
verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa del fatto dell'attore e se nei fatti possa
ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043, ed in particolare se sussistano i
requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto giova premettere che la norma di cui all'art. 2051 cc trova
applicazione con esclusivo
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