Trib. Rimini, sentenza 16/10/2024, n. 914

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 16/10/2024, n. 914
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 914
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

R.G. Nr. 3822/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3822/2022 promossa da:
RO ER (C.F. [...]), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv.
Pasquinelli Luca, come da procura alle liti in atti;

APPELLANTE
contro
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI (C.F. 82006870404), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna ex lege;

APPELLATO
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 8


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132
c.p.c.
, introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
PI VE ha proposto appello avverso la sentenza n. 142/2022 depositata in data 28.04.2022, con cui il Giudice di Pace di Rimini ha rigettato il ricorso in opposizione dallo stesso proposto avverso le ordinanze - ingiunzione di pagamento nn. 134-135-136/2020, emesse dalla Capitaneria di Porto di Rimini in relazione ai presupposti verbali di accertamento e contestazione di infrazione nn. 67-68-69/2020, per violazione degli artt. 2 e 49bis del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171. Più in particolare, il VE ha censurato
l'omesso esame, da parte del giudice di primo grado, della documentazione dallo stesso prodotta e ha denunciato il contrasto delle affermazioni della sentenza appellata con il disposto dell'art. 49 bis del
DLgs n. 171/2005
.
Al fine di verificare la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, occorre procedere preliminarmente all'individuazione degli illeciti contestati al VE con le ordinanze ingiunzione dallo stesso opposte.
Dalla lettura dell'ordinanza n. 134/2020, emerge che “il personale militare ha accertato lo svolgimento di un'attività di noleggio occasionale non conforme al dettato normativo, mediante l'impiego di un'unità da diporto condotta dal trasgressore, dietro pagamento di compenso, per un'escursione in barca di mezza giornata per finalità ricreative. L'unità di che trattasi, imbarcazione a vela denominata “CIELO
E MARE”, di proprietà del sig. VI TE, è stata noleggiata al sig. SA AV per una giornata al costo complessivo di euro 500,00, giusta scrittura privata nominata “contratto di noleggio occasionale di imbarcazione da diporto” sottoscritto in data 21/06/2020 ed è stata condotta dal trasgressore, ER PI, il quale ha presentato un'irregolare comunicazione di noleggio occasionale, non avendone la legittimazione e dichiarando il falso (il trasgressore ha dichiarato di essere utilizzatore a titolo di locazione finanziaria” … l'accertamento ha evidenziato un utilizzo difforme dalla disciplina codicistica, in quanto, il trasgressore (non essendo proprietario né utilizzatore dell'unità) non poteva svolgere l'attività di noleggio nei confronti dei partecipanti alla gita in barca (e di conseguenza non poteva fare la comunicazione di noleggio occasionale). Inoltre, se il trasgressore avesse condotto l'unità per conto del proprietario, sig. VI - elemento questo non provato e dichiarato dal solo trasgressore - allora, questi avrebbe dovuto correttamente compilare il modello di comunicazione di noleggio occasionale e indicare il sig. ER (conduttore/skipper) come prestatore di lavoro occasionale, ma ciò non è stato compiuto. In definitiva, si ribadisce, il personale militare ha accertato lo svolgimento di un'attività di noleggio occasionale “irregolare”, nello specifico, infatti,
l'unità da diporto, per un'escursione in barca per finalità ricreative, è stata condotta dal trasgressore,
pagina 2 di 8
non titolato all'effettuazione del noleggio occasionale, come disciplinato dal Codice della nautica da
Diporto, in quanto, non proprietario dell'unità né utilizzatore della stessa, ciò in contrasto con l'art. 2
e art. 49 bis C.N.D.”.
Dall'ordinanza n. 135/2020, risulta che “il personale militare ha accertato lo svolgimento di un'attività di noleggio occasionale non conforme al dettato normativo, mediante l'impiego di un'unità da diporto condotta dal trasgressore, dietro pagamento di compenso, per un'escursione in barca di mezza giornata per finalità ricreative. L'unità di che trattasi, imbarcazione a vela denominata “CIELO E MARE”, di proprietà del sig. VI TE, è stata noleggiata al sig. IB ER per una giornata al costo complessivo di euro 950,00, giusta scrittura privata nominata “contratto di noleggio occasionale di imbarcazione da diporto” sottoscritto in data 27.06.2020 ed è stata condotta dal trasgressore, ER
PI, il quale ha presentato un'irregolare comunicazione di noleggio occasionale, non avendone la legittimazione e dichiarando il falso (il trasgressore ha dichiarato di essere utilizzatore a titolo di locazione finanziaria” … l'accertamento ha evidenziato un utilizzo difforme dalla disciplina codicistica, in quanto, il trasgressore (non essendo proprietario né utilizzatore dell'unità) non poteva svolgere
l'attività di noleggio nei confronti dei partecipanti alla gita in barca (e di conseguenza non poteva fare la comunicazione di noleggio occasionale). Inoltre, se il trasgressore avesse condotto l'unità per conto del proprietario, sig. VI - elemento questo non provato e dichiarato dal solo trasgressore - allora, questi avrebbe dovuto correttamente compilare il modello di comunicazione di noleggio occasionale e indicare il sig. ER (conduttore/skipper) come prestatore di lavoro occasionale, ma ciò non è stato compiuto. In definitiva, si ribadisce, il personale militare ha accertato lo svolgimento di un'attività di noleggio occasionale “irregolare”, nello specifico, infatti, l'unità da diporto, per un'escursione in barca per finalità ricreative, è stata condotta dal trasgressore, non titolato all'effettuazione del noleggio occasionale, come disciplinato dal Codice della nautica da Diporto, in quanto, non proprietario dell'unità né utilizzatore della stessa,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi