Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2025, n. 26

TRIB Lagonegro
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Lagonegro
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 12/03/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 26
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 04.3.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2023 R.G.L.
TRA
MILANO MICHELE, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Graziella Di Candia con cui elett.te domicilia, come in atti;

RICORRENTE
E
I.N.P.S. , in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 80078750587, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;

RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.

1. La parte ricorrente in data 29.4.2020 ha presentato domanda di conferma dell'assegno di invalidità. Con nota del 19.8.2020, l'INPS ha rigettato la domanda con la seguente motivazione: “Non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 che, pertanto, sarà revocato”.
Veniva, pertanto, trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 21.4.2021, tuttavia senza esito. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di “accertare e dichiarare che lo stesso fin dalla data della revoca in sede amministrativa è invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, e che conseguentemente sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84 es. m. ed int”. All'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. Rocco Tuzio, con relazione depositata in data 20.5.2023, ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. 1.1. Pur non avendo formulato le controdeduzioni previste ex art. 195 cpc, il ricorrente depositava atto di dissenso e proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. 1.2. L'Inps si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Esaminati gli atti di causa, con ordinanza resa all'esito della udienza del 29.11.2023, il consulente medico d'ufficio, già nominato, è stato invitato a rendere chiarimenti in ordine alle censure mosse dal
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