Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2024, n. 2975

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2024, n. 2975
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2975
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

RG. n. 1931 /2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 1931/2016, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PASQUALE GUARIGLIA, presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliato, come da procura in calce del ricorso;
ricorrente e
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli AVV.TI ANNA Controparte_1 C.F._2
FERRERI e GERARDINA GIORDANO (rinunciatari con istanza del 22.10.2019) presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria di costituzione

resistente nonché Il PM in sede, interventore ex lege



Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 30.03.2016, Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di
[...] scioglimento del matrimonio civile celebrato con la coniuge , in Nocera Controparte_1
Superiore il 30.08.1975 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del pagina 1 di 6


predetto Comune, anno 1975, parte II, serie A n. 122), dal quale nascevano due figli, ( il 11.08.1976 ed il 19.10.1978, maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2 indipendenti), deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2011, quando veniva dichiarata separazione giudiziale con sentenza n. 16/2015, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
si costituiva, concordando con la richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e chiedendo in via riconvenzionale l'aumento dell'assegno di mantenimento stabilito come da separazione giudiziale da € 300,00 ad € 600,00, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute e difficoltà lavorative.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 13.02.2017, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione giudiziale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
A seguito del deposito di memorie integrative, il giudizio veniva rinviato stante la pendenza di trattative per bonario componimento che, tuttavia, non veniva raggiunto e l'attività istruttoria, non si concretizzava per l'assenza di richieste di prova costituenda, risultando agli atti solo i documenti depositati dalle parti.
In data 22.10.2019 i difensori della resistente depositavano rinuncia al Controparte_1 mandato.
Conseguentemente, la causa perveniva all'udienza del 28.02.2024, ove era riservata al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di legge ex art.190 c.p.c., ridotti a trenta giorni per la comparsa conclusionale e venti giorni per le memorie di replica.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, giudizialmente con sentenza n.16/2015, munita di attestazione di non proposto appello) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta. pagina 2 di 6


Domanda riconvenzionale: l'assegno divorzile Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di assegno divorzile, va rilevato come lo stesso sia una prestazione sia di carattere assistenziale che perequativo/compensativa come si evince dalla stessa lettura dell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970 e mira a sostenere il coniuge più
“debole” impossibilitato a procurarsi
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