Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2024, n. 2869
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Testo completo
R.G. n. 5569/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OC NF
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.SS Aurelia Cuomo Presidente dott. NE Iannone Giudice relatore ed estensore dott.SS Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5569/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promoSS da:
( rappresentato e difeso dagli Avv.ti SAPORITO Parte_1 C.F._1
GIANPIERO e SABINA VUOLO presso lo studio ultimo dei quali è elettivamente domiciliato in come da mandato in calce al ricorso del 22.09.2020;
ricorrente
e
( rappresentata e difesa dall'avv. GRIMALDI Controparte_1 C.F._2
PAOLO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Nonché
Il Curatore Speciale processuale, Avv. ANGELO FRANZESE, nominato con provvedimento monocratico del 06.07.2022. pagina 1 di 28 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.10.2018 si è rivolto al Tribunale di OC NF Parte_1 affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio contratto in OC NF il 27/09/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 103).
Dall'unione coniugale nasceva il figlio minore, NE, in OC NF il 14.09.2016.
A tale riguardo, ha formulato richiesta di separazione, formulando domanda di affido condiviso del figlio, con determinazione del diritto di visita paterno e la previsione di un mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo, infine, la percezione al 100% dell'assegno unico;
con vittoria di spese.
Invero, con ricorso urgente, promosso il 22.09.2020, ha chiesto, in primo luogo, Parte_1 modificare la statuizione presidenziale, tramite la quale era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della e, poi, alla luce delle patologie riscontrate nel CP_1 figlio, calibrare il diritto di visita con modalità opportune e congrue alle esigenze del minore.
Infine, con le memorie conclusionali ha, peraltro, rassegnato le seguenti ed ulteriori conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale delle parti e, nel contempo, rigettare ogni richiesta di addebito del fallimento della separazione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
- affidare il minore NE al Servizio Sociale competente, con collocamento del minore presso la casa materna;
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e – per tutti i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio – sono soggetti economicamente autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dei rispettivi redditi e rendite, e per l'effetto, - revocare/modificare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. T_
, quale contributo a titolo di mantenimento della sig.ra ;
[...] Controparte_1
- dichiarare la riduzione dell'assegno mensile a favore di NE, tenuto conto anche della nascita del secondo figlio di e del nuovo nucleo familiare del ricorrente;
T_
- disporre terapia psicoterapeuta individuale per la sig.ra per l'elaborazione del suo CP_1 complesso mondo interno e per le grosse difficoltà rispetto alla bigenitorialità a carico del servizio sociale di competenza;
pagina 2 di 28 - disporre sostegno genitoriale per il sig. , per sostenere e contenere i propri vissuti emotivi a T_ carico del servizio sociale di competenza;
- rigettare tutte le richieste di risarcimento danni, meramente accessorie, ex art. 96 co. 1 e co. 2 c.p.c. per responsabilità aggravata in quanto totalmente infondate e non provate;
- in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento, a favore della controparte, di una somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa (ex art. 96, co. 1 e/o co. 3, c.p.c.).
Vinte le spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
si è costituita, chiedendo rigettarsi le richieste del ricorrente e, Controparte_1 tuttavia, aderendo alla domanda di separazione;
con vittoria di spese.
Invero, con la memoria integrativa, ha prestato adesione alle condizioni provvisorie, come emesse dal Presidente in prima udienza, salvo poi, con le memorie conclusionali, rassegnare le seguenti ed ulteriori conclusioni, di seguito trascritte:
“1) RIGETTARE le richieste del ricorrente perché palesemente infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, CONFERMARE le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019 relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e DISPORRE
l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ad almeno €.600,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge, tenendo conto anche delle rilevanti e continue spese mediche
e terapeutiche che la è costretta a sostenere per le esigenze del figlio;
CP_1
2) DISPORRE la conferma dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge ed a carico dell T_ di €.150,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
3) CONFERMARE le rimanenti statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la esclusiva responsabilità dell nell'aver causato il Parte_1 fallimento dell'unione coniugale;
5) DICHIARARE la separazione dei coniugi sposati con matrimonio concordatario contratto in
OC NF il 27.09.2013 e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OC
NF nella raccolta per l'anno 2013, Parte 2, Serie A, n.103;
6) ACCOLLARE definitivamente a carico esclusivo dell tutte le spese occorse e occorrende, T_ liquidate e da liquidare, spettanti agli ausiliari nominati dal Giudice;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex T_ art.96, comma 1°, c.p.c., per il comportamento processuale dallo stesso, mirante esclusivamente a provocare un ingiustificato e strumentale illecito utilizzo dello strumento processuale, da
pagina 3 di 28 quantificare in €.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni ex art.96, comma 3°, c.p.c., liquidabile d'ufficio, T_ perché, nel caso di specie, sussistono chiari indici rivelatori della volontà dell di abusare del T_ processo, avendo quest'ultimo richiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per il coniuge
e la riduzione di quello per il figlio nella perfetta consapevolezza della inammissibilità ed infondatezza della domanda, essendo la legittima aspettativa della e del piccolo CP_1 Per_1 comunque tutelata dall'attuale ed anche dal futuro reddito e patrimonio dell ;
ciò
[...] T_ anche in considerazione dell'entità dei suoi redditi percepiti, sicché lui era in condizione di vagliare adeguatamente l'infondatezza della sua pretesa. Tale risarcimento dei danni va quantificato in
€.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
8) CONDANNARE l al pagamento delle spese, anche quelle generali 15% ex art.2 T.F., e degli T_ onorari del procedimento, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, di seguito riportati:
“a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, con domicilio privilegiato presso la madre;
c. Attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi
C.2 Autorizza la moglie a continuare a vivere nell'attuale abitazione;
d. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: e. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre a weekend alterni dalle ore
10.00 alle ore 19 senza pernottamento da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno
24 ore);
inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi senza pernottamento
pagina 4 di 28 E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
f. Tenuto conto : delle attuali esigenze de.. figli… del tenore di vita del medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento del figlio previa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OC NF
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.SS Aurelia Cuomo Presidente dott. NE Iannone Giudice relatore ed estensore dott.SS Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5569/2018, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promoSS da:
( rappresentato e difeso dagli Avv.ti SAPORITO Parte_1 C.F._1
GIANPIERO e SABINA VUOLO presso lo studio ultimo dei quali è elettivamente domiciliato in come da mandato in calce al ricorso del 22.09.2020;
ricorrente
e
( rappresentata e difesa dall'avv. GRIMALDI Controparte_1 C.F._2
PAOLO e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Nonché
Il Curatore Speciale processuale, Avv. ANGELO FRANZESE, nominato con provvedimento monocratico del 06.07.2022. pagina 1 di 28 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.10.2018 si è rivolto al Tribunale di OC NF Parte_1 affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio contratto in OC NF il 27/09/2013 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2013, parte II, serie A, n. 103).
Dall'unione coniugale nasceva il figlio minore, NE, in OC NF il 14.09.2016.
A tale riguardo, ha formulato richiesta di separazione, formulando domanda di affido condiviso del figlio, con determinazione del diritto di visita paterno e la previsione di un mantenimento per il figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedendo, infine, la percezione al 100% dell'assegno unico;
con vittoria di spese.
Invero, con ricorso urgente, promosso il 22.09.2020, ha chiesto, in primo luogo, Parte_1 modificare la statuizione presidenziale, tramite la quale era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della e, poi, alla luce delle patologie riscontrate nel CP_1 figlio, calibrare il diritto di visita con modalità opportune e congrue alle esigenze del minore.
Infine, con le memorie conclusionali ha, peraltro, rassegnato le seguenti ed ulteriori conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale delle parti e, nel contempo, rigettare ogni richiesta di addebito del fallimento della separazione in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
- affidare il minore NE al Servizio Sociale competente, con collocamento del minore presso la casa materna;
- accertare e dichiarare che i sigg.ri e – per tutti i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio – sono soggetti economicamente autosufficienti in grado di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dei rispettivi redditi e rendite, e per l'effetto, - revocare/modificare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. T_
, quale contributo a titolo di mantenimento della sig.ra ;
[...] Controparte_1
- dichiarare la riduzione dell'assegno mensile a favore di NE, tenuto conto anche della nascita del secondo figlio di e del nuovo nucleo familiare del ricorrente;
T_
- disporre terapia psicoterapeuta individuale per la sig.ra per l'elaborazione del suo CP_1 complesso mondo interno e per le grosse difficoltà rispetto alla bigenitorialità a carico del servizio sociale di competenza;
pagina 2 di 28 - disporre sostegno genitoriale per il sig. , per sostenere e contenere i propri vissuti emotivi a T_ carico del servizio sociale di competenza;
- rigettare tutte le richieste di risarcimento danni, meramente accessorie, ex art. 96 co. 1 e co. 2 c.p.c. per responsabilità aggravata in quanto totalmente infondate e non provate;
- in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento, a favore della controparte, di una somma che il Giudice vorrà determinare in via equitativa (ex art. 96, co. 1 e/o co. 3, c.p.c.).
Vinte le spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
si è costituita, chiedendo rigettarsi le richieste del ricorrente e, Controparte_1 tuttavia, aderendo alla domanda di separazione;
con vittoria di spese.
Invero, con la memoria integrativa, ha prestato adesione alle condizioni provvisorie, come emesse dal Presidente in prima udienza, salvo poi, con le memorie conclusionali, rassegnare le seguenti ed ulteriori conclusioni, di seguito trascritte:
“1) RIGETTARE le richieste del ricorrente perché palesemente infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, CONFERMARE le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019 relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e DISPORRE
l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ad almeno €.600,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge, tenendo conto anche delle rilevanti e continue spese mediche
e terapeutiche che la è costretta a sostenere per le esigenze del figlio;
CP_1
2) DISPORRE la conferma dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge ed a carico dell T_ di €.150,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
3) CONFERMARE le rimanenti statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.04.2019;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la esclusiva responsabilità dell nell'aver causato il Parte_1 fallimento dell'unione coniugale;
5) DICHIARARE la separazione dei coniugi sposati con matrimonio concordatario contratto in
OC NF il 27.09.2013 e trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OC
NF nella raccolta per l'anno 2013, Parte 2, Serie A, n.103;
6) ACCOLLARE definitivamente a carico esclusivo dell tutte le spese occorse e occorrende, T_ liquidate e da liquidare, spettanti agli ausiliari nominati dal Giudice;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex T_ art.96, comma 1°, c.p.c., per il comportamento processuale dallo stesso, mirante esclusivamente a provocare un ingiustificato e strumentale illecito utilizzo dello strumento processuale, da
pagina 3 di 28 quantificare in €.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
7) CONDANNARE l al risarcimento dei danni ex art.96, comma 3°, c.p.c., liquidabile d'ufficio, T_ perché, nel caso di specie, sussistono chiari indici rivelatori della volontà dell di abusare del T_ processo, avendo quest'ultimo richiesto anche la revoca dell'assegno di mantenimento per il coniuge
e la riduzione di quello per il figlio nella perfetta consapevolezza della inammissibilità ed infondatezza della domanda, essendo la legittima aspettativa della e del piccolo CP_1 Per_1 comunque tutelata dall'attuale ed anche dal futuro reddito e patrimonio dell ;
ciò
[...] T_ anche in considerazione dell'entità dei suoi redditi percepiti, sicché lui era in condizione di vagliare adeguatamente l'infondatezza della sua pretesa. Tale risarcimento dei danni va quantificato in
€.5.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
8) CONDANNARE l al pagamento delle spese, anche quelle generali 15% ex art.2 T.F., e degli T_ onorari del procedimento, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale, di seguito riportati:
“a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. Affida il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi, con domicilio privilegiato presso la madre;
c. Attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi
C.2 Autorizza la moglie a continuare a vivere nell'attuale abitazione;
d. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi: e. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre a weekend alterni dalle ore
10.00 alle ore 19 senza pernottamento da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno
24 ore);
inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi senza pernottamento
pagina 4 di 28 E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
f. Tenuto conto : delle attuali esigenze de.. figli… del tenore di vita del medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento del figlio previa
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