Trib. Modena, sentenza 13/12/2024, n. 676
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 393/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREOLI PAOLO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
STRANGI ROCCO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del
matrimonio depositata il 02/02/2024 dai coniugi predetti;
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- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di
comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella
presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 06/03/2024 sentenza di separazione
consensuale n. 73/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno tra loro separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la
loro residenza ove riterranno più opportuno e con l'impegno a mantenere i loro futuri
rapporti improntati a civile comportamento.
2) I sig.r i obbligano a stipulare e sottoscrivere entro e non oltre trenta Pt_1 CP_1
giorni dalla sentenza dichiarativa della loro separazione personale,