Trib. Pisa, sentenza 03/12/2024, n. 743
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1143/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 27.11.2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Leoncini e dall'Avv. Sergio Picchi, presso il cui studio sito in San Miniato (PI), al Largo Don
Pino Puglisi n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2023, la parte ricorrente, dopo avere premesso di essere un'insegnante a tempo determinato, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 resistente in forza di plurimi contratti di supplenza e, più in particolare: “In ordine all'anno scolastico
2021-2022: 1) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo del 04/11/2021 (prot. 8591) con decorrenza dal 04.11.2021 al 07.11.2021 per n. 24 ore settimanali, presso la scuola primaria “Papa Giovanni Paolo II”, Istituto comprensivo G. Mariti
(cfr. Doc n. 1);
2) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo del 08/11/2021 (prot. 8735) con decorrenza dal 08.11.2021 al 12.11.2021 per n. 24 ore settimanali, presso la scuola primaria “Papa Gio-vanni Paolo II”, Istituto comprensivo G. Mariti
(cfr. Doc n. 1);
3) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo del 13/11/2021 (prot. 8921) con decorrenza dal 13.11.2021 al 19.11.2021 per n. 24 ore settimanali, presso la scuola primaria “Papa Gio-vanni Paolo II”, Istituto comprensivo G. Mariti
(cfr. Doc n. 1);
4) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente sup-
plente temporaneo del 13/11/2021 (prot. 8921-2) con decorrenza dal 20.11.2021 al 21.11.2021 per
n. 24 ore settimanali, presso la scuola primaria “Papa Giovanni Paolo II”, Istituto comprensivo G.
Mariti (cfr. Doc n. 1);
5) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato, del 22/11/2021 (prot.
9192), fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 22.11.2021 al 30.06.2022 per n.
24 ore settimanali, presso la scuola primaria “Papa Gio-vanni Paolo II”, Istituto comprensivo G.
Mariti (cfr. Doc n. 1);
In ordine all'anno scolastico 2022-2023: 1) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 06/09/2022 (prot. 8132), fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 06.09.2022 al 30.06.2022 per n. 24 ore settimanali, presso la scuola primaria “Papa
Gio-vanni Paolo II”, Istituto comprensivo G. Mariti (cfr. Doc n. 2)”.
2. Ha evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbia potuto usufruire: 1) dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023;
2) della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 per gli anni scolastici 2021-22.
3. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non CP_1 si è costituito in giudizio, onde deve esserne dichiarata la contumacia.
4. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
5. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art.
1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il e con il Ministro Controparte_3
dell'economia e delle finanze.
In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e