Trib. Prato, sentenza 09/12/2024, n. 919
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Testo completo
N. R.G. 2242 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242 /2022 promossa da:
RICORRENTE
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenza Razzi presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO
(C.F. ), contumace P_ C.F._2
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
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CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: L'ill.mo Tribunale adito voglia 1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Prato tra la sig.ra e Parte_1
il giorno 2 ottobre 2003, Atto n. 275 Parte II Serie A anno 2003, e, P_ conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze.
2. AFFIDARE i figli minori
e con modalità esclusiva alla madre con residenza e collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la stessa;
con facoltà per la madre di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti dei minori confermando le condizioni di visita previste nella ordinanza presidenziale in data
21.08.2023. 3. Nulla disporre in tema di assegnazione della abitazione coniugale posta in
Prato, Via Pistoiese, 389/C, int. 8, già di proprietà del sig. , in quanto oggetto P_
di espropriazione forzata ai danni del resistente.
4. PORRE a carico del Sig. , a titolo P_ di concorso al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 1.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma mensile ritenuta di Giustizia;
e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
alla luce della avvenuta espropriazione della casa già familiare, già assegnata a ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., da effettuarsi entro e non oltre Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e determinate in sede di ordinanza presidenziale. Con assegno unico da percepire CP_2
interamente dalla ricorrente, in quanto collocataria della prole minore e titolare di affidamento esclusivo dei figli”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 17.07.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.10.2022 ha chiesto al Tribunale che Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.09.2003 a Prato con P_
e dal quale sono nati i figli e , rispettivamente in data 30.08.2007 e
[...] Per_1 Per_2
2.9.2010. Ha inoltre chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei
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figli minori, con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con l'obbligo del padre di versare l'importo complessivo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. A sostegno della domanda ha allegato che: con decreto del 22.11.2017 il Tribunale di Prato a definizione del procedimento n° 1106/2017 ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha omologato le condizioni pattuite;
da quando le parti sono state autorizzate a vivere separate, non è più ripresa la convivenza, anche se, nel dicembre 2019, P_
adducendo difficoltà economiche, è tornato temporaneamente ad abitare presso la ricorrente, ma solo per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione e senza la ripresa dei rapporti coniugali, né sotto il profilo materiale nè spirituale.
Ha dedotto che , dipendente di una ditta edile, non versa da P_
tempo alcunché per il mantenimento dei figli, né per la rate del mutuo, come
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242 /2022 promossa da:
RICORRENTE
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenza Razzi presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTO
(C.F. ), contumace P_ C.F._2
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
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CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: L'ill.mo Tribunale adito voglia 1. DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Prato tra la sig.ra e Parte_1
il giorno 2 ottobre 2003, Atto n. 275 Parte II Serie A anno 2003, e, P_ conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze.
2. AFFIDARE i figli minori
e con modalità esclusiva alla madre con residenza e collocazione Per_1 Persona_2
prevalente presso la stessa;
con facoltà per la madre di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per loro, ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
DISPORRE il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti dei minori confermando le condizioni di visita previste nella ordinanza presidenziale in data
21.08.2023. 3. Nulla disporre in tema di assegnazione della abitazione coniugale posta in
Prato, Via Pistoiese, 389/C, int. 8, già di proprietà del sig. , in quanto oggetto P_
di espropriazione forzata ai danni del resistente.
4. PORRE a carico del Sig. , a titolo P_ di concorso al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 1.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma mensile ritenuta di Giustizia;
e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
alla luce della avvenuta espropriazione della casa già familiare, già assegnata a ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., da effettuarsi entro e non oltre Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e determinate in sede di ordinanza presidenziale. Con assegno unico da percepire CP_2
interamente dalla ricorrente, in quanto collocataria della prole minore e titolare di affidamento esclusivo dei figli”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 17.07.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.10.2022 ha chiesto al Tribunale che Parte_1
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.09.2003 a Prato con P_
e dal quale sono nati i figli e , rispettivamente in data 30.08.2007 e
[...] Per_1 Per_2
2.9.2010. Ha inoltre chiesto all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei
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figli minori, con collocazione presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con l'obbligo del padre di versare l'importo complessivo di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. A sostegno della domanda ha allegato che: con decreto del 22.11.2017 il Tribunale di Prato a definizione del procedimento n° 1106/2017 ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha omologato le condizioni pattuite;
da quando le parti sono state autorizzate a vivere separate, non è più ripresa la convivenza, anche se, nel dicembre 2019, P_
adducendo difficoltà economiche, è tornato temporaneamente ad abitare presso la ricorrente, ma solo per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione e senza la ripresa dei rapporti coniugali, né sotto il profilo materiale nè spirituale.
Ha dedotto che , dipendente di una ditta edile, non versa da P_
tempo alcunché per il mantenimento dei figli, né per la rate del mutuo, come
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