Trib. Campobasso, decreto 11/02/2025
TRIB Campobasso
Decreto
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 39/2025 sub.1
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
D E C R E T O
Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo, letta l'istanza, contenuta all'interno del ricorso introduttivo del procedimento portante (R.G.
n. 39/2025), volta alla declaratoria della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe prodotta automaticamente;
osservato che, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie, la proposizione del ricorso non comporta la sospensione automatica del provvedimento, trattandosi di provvedimento adottato nei confronti di un soggetto di cui all'art. 28-bis, co. 2, lett. C, del d.lgs. n. 25/2008, ossia nei confronti di un richiedente proveniente da un Paese (nel caso di specie: la Costa d'Avorio) designato come Paese di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008 cit. (cfr. art. 35-bis, co. 3, lett. D, del d.lgs. n. 25/2008, cit.); ritenuto, cionondimeno, di poter riqualificare l'istanza del ricorrente – formalmente volta, come visto, ad ottenere la declaratoria della sospensione automatica del provvedimento impugnato – quale istanza volta a richiedere e ad ottenere, comunque, la sospensione del
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
D E C R E T O
Il giudice, dott.ssa Rossella Casillo, letta l'istanza, contenuta all'interno del ricorso introduttivo del procedimento portante (R.G.
n. 39/2025), volta alla declaratoria della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe prodotta automaticamente;
osservato che, a ben vedere, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie, la proposizione del ricorso non comporta la sospensione automatica del provvedimento, trattandosi di provvedimento adottato nei confronti di un soggetto di cui all'art. 28-bis, co. 2, lett. C, del d.lgs. n. 25/2008, ossia nei confronti di un richiedente proveniente da un Paese (nel caso di specie: la Costa d'Avorio) designato come Paese di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008 cit. (cfr. art. 35-bis, co. 3, lett. D, del d.lgs. n. 25/2008, cit.); ritenuto, cionondimeno, di poter riqualificare l'istanza del ricorrente – formalmente volta, come visto, ad ottenere la declaratoria della sospensione automatica del provvedimento impugnato – quale istanza volta a richiedere e ad ottenere, comunque, la sospensione del
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