Trib. Catania, sentenza 22/10/2024, n. 4715
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2019/2024 promossa da
EN CO D'MI, nata a [...] ( CT) l'8 dicembre 1973,
c.f. DMCBDT7373T48E156C, rappresentata e difesa, con procura in atti dagli Avvocati
Maria Turrisi e Mara Reitano
-ricorrente- contro
NP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti, dall'Avvocato Livia Gaezza ;
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 18 giugno 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
Con ricorso, depositato in data 23.02.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso i seguenti provvedimenti: provvedimento di “accertamento somme indebitamente percepite su pensione della signora TT LA D'MI, categoria INVCIV n. 0729652”, notificato in data 16 gennaio 2024, per il tramite del quale veniva intimato, all'odierna ricorrente, la restituzione dell'importo di €. 10.441,80;
del provvedimento, notificato in pari data, avente sempre ad oggetto “ accertamento somme indebitamente percepite su pensione
1 della signora TT D'MI LA, categoria INVCIV n. 0729652”, per mezzo del quale veniva richiesta la restituzione di €. 4036,50, nonché provvedimento, datato 27 marzo
2023 sottostante alla richiesta di pagamento di €. 10.441,80 e di quello di revoca dell'aumento
c.d. al milione della pensione di invalidità, datato 20 settembre 2023, tutti emessi dall'NP.
La ricorrente premetteva: - di essere titolare di pensione di invalidità, ,erogata dall'NP, essendo stata riconosciuta invalida al 100% , a causa del grave stato di salute in cui versa,;
- che , nel corso del periodo in cui è stata sottoposta al trattamento chemioterapico, è stata altresì titolare dell'indennità di accompagnamento, successivamente revocata, essendone venuti meno, secondo quanto ritenuto dall'NP, i presupposti sanitari;
- che l'NP, sussistendone i requisiti reddituali previsti dalla legge, ha – nel corso degli anni – riconosciuto il diritto della IG D'MI a percepire la maggiorazione della pensione di invalidità, prevista dall'art. 38, Legge n. 448/2001;
che con comunicazione datata 27 marzo 2023 , emessa dall'NP, l'odierna ricorrente veniva informata che le fossero state erogate - sulla pensione di invalidità civile – maggiorazioni, ex art. 38, lege n. 448/2001, per un ammontare pari ad €. 10.441,80, ritenute non dovute, relativamente al periodo intercorrente tra gennaio
2021 ed aprile 2023;
che avverso tale provvedimento è stata proposta, in data 3 agosto 2023, istanza di ricostituzione, alla quale ha fatto seguito, la comunicazione datata 20 settembre
2023 dell'NP, sede territoriale di Mascalucia – con cui veniva reso noto alla IG
TT LA D'MI che: 1) la pensione n. 044 – 210007256592 Cat. INVCIV alla stessa intestata era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2021;
2) che a, seguito di tale ricalcolo, era stata revocata la maggiorazione prevista dalla legge n. 448/2001, finanziaria
2002;
3) che, in riforma della nota datata marzo 2023, l'importo erroneamente erogato a titolo di conguaglio fosse pari ad €. 4.036,50.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca della maggiorazione c.d. al milione, in precedenza riconosciuta alla ricorrente e delle ingiunzioni, recapitate alla ricorrente in data 16 gennaio 2024, rispettivamente recanti l'importo di €. 10.441,80 ed €. €.
4036,50.
Infatti assumeva la ricorrente , l'incremento della pensione di invalidità, secondo quanto disposto dalla Legge istitutiva dello stesso ed in particolare, dall'articolo 38 della Legge n.
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448/2002, spetta a coloro che non raggiungano un reddito complessivo, i cui parametri vengono periodicamente ridefiniti;
in particolare, per ciò che concerne la posizione dell'odierna ricorrente, divorziata precisava come, relativamente all'anno 2021, il parametro reddituale, entro il quale si poteva ottenere l'integrazione, oggi revocata, era pari ad €.
8.476,26;
mentre era di €. 8.603,66, per l'anno 2022 ed €. 9.156,44, relativamente all'anno
2023.
Evidenziava che essa per l'anno 2021, aveva dichiarato un reddito pari ad €. 3.801,00, pertanto di gran lunga inferiore al limite previsto dalla legge per avere diritto all'integrazione, ciò, anche se al suddetto importo fosse stato sommato quello di €. 3.742,17, costituito dall'importo annuale della pensione di invalidità (€. 287,09 x 13), privo della maggiorazione.
Sommando le suddette voci, infatti, si giungeva, all'importo di €. 7.543,17, e pertanto, inferiore al parametro previsto per il diritto all'integrazione, pari ad €. 8.476,00. Analoghe argomentazioni valevano per ciò che concerne l'anno 2022. In relazione a tale anno, infatti, la ricorrente ha dichiarato un reddito personale pari ad €. 3.201,00. Anche in questo caso,
l'ammontare complessivo delle due entrate, pari ad €. 7.004,05, costituito da €. 3.201,00 redditi propri della ricorrente ed €. 3803,15 di pensione di invalidità senza maggiorazione
(292,55 x13), non avrebbe raggiunto e/o oltrepassato il limite reddituale previsto dalla legge, per l'anno 2022, pari ad €. 8.603,66.
Rilevava che dunque errato ed illegittimo, appariva , altresì, il ricalcolo effettuato in relazione all'anno 2023, atteso il mancato riferimento reddituale, precisando infatti, che , essendo titolare di una piccola impresa artigiana, era tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi nel mese di luglio, pertanto, il modello Unico, relativo al 2023, sarebbe stato disponibile solo nel luglio 2024, evidenziando, altresì come, il parametro reddituale, relativo all'anno 2023, fosse pari ad €. 9.156,44;
mentre quello relativo al 2024 fosse pari ad €. 9.555,65, importi nettamente superiori, al reddito annualmente dichiarato dalla medesima.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << Ritenere e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento datato 27 marzo 2023;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della Legge n.
448/2001, datato 23 settembre 2023;
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità dei
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provvedimenti di ingiunzione di pagamento, recanti rispettivamente l'importo di €. 10.441,81 e di €. 4036,50, entrambi recapitati alla ricorrente in data 16 gennaio 2024;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere erogata per gli anni 2021;
2022;
2023, la maggiorazione sulla pensione di invalidità civile erogata dall'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale. - per l'effetto: 1) annullare e/o fare annullare all'NP, con qualsiasi formula, il provvedimento datato 27 marzo 2023;
2) annullare e/o fare annullare all'NP , con qualsiasi formula, il provvedimento di revoca della maggiorazione di cui all'articolo 38 della
Legge n. 448/2001;
3) annullare e/o fare annullare all'NP entrambe le ingiunzioni di pagamento, opposte con il presente ricorso e, conseguentemente, dichiarare che la ricorrente nulla deve per gli importi erogati a titolo di maggiorazione ex art. 38 Legge n. 448/2001, relativamente agli anni 2021;2022;
2023 4) condannare l'Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale , in persona del Legale Rappresentante pro tempore, P.I. 80078750587, avente sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, v. 121 e sede territoriale di Catania, Viale delle liberta, 137, ad erogare alla ricorrente quanto dovuto a titolo di maggiorazione prevista dall'articolo 38, legge n.448/2001, sulla pensione di invalidità civile. >>
Si costituiva l'NP, il quale evidenziava in fatto che l'indebito n. 17650665 dell'importo di €
10.441,80 era stato generato da una ricostituzione del 27/3/2023 per un cambio fascia, con revoca dell'indennità di accompagnamento dal 12/2022, a seguito del verbale di revisione n.
6038904000109. Della suddetta revisione la ricorrente era pienamente a conoscenza, come anche affermato in ricorso e comprovato dalla documentazione, che allegava, la quale attesta che l'esito è stato regolarmente notificato a controparte. Dal verbale era emerso un nuovo quadro sanitario, accertato a decorrere dal dicembre 2022, poiché la ricorrente è stata riconosciuta inabile, senza, però, che ricorresse la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
ciò aveva conseguente-mente generato l'indebito per i ratei successivamente percepiti per la prestazione, a seguito del cambio della fascia di invalidità.
Precisava l'NP che il suddetto indebito derivava anche (in parte) dalla rideterminazione della maggiorazione sociale e
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