Trib. Macerata, sentenza 12/12/2024, n. 1036
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Testo completo
N. R.G. 2506 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente rel. est dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il
31/10/2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
GOVERNATORI FRANCESCO, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TESTATONDA LARA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Montegranaro e all'indirizzo PEC dello stesso;
resistente
e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2024.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della L. 69/09, essendo dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se
1
del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda, formulata dal ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia della separazione da , sposata con rito concordatario in Civitanova Marche il 20.4.2002, Controparte_1
da cui ha avuto la figlia (nata il [...]) è fondata. Per_1
Può infatti ritenersi provato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile, avendo entrambi convenuto nel senso del venire meno dell'affectio coniugalis, sia pure ascrivendone le cause a ragioni diverse;
la concorde volontà delle parti di addivenire alla separazione, come dalle stesse manifestata sia personalmente, in sede di comparizione dinanzi al Presidente, che nei rispettivi scritti difensivi, consente di ritenere pertanto dimostrata l'irreversibile frattura familiare e
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
La resistente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, sostenendo che l'irreversibile crisi coniugale sarebbe stata provocata, da un lato, dalle continue vessazioni e aggressioni dello stesso nei confronti della moglie per dissapori economici
e, dall'altro lato, dalle presunte relazioni extraconiugali del medesimo (collocabili temporalmente dal 2019).
Il ha, di contro, replicato che le asserite relazioni extraconiugali sarebbero Pt_1
comunque successive alla irreversibile crisi del rapporto matrimoniale ed ha negato di aver tenuto condotte disinteressate nei confronti della famiglia o aggressive nei riguardi della moglie.
Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per addebitare la separazione al ricorrente.
Premesso infatti che la pronuncia di addebito non può essere fondata sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS.,
27.6.2006, n. 14840;
CASS., 11.6.2005, n. 12383;
CASS., 28.9.2001 n. 12130;
CASS.,
30.5.2014, n. 12182;
CASS., 20.8.2014, n. 18074).
2
Nel caso di specie, quanto al comportamento disinteressato e aggressivo che il Pt_1
avrebbe tenuto nei confronti della coniuge, esso si sarebbe di fatto concretizzato nell'episodio del 18.2.2021, relativamente al quale si dispone soltanto del certificato del Pronto soccorso di Civitanova Marche di pari data, allegato alla comparsa di costituzione, in cui, pur a fronte del riscontro di alcuni ematomi al gluteo e la scapola sinistra, è riportato quanto riferito dalla medesima ricorrente circa il fatto di aver subito percosse da persona nota.
Pur avendo la difesa della Dichiara articolato al riguardo richieste di prova orale, il contenuto del citato referto medico non appare invero in sé sufficiente per ritenere provato che il ricorrente abbia posto in essere un atto di violenza nei confronti della moglie, emergendo dal predetto compendio documentale soltanto la versione dei fatti riferita dalla Dichiara, in ordine alla causa delle lesioni pur obiettivamente rilevate, priva tuttavia di ulteriori riscontri.
Va considerato, infatti, che sentita sullo specifico punto in sede di Testimone_1
prova testimoniale (all'udienza del 10.7.2024) ha riferito solamente di aver accolto la
in casa sua per tre giorni a seguito di un litigio con il marito, perché così CP_1
richiesto dalle forze di polizia intervenute e che la stessa era agitata e piangeva, senza specificazioni in ordine alle conseguenze sulla persona della convenuta di quel litigio.
Le stesse generiche circostanze sono state confermate alla medesima udienza da CP_2
che ha confermato che in quei giorni la Dichiara era agitata e piangeva, senza
[...]
tuttavia riscontro in ordine a eventuali episodi di violenza.
Quanto poi alla dedotta violazione del dovere di fedeltà ascritto dalla Dichiara al marito, dal complesso delle produzioni documentali della stessa resistente, si evince come le presunte relazioni extraconiugali ascrivibili allo stesso e la relazione Pt_1
extraconiugale dalla medesima attribuita al coniuge, cui si riferisce il rapporto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente rel. est dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il
31/10/2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
GOVERNATORI FRANCESCO, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TESTATONDA LARA, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Montegranaro e all'indirizzo PEC dello stesso;
resistente
e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2024.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della L. 69/09, essendo dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se
1
del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda, formulata dal ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia della separazione da , sposata con rito concordatario in Civitanova Marche il 20.4.2002, Controparte_1
da cui ha avuto la figlia (nata il [...]) è fondata. Per_1
Può infatti ritenersi provato che la convivenza matrimoniale tra i coniugi sia divenuta intollerabile, avendo entrambi convenuto nel senso del venire meno dell'affectio coniugalis, sia pure ascrivendone le cause a ragioni diverse;
la concorde volontà delle parti di addivenire alla separazione, come dalle stesse manifestata sia personalmente, in sede di comparizione dinanzi al Presidente, che nei rispettivi scritti difensivi, consente di ritenere pertanto dimostrata l'irreversibile frattura familiare e
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
La resistente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, sostenendo che l'irreversibile crisi coniugale sarebbe stata provocata, da un lato, dalle continue vessazioni e aggressioni dello stesso nei confronti della moglie per dissapori economici
e, dall'altro lato, dalle presunte relazioni extraconiugali del medesimo (collocabili temporalmente dal 2019).
Il ha, di contro, replicato che le asserite relazioni extraconiugali sarebbero Pt_1
comunque successive alla irreversibile crisi del rapporto matrimoniale ed ha negato di aver tenuto condotte disinteressate nei confronti della famiglia o aggressive nei riguardi della moglie.
Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per addebitare la separazione al ricorrente.
Premesso infatti che la pronuncia di addebito non può essere fondata sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS.,
27.6.2006, n. 14840;
CASS., 11.6.2005, n. 12383;
CASS., 28.9.2001 n. 12130;
CASS.,
30.5.2014, n. 12182;
CASS., 20.8.2014, n. 18074).
2
Nel caso di specie, quanto al comportamento disinteressato e aggressivo che il Pt_1
avrebbe tenuto nei confronti della coniuge, esso si sarebbe di fatto concretizzato nell'episodio del 18.2.2021, relativamente al quale si dispone soltanto del certificato del Pronto soccorso di Civitanova Marche di pari data, allegato alla comparsa di costituzione, in cui, pur a fronte del riscontro di alcuni ematomi al gluteo e la scapola sinistra, è riportato quanto riferito dalla medesima ricorrente circa il fatto di aver subito percosse da persona nota.
Pur avendo la difesa della Dichiara articolato al riguardo richieste di prova orale, il contenuto del citato referto medico non appare invero in sé sufficiente per ritenere provato che il ricorrente abbia posto in essere un atto di violenza nei confronti della moglie, emergendo dal predetto compendio documentale soltanto la versione dei fatti riferita dalla Dichiara, in ordine alla causa delle lesioni pur obiettivamente rilevate, priva tuttavia di ulteriori riscontri.
Va considerato, infatti, che sentita sullo specifico punto in sede di Testimone_1
prova testimoniale (all'udienza del 10.7.2024) ha riferito solamente di aver accolto la
in casa sua per tre giorni a seguito di un litigio con il marito, perché così CP_1
richiesto dalle forze di polizia intervenute e che la stessa era agitata e piangeva, senza specificazioni in ordine alle conseguenze sulla persona della convenuta di quel litigio.
Le stesse generiche circostanze sono state confermate alla medesima udienza da CP_2
che ha confermato che in quei giorni la Dichiara era agitata e piangeva, senza
[...]
tuttavia riscontro in ordine a eventuali episodi di violenza.
Quanto poi alla dedotta violazione del dovere di fedeltà ascritto dalla Dichiara al marito, dal complesso delle produzioni documentali della stessa resistente, si evince come le presunte relazioni extraconiugali ascrivibili allo stesso e la relazione Pt_1
extraconiugale dalla medesima attribuita al coniuge, cui si riferisce il rapporto
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