Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 12
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Testo completo
N. R.G. 395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 395/2022, promossa da
IN NT ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Molino Rosario e Muscaglione Giovanna;
-ricorrente- contro
NCM SERVICE S.R.L (03756120873), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Licciardello ON;
-resistente-
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.01.2022 IN ON, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.6.2004 e di essersi dimesso per giusta causa in data 1.3.2018, stante in mancato pagamento delle retribuzioni degli ultimi tre mesi di lavoro, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., condannare NCM Service S.r.l. C.F. 03756120873 al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 10.707,66
1 maggiorata di interessi legali, dalla data di maturazione sino al saldo effettivo oltre le spese, funzioni ed onorari della presente procedura”.
Con memoria depositata l'11.3.2022 si è costituita in giudizio la NCM Service s.r.l., deducendo che nel 2016 la società aveva affrontato una crisi aziendale tale da determinare la riduzione dell'orario di lavoro del personale, per effetto di un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali;
che tale crisi aveva determinato un “ritardo strutturale nella corresponsione degli stupendi a tutti i dipendenti”;
che di tale situazione era a conoscenza il ricorrente, il quale aveva tollerato i ritardi nei pagamenti degli stipendi, sicché il pagamento tardivo di quanto dovuto non volava a integrare il grave inadempimento rilevante ex art. 2119
c.c.;
che, in ogni caso, il conteggio delle somme richieste doveva considerarsi errato, dovendosi tenere conto dell'orario di lavoro part time al 90% e dovendo farsi applicazione dei divisore di
30 giorni di calendario per il calcolo della retribuzione oraria. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 14.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. L'art. 2119 cc. attribuisce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, riconoscendo altresì al prestatore di lavoro che receda per giusta causa il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c.
È demandata al giudice di merito la valutazione di ricorrenza nel caso concreto della giusta causa del recesso, ossia delle circostanze che integrano un grave inadempimento, valutazione da condursi anche tenuto conto della reciproca osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6437/2020)
Con specifico riguardo all'ipotesi di dimissioni del lavoratore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che vale ad integrare la giusta causa di recesso anche il mancato pagamento della retribuzione in quanto essa costituisce l'obbligazione principale del datore di lavoro e il corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal lavoratore, oltre che la fonte di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 395/2022, promossa da
IN NT ([...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Molino Rosario e Muscaglione Giovanna;
-ricorrente- contro
NCM SERVICE S.R.L (03756120873), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Licciardello ON;
-resistente-
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.01.2022 IN ON, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1.6.2004 e di essersi dimesso per giusta causa in data 1.3.2018, stante in mancato pagamento delle retribuzioni degli ultimi tre mesi di lavoro, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c., condannare NCM Service S.r.l. C.F. 03756120873 al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 10.707,66
1 maggiorata di interessi legali, dalla data di maturazione sino al saldo effettivo oltre le spese, funzioni ed onorari della presente procedura”.
Con memoria depositata l'11.3.2022 si è costituita in giudizio la NCM Service s.r.l., deducendo che nel 2016 la società aveva affrontato una crisi aziendale tale da determinare la riduzione dell'orario di lavoro del personale, per effetto di un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali;
che tale crisi aveva determinato un “ritardo strutturale nella corresponsione degli stupendi a tutti i dipendenti”;
che di tale situazione era a conoscenza il ricorrente, il quale aveva tollerato i ritardi nei pagamenti degli stipendi, sicché il pagamento tardivo di quanto dovuto non volava a integrare il grave inadempimento rilevante ex art. 2119
c.c.;
che, in ogni caso, il conteggio delle somme richieste doveva considerarsi errato, dovendosi tenere conto dell'orario di lavoro part time al 90% e dovendo farsi applicazione dei divisore di
30 giorni di calendario per il calcolo della retribuzione oraria. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 14.11.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. L'art. 2119 cc. attribuisce a ciascuno dei contraenti la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, riconoscendo altresì al prestatore di lavoro che receda per giusta causa il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
2118 c.c.
È demandata al giudice di merito la valutazione di ricorrenza nel caso concreto della giusta causa del recesso, ossia delle circostanze che integrano un grave inadempimento, valutazione da condursi anche tenuto conto della reciproca osservanza degli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6437/2020)
Con specifico riguardo all'ipotesi di dimissioni del lavoratore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che vale ad integrare la giusta causa di recesso anche il mancato pagamento della retribuzione in quanto essa costituisce l'obbligazione principale del datore di lavoro e il corrispettivo fondamentale della prestazione resa dal lavoratore, oltre che la fonte di
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