Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 2370
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità
di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv. Marcello D'Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito
in Salerno, alla piazza Flavio Gioia n. 3;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Basso, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 20;
Resistente
1 OGGETTO: Revoca superminimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.2023 , premesso di essere Parte_1
dipendente della dall'1.1.2010, con mansioni, tra Controparte_1
le altre, di responsabile dell'Area amministrativa, economico-finanziaria e
legale e con inquadramento nel Livello 7A del c.c.n.l. Fise Assoambiente,
esponeva:
- che in precedenza era stato dipendente della e, poi, Controparte_2
della – società che avevano curato la gestione dei rifiuti in CP_2
prima della convenuta – e, dopo la chiusura dello stato di CP_2
emergenza, era transitato alle dipendenze di con Controparte_1
riconoscimento dell'anzianità acquisita all'1.9.2008;
- che, inizialmente, quest'ultima società, nel disciplinare i rapporti dei propri
dipendenti, aveva applicato i contratti collettivi “Metalmeccanici ed Edili”
osservati dai precedenti enti datoriali – con le condizioni e i patti ivi previsti –
e, a partire dall'1.5.2010, aveva aderito al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata
Federambiente”;
- che tale contratto collettivo aveva previsto, in particolare, l'applicazione di
superminimi non assorbibili nell'ipotesi di minor retribuzione base risultante dal
cambio di c.c.n.l.;
2
- che con il passaggio al nuovo contratto collettivo era stata illegittimamente
ridotta la sua retribuzione minima;
- che, solo a fronte delle sollecitazioni in tal senso provenienti dal
rappresentante sindacale aziendale , la società convenuta Controparte_3
aveva innalzato il suo stipendio base e, in particolare, con provvedimento del
15.9.2010, gli aveva riconosciuto un incremento retributivo ad personam, di €
5.000 lordi all'anno, quale superminimo non assorbibile;
- che il predetto importo gli era stato accordato anche in ragione dell'incarico,
conferitogli il 27.8.2010, di Responsabile Amministrativo presso la sede
centrale dell'ente;
- che, a fronte delle trattative intercorse per adeguare i livelli professionali dei
dipendenti della società, culminate nel verbale sindacale del 3.8.2011, la
società datrice di lavoro gli aveva attribuito, con decorrenza dal novembre
2011, le funzioni di Responsabile d'Area e il relativo passaggio dal livello 6 a
quello 7A di categoria;
- che dal mese di luglio 2011 aveva sempre percepito il superminimo
dell'importo lordo di € 357,14, rimasto invariato e mai assorbito dai successivi
aumenti contrattuali, scatti di anzianità e spettanze aggiuntive a vario titolo
riconosciutegli e ciò sino a quando la non gliene Controparte_1
aveva sospeso l'erogazione, in data 10.2.2022, e poi disposto la revoca, il
17.3.2022;
3
- che i provvedimenti datoriali da ultimo indicati erano illegittimi e immotivati;
- che, in particolare, era palesemente pretestuoso il collegamento del
superminimo revocato a “una serie di progetti attinenti all'area amministrativa
e finanziaria …, attività già completate in annualità precedenti”;
- che con determinazione n. 140 del 5.2.2019 il Presidente del Consiglio di
amministrazione, in sede di riorganizzazione del personale e approvazione del
nuovo organigramma aziendale, aveva confermato le sue mansioni;
- che, inoltre, in data 23.9.2019, la gli aveva Controparte_1
attribuito un altro superminimo (stavolta riassorbibile), dell'importo di € 200,00,
ancora in essere e mai contestato, come “trattamento di miglior favore rispetto
a quello previsto dal c.c.n.l. di riferimento”;
- che, nello specifico, il superminimo originariamente riconosciuto dalla prefata
società era stato espressamente previsto come non riassorbibile, per cui l'atto
di revoca era nullo e immotivato, oltre che privo del necessario consenso di
esso ricorrente.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale Parte_1
di Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare la natura non riassorbibile del
superminimo individuale riconosciutogli dalla società datrice con note del
15.9.2010 e 24.9.2010, con conseguente declaratoria di nullità, illegittimità e/o
inefficacia del provvedimento prot. n. 1400 del 17.3.2022, con il quale la
gli aveva unilateralmente revocato detto Controparte_1
4
emolumento, con effetto retroattivo dall'1.1.2022, e con condanna della società
al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate per la citata
causale, pari ad € 6.153,79 sino alla mensilità di marzo 2023, oltre alle ulteriori
differenze retributive maturate nelle more, agli interessi e alla rivalutazione
monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 22.6.2023 il giudice disponeva procedersi alla
trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_1
costitutiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle pretese ex
adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di
causa.
La società rimarcava, in particolare, la sua natura giuridica di società “in house
providing”, essendo un ente a totale partecipazione pubblica, originariamente
costituito dalla Provincia e, con atto del 25.6.2020, confluito CP_4
nell , ossia nell'organo di governo con personalità giuridica di CP_5
diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
per l'esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative inerenti alla
gestione dei rifiuti.
Precisava di essere dedita al servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante
l'utilizzo delle discariche e dell'impiantistica per lo stoccaggio, il trattamento, la
5
trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul
territorio provinciale, e di dover osservare, in ragione della sua natura giuridica
di soggetto interamente partecipato pubblicamente, le regole previste dal d.
lgs. n. 175/2016.
Con specifico riguardo ai rapporti di lavoro instaurati con i suoi dipendenti,
osservava che il predetto decreto, all'art. 19, prescrive il contenimento degli
oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, atteso che tali scelte
economiche, per le ragioni precisate, si riverberano direttamente sulla
collettività.
Evidenziava, quindi, che i doveri di correttezza, buon andamento ed efficienza
che era tenuta ad osservare nel
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