Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 890
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Testo completo
R.G. n. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 234/2024 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
(C.F. ) nato a [...] ì1 16 agosto 1972, ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come da delega in atti da1l'Avv. Laura
Magrotti (C.F. ) del Foro di Milano, Via S. Lattuada n. 16 PEC CodiceFiscale_2
Email_1
- ricorrente -
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 largo Europa, 100 C.F. assistita dall'avv.to Maria Rita Mottola con studio C.F._3
in Vercelli via Duomo, ove ha eletto domicilio
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Alessandria, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la GN in data 4 maggio 2009 in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso dei minori
e e disporre il collocamento paritario degli stessi e il mantenimento Per_1 Persona_2
diretto a carico dei genitori;
IN VIA SUBORDINATA 3. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor
e la GN in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
4. nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare
l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore)”.
Conclusioni del resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, riconosciuta la propria competenza ratio materiae: DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n. 5 AFFIDARE i figli minori e con affidamento condiviso e Per_2 Persona_3
collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne. Indicare come periodo durante il quale i minori trascorreranno le ferie estive presso la madre per la durata di quattro settimane nel mese di luglio e presso il padre per la durata di quattro settimane nel mese di agosto- settembre PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN STRETTO
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 706,80 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT
a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN ULTERIORE
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 600,00 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. Per mero scrupolo difensivo si formulano le istanze istruttorie già dedotte qualora il Collegio ritenesse opportuno un
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 234/2024 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
(C.F. ) nato a [...] ì1 16 agosto 1972, ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come da delega in atti da1l'Avv. Laura
Magrotti (C.F. ) del Foro di Milano, Via S. Lattuada n. 16 PEC CodiceFiscale_2
Email_1
- ricorrente -
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 largo Europa, 100 C.F. assistita dall'avv.to Maria Rita Mottola con studio C.F._3
in Vercelli via Duomo, ove ha eletto domicilio
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Alessandria, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la GN in data 4 maggio 2009 in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso dei minori
e e disporre il collocamento paritario degli stessi e il mantenimento Per_1 Persona_2
diretto a carico dei genitori;
IN VIA SUBORDINATA 3. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor
e la GN in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
4. nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare
l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore)”.
Conclusioni del resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, riconosciuta la propria competenza ratio materiae: DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n. 5 AFFIDARE i figli minori e con affidamento condiviso e Per_2 Persona_3
collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne. Indicare come periodo durante il quale i minori trascorreranno le ferie estive presso la madre per la durata di quattro settimane nel mese di luglio e presso il padre per la durata di quattro settimane nel mese di agosto- settembre PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN STRETTO
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 706,80 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT
a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN ULTERIORE
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 600,00 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. Per mero scrupolo difensivo si formulano le istanze istruttorie già dedotte qualora il Collegio ritenesse opportuno un
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