Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 890

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 890
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 890
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 234/2024 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
(C.F. ) nato a [...] ì1 16 agosto 1972, ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come da delega in atti da1l'Avv. Laura
Magrotti (C.F. ) del Foro di Milano, Via S. Lattuada n. 16 PEC CodiceFiscale_2
Email_1
- ricorrente -
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 largo Europa, 100 C.F. assistita dall'avv.to Maria Rita Mottola con studio C.F._3
in Vercelli via Duomo, ove ha eletto domicilio
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Alessandria, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:

1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la GN in data 4 maggio 2009 in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;

2. confermare l'affidamento condiviso dei minori
e e disporre il collocamento paritario degli stessi e il mantenimento Per_1 Persona_2
diretto a carico dei genitori;
IN VIA SUBORDINATA 3. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor
e la GN in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;

4. nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare
l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore)”.
Conclusioni del resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, riconosciuta la propria competenza ratio materiae: DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n. 5 AFFIDARE i figli minori e con affidamento condiviso e Per_2 Persona_3
collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne. Indicare come periodo durante il quale i minori trascorreranno le ferie estive presso la madre per la durata di quattro settimane nel mese di luglio e presso il padre per la durata di quattro settimane nel mese di agosto- settembre PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN STRETTO
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 706,80 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT
a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN ULTERIORE
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 600,00 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. Per mero scrupolo difensivo si formulano le istanze istruttorie già dedotte qualora il Collegio ritenesse opportuno un
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