Trib. Palermo, sentenza 07/08/2024, n. 4298

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 07/08/2024, n. 4298
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 4298
Data del deposito : 7 agosto 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16112 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
IS IR SE AR e IC NZ entrambe rappresentate e difese dall'avv. AR Cristina Ciprì, con elezione di domicilio a Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/C attrici/opponenti contro
CE SPV RL e per essa la Special Gardant spa n.q. di mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Volante, con elezione di domicilio
a Palermo, via G. Carducci n.

2. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 16.05.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 02.12.2022,
IS IR SE AR e IC NZ hanno proposto opposizione al precetto notificato loro ad istanza dell'odierna convenuta nelle date 16 e 19.11.2022, avente ad oggetto la somma
complessiva di euro 969.862,70, pretesa sulla base del contratto di mutuo fondiario rogato dal Notaio Adriana Purpura di Palermo il
8/8/1980 (rep.n.30337), spedito in forma esecutiva il 10/10/2022, originariamente stipulato tra il Banco di Sicilia s.p.a. (al quale l'odierna opponente è succeduta) e la "Santa Marinella Costruzioni S.r.l." e dell'atto di erogazione finale e quietanza rogato dal medesimo Notaio il
29/7/1983 (rep.n. 33178), spedito in forma esecutiva il 10/10/2022, garantito dall'ipoteca iscritta il 12/8/1980 ai nn. 29101/2359, rinnovata il 11/8/2000 ai nn. 33398/4829, ed ulteriormente rinnovata il
30/7/2020 ai nn. 31258/2978 ed il 7/8/2020 ai nn.32839/3176.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito innanzi tutto la prescrizione dell'ipoteca, evidenziando che tra l'atto di acquisto degli immobili da parte delle stesse opponenti (atto di acquisto del
01/02/1984 in Notaio Salvatore D'Ippolito) e l'avvio dell'esecuzione forzata da parte della CE (contratto di mutuo spedito in forma esecutiva per la prima volta nei confronti delle odierne opponenti in data 10/10/2022), è intercorso un termine ben superiore al ventennio, senza che siano stati compiuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione. Hanno altresi evidenziato che la procedura esecutiva promossa dalla Banca Popolare Sant'Angelo dinanzi al Tribunale di
Palermo (nrg. es. 462/83), sulla base di un pignoramento trascritto soltanto nei confronti del debitore principale e nella quale prima il
Banco di Sicilia e successivamente anche la IS EF RL e poi la CE (succedute al BD), sono intervenuti, non è stata estesa nei loro confronti n.q. di terze proprietarie dei beni gravati da ipoteca. Hanno ulteriormente, rappresentato di avere in ogni caso acquisito per effetto dell'usucapione il diritto di proprietà sugli immobili, non essendo
intervenuto da parte del creditore, alcun atto che ne potesse turbare il possesso o rivendicare la proprietà.
Costituitasi la convenuta ha contestato i motivi sottesi all'opposizione per le ragioni meglio spiegate nella comparsa di costituzione e ne ha invocato il rigetto.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cp.
Così ricostruita la vicenda ritiene il decidente che l'opposizione sia fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Va anzitutto osservato che l'art. 2880 c.c. prevede e disciplina la prescrizione (ventennale) dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati dai terzi. Trattasi di ipotesi che fa eccezione alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato. Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, la norma in argomento si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per costituire una deroga al principio generale dell'accessorietà dell'ipoteca al credito, contemplando un'ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito, al ricorrere di presupposti afferenti unicamente la garanzia;
sotto il profilo soggettivo, in quanto tale fattispecie estintiva trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato, non potendo la natura derogatoria al principio di accessorietà estendersi anche ad altri soggetti responsabili per debiti altrui, quali ad esempio il terzo datore di ipoteca (v. Cass., 7/7/2016, n.
13941;
Cass., 7/7/2016, n. 13940). Va ulteriormente condiviso quanto più di recente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la ratio della suddetta norma va individuata nella ricerca di un equilibrato bilanciamento tra le ragioni creditorie e le esigenze di tutela del terzo
acquirente: il legislatore ha sostanzialmente inteso apprestare a favore di quest'ultimo, non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti ma assoggettabile ad esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela, una misura eccezionale di liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo
(venti anni, termine coincidente con quello necessario per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato (v. Cassazione n.22475 – del 09/10/2019;
Cass., 7/7/2016, n. 13941;
Cass., 7/7/2016, n. 13940).
Se dunque, in linea generale, il rapporto tra diritto di credito e diritto di garanzia che lo assiste non è concepito in termini di piena e biunivoca interdipendenza, nel senso che le vicende modificative o estintive dell'uno non sempre si ripercuotono sull'altro (in particolare,
l'estinzione dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2487 c.c., non riguarda nè il diritto di credito nè la garanzia
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