Trib. Modena, sentenza 27/11/2024, n. 600
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2799/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. MARTINI MARISA,
KH BI, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PELLACANI STEFANIA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 26/06/2024 dai
coniugi predetti;
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- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione
dei predetti, il 05/11/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura
di separazione giudiziale RG. 5372/2019 definita con sentenza n. 1049/2023 pubbl. il
23/06/2023 passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro
residenza ove riterranno più opportuno;
2) Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella di lei abitazione in San Felice sul Panaro via
Dogaro n. 4197/C, dove il figlio minore ha, a sua volta, la residenza principale, Per_1
anche ai fini anagrafici.
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Dal canto proprio il sig. si è trasferito a vivere in Concordia sulla Secchia CP_1
(MO), Via Martiri della Libertà n. 231, presso l'abitazione della sorella.
3) La responsabilità genitoriale, pertanto, dovrà essere esercitata congiuntamente ed in
particolare le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative ad istruzione,
educazione e salute, dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto
conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che a